Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2549 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24668/2015 R.G. proposto da:

M.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Sandro Picciolini, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie,

n. 19;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, n. 2293/2015, depositato

il 13 luglio 2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2018

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato Sandro Picciolini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo il rigetto

con integrazione della motivazione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.E. ricorre con unico mezzo, nei confronti del Ministero della Giustizia (che resiste con controricorso), avverso il decreto con il quale, in data 13/7/2015, il Tribunale di Perugia ha rigettato, per intervenuta decadenza, il ricorso dallo stesso proposto per il risarcimento dei danni subiti a causa della detenzione in carcere, in condizioni inumane, per 21 mesi.

Ha infatti rilevato il giudice a quo che il ricorso è stato proposto successivamente al decorso del termine (di sei mesi) di cui al D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1, comma 3, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 (recte: L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, comma 3, introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1, comma 1, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117) decorrente dalla cessazione dello stato di detenzione, nella specie avvenuta in data 22/7/2013.

Ha inoltre rilevato che “la Corte Europea dei diritti umani, investita da altro ricorso come da comunicazione 06/02/14, ha il potere di irrogare risarcimento danni, previo esaurimento delle vie di ricorso interne, entro sei mesi dalla decisione definitiva, mediante sentenza inappellabile, immediatamente vincolante per la parte”.

2. Chiamata una prima volta alla pubblica udienza del 13/3/2018, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione ad essa rimessa con ordinanza n. 22764 del 2017 (R.G.N. 22170 del 2015).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso M.E. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, introdotto dall’art. 1, comma 1, D.L. cit., nonchè degli artt. 34 e 35 C.E.D.U., per avere il giudice a quo ritenuto nella specie maturata la decadenza prevista dal comma 3 della citata disposizione.

Rileva che:

– prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014, nessuna norma interna consentiva di rivolgersi ad un tribunale per la violazione dell’art. 3 C.E.D.U.;

– nel caso di specie, una volta cessato lo stato di detenzione in data 22/7/2013, egli propose ricorso davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ricevuto in data 9/1/2014;

– la norma interna successivamente introdotta nulla ha disposto in ordine alla riassunzione dei ricorsi medio tempore presentati direttamente alla Corte Europea;

– la previsione di cui al citato art. 35-ter, prescrittiva del termine decadenziale di sei mesi decorrenti dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere, deve ritenersi applicabile soltanto nei confronti di coloro per i quali lo stato di detenzione o custodia in carcere sia cessato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014 e non anche a coloro che, come nel caso di specie, avendo anteriormente già adito la Corte Europea, con la proposizione del ricorso interno intendano solo operare una translatio judicii riassumendo la causa davanti al giudice italiano, non potendosi in tal caso neppure applicare, in quanto non previsto da alcuna norma, il termine di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59;

– il ricorso davanti al tribunale di Perugia è stato presentato in data 13/12/2014, entro sei mesi decorrenti dalla entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014 (28 giugno 2014).

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Diversamente da quanto postulato dal ricorrente, la norma interna regola, con disposizione transitoria, il caso in cui, alla data della sua entrata in vigore, fossero stati già presentati ricorsi avanti la Corte e.d.u. per violazione dell’art. 3 della Convenzione.

All’art. 2, commi 2 e 3, è infatti previsto:

“2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell’ar. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.

“3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo”.

Si ricavano da tali disposizioni due ipotesi di inammissibilità del ricorso interno:

a) la prima è che sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della Corte Europea, e ciò ovviamente sia nel caso in cui questa dichiari la irricevibilità del ricorso, sia che ne dichiari la ricevibilità (restando comunque in entrambi i casi precluso il successivo ricorso interno, salva l’ipotesi improbabile, nel caso di irricevibilità, che non siano ancora decorsi sei mesi dalla data di cessazione della detenzione o della custodia cautelare);

b) la seconda è che, pur non essendo intervenuta alcuna decisione da parte della Corte Europea, il ricorrente ometta di indicare, nel ricorso interno, la data di presentazione del ricorso avanti la stessa (salvo che non sia comunque possibile individuare la pratica pendente davanti a tale organo, scopo della norma essendo quello di consentire la verifica circa l’eventuale intervento di una pronuncia sulla ricevibilità del ricorso stesso e l’eccezione, deducibile da parte del Governo italiano nei procedimenti ancora pendenti al momento di entrata in vigore della legge, del mancato esaurimento dei rimedi previsti dall’ordinamento interno: v. in tal senso Cass. pen. 14/05/2015, n. 35840, Rv. 264706).

Nel caso di specie non risulta ricorrere alcuna delle dette condizioni di inammissibilità; è anzi da escludere certamente la seconda, dandosi atto nello stesso provvedimento impugnato della pendenza di altro ricorso “come da comunicazione 06/02/14”, ma non anche di una già intervenuta decisione della Corte Europea sulla ricevibilità o meno dello stesso.

In tale contesto ingiustificata si rivela l’applicazione del diverso termine decadenziale di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 35-ter e conseguentemente sussistente, in tal senso, il denunciato error iuris.

3. Tale ricostruzione non trova indicazioni contrastanti nella pronuncia, nelle more intervenuta, della Sezioni Unite sulla questione ad essa rimessa con l’ordinanza sopra richiamata (v. Cass. Sez. U. 08/05/2018, n. 11018).

Tale questione – sollevata in un caso in cui si verteva sulla durata e sulla decorrenza del termine prescrizionale rispetto a pretesa risarcitoria relativa a detenzione in stato di degrado protrattasi per una pluralità di periodi tra il 1996 e il 2014 conclusasi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2014 – riguardava l’applicabilità alla fattispecie in esame del principio di diritto espresso dalla sentenza n. 16783 del 2012 delle Sezioni Unite civili (in tela di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo) e la natura giuridica del rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen..

Nel risolvere tale questione le sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall’art. 35-ter ord. pen., comma 3, si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, convertito in L. n. 117 del 2014, hanno anch’essi diritto all’indennizzo ex art. 35 ter ord. pen., comma 3, il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge”.

I passaggi argomentativi di tale decisione possono così compendiarsi:

il D.L. n. 92 del 2014, introducendo nell’ordinamento l’art. 35-ter ord. pen., ha creato un rimedio nuovo e distinto da quello desumibile dal contesto interordinamentale previgente, di natura prettamente indennitaria (v. p.p. 47 e 51 della sentenza);

trattasi di istituto applicabile retroattivamente, per espressa indicazione desumibile dalle norme, anche a situazioni pregresse (v. p. 50);

data la natura indennitaria, non risarcitoria, del rimedio compensativo introdotto nell’ordinamento, lo stesso è soggetto a prescrizione decennale (p. 54);

la prescrizione non è in via generale incompatibile con la decadenza;

se nell’ambito della disciplina transitoria dettata del D.L. n. 92 del 2014, art. 2, la prescrizione decorre dall’entrata in vigore della legge, questa forma di estinzione rimarrà assorbita in tutti i casi in cui il diritto viene meno perchè l’azione non è stata proposta nel termine di decadenza di sei mesi dalla entrata in vigore della legge (p.p. 57-58).

Nessuno di tali passaggi fornisce argomenti a supporto della decisione impugnata.

Risulta anzi implicitamente confermato che, rispetto alle situazioni pregresse, la decadenza del ricorso è predicabile solo in presenza delle condizioni previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2 (nella specie per quanto detto non ricava bili dagli accertamenti compiuti).

4. In accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato va pertanto cassato, con rinvio al giudice a quo, al quale deve intendersi demandato il compito di verificare l’eventuale intervento, anteriormente al ricorso interno, di una pronuncia della Corte Europea sulla ricevibilità del ricorso innanzi ad essa proposto, con la precisazione che, a seconda dell’esito di tale verifica, possono prospettarsi tre casi:

a) nessuna pronuncia è intervenuta: in tal caso il giudice deve decidere nel merito, applicando la nuova legge;

b) è intervenuta pronuncia che afferma la ricevibilità: in tal caso il ricorso è precluso (posto che sarà la Corte Europea a decidere nel merito sulla pretesa risarcitoria);

c) è intervenuta pronuncia che afferma la irricevibilità del ricorso; in tal caso occorrerà ulteriormente distinguere:

cl) se l’irricevibilità è motivata dalla sopravvenuta emanazione della legge nazionale che appresta adeguato rimedio interno il ricorso dovrà ovviamente essere considerato ammissibile e deciso nel merito;

c2) se invece essa è determinata dalla ritenuta mancanza dei presupposti di merito, il ricorso andrà dichiarato inammissibile.

Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto; rinvia al Tribunale di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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