Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25489 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 31/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25489

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13410-2016 proposto da:

T.T., T.C., T.E., T.F., TE.FA.,

S.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIMO QUERINI;

– ricorrenti –

contro

C.A., C.S., C.M.,

C.F., quali credi di C.F. e di T.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIAMPIERO BLASIGH;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 722/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

C.A., C.S., C.M. e C.F., quali eredi dell’avvocato C.F. e T.B., convenivano avanti al Tribunale di Udine T.T., T.C., Te.Fa., T.E., T.F., e S.C., esponendo di essere creditori della Nuova Ferramenta degli Eredi TE.El. s.n.c., con sede in (OMISSIS), per l’importo di Euro 28.030,93, oltre le spese successive, in forza di titoli esecutivi giudiziali indicati nell’atto di citazione. In premessa gli attori deducevano che l’azione esecutiva promossa nei confronti della società Nuova Ferramenta non aveva avuto esito, in quanto la stessa aveva cessato le sue attività.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, salvo T.T. rimasto contumace, eccependo la carenza di interesse ad agire in capo agli attori dal momento che la sentenza di condanna nei confronti della suddetta società già costituiva titolo esecutivo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Il Tribunale di Udine accoglieva la domanda attorea sulla premessa che il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale concesso in favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone operi esclusivamente in sede esecutiva, e quindi sussisteva l’interesse ad agire in capo agli attori per munirsi di un titolo esecutivo specifico nei confronti di coloro fossero stati riconosciuti soci della Nuova Ferramenta degli Eredi TE.El. s.n.c.

Nei confronti della suddetta sentenza proponevano appello T.C., TE.Fa., T.E., T.F., S.C., ed anche T.T., contumace in primo grado. Essi contestavano oltre al merito della decisione impugnata, anche la mancata notifica della citazione introduttiva del giudizio a T.T., in quanto essa era avvenuta presso un indirizzo nel comune di (OMISSIS) che però non corrispondeva alla sua residenza anagrafica sin dal 1986.

La Corte d’Appello di Trieste rigettava integralmente l’impugnazione, condannando gli appellanti alle spese di lite.

A sostegno della propria decisione la Corte territoriale evidenziava quanto all’eccezione relativa alla mancata notifica a T.T., che essa era avvenuta, ex art. 139 c.p.c., nello stesso comune di residenza di quest’ultimo senza che l’ufficiale postale palesasse difficoltà alcuna. Inoltre l’appellante nei motivi di appello non aveva provveduto a puntualizzare che il luogo di notificazione non fosse in relazione con il soggetto notificando, come invece era suo onere per poter eccepire la nullità o inesistenza della notifica stessa.

Quanto invece all’interesse ad agire i giudici di secondo grado rilevavano che sussisteva in capo agli attori l’interesse a munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dei soci, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro gli stessi, una volta che il patrimonio sociale non poteva essere escusso.

Avverso la suddetta decisione propongono ricorso per cassazione T.T., T.C., TE.Fa., T.E., T.F. e S.C., proponendo due distinti motivi. Resistono in giudizio C.A., C.S., C.M. e C.F. con apposito controricorso, illustrato da memoria.

Atteso che:

il primo motivo di ricorso con cui si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 149 c.p.c., e la conseguente nullità dell’atto di citazione notificato a T.T., è palesemente infondato.

Infatti secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte “In tema di notificazioni, l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purchè si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza.

(così Sez. 3, Ord. n. 2266 del 01/02/2010, Rv. 611300 – 01; Sez. 2, n.15755 del 2004, Rv. 575559 – 01).

Nel caso di specie la notifica avvenne certamente nel comune di residenza di T.T., senza peraltro che l’ufficiale postale indicasse nella relata alcun impedimento o circostanza anomala. Il fatto che l’indirizzo non corrispondesse a quello della residenza anagrafica del destinatario, non è di per sè motivo assorbente per poter affermare che il luogo di notificazione non rientrasse in nessuno dei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c.

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario della notificazione rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata all’apprezzamento del giudice di merito (Cass. nn. 10170/2016, 10107/2014).

Inoltre i ricorrenti nè in appello nè nel ricorso per cassazione hanno fornito alcuna indicazione utile per sostenere la mancanza di collegamento tra la persona notificanda ed il luogo dove avvenne la notifica, come invece era loro onere per consentire ai giudici di valutare l’eventuale vizio della notifica contestata.

La Corte d’Appello ha fatto perciò corretto uso dei principi di diritto sopra evidenziatil operando una valutazione di merito effettuata congruamente e non sindacabile.

Il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., è al pari palesemente infondato.

Infatti è evidente che gli attori avevano un interesse ad agire per ottenere uno specifico titolo giudiziale nei confronti di coloro fossero stati riconosciuti soci illimitatamente responsabili della Nuova Ferramenta degli Eredi TE.El. s.n.c. stante la cessazione della società, per le ragioni chiaramente evidenziate dalla Corte triestina, ossia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di questi, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro gli stessi soci.

Nè tale evidente interesse ad agire può ritenersi insussistente, come sostengono i ricorrenti, per il solo fatto che esso non sarebbe stato prospettato negli stessi termini nell’atto di citazione. Infatti: “In tema di procedimento civile, l’interesse ad agire, comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio…” (tra le tante Sez.2, sent., n. 7635/2006, Rv. 588182 -01).

Il Giudice può enucleare d’ufficio l’interesse in considerazione di quanto indicato dalla parte.

In ragione delle su esposte considerazioni il ricorso va quindi respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza delle parti ricorrenti, con l’applicazione del raddoppio del contributo risultando negato il gratuito patrocinio.

PQM

Rigetta il ricorso proposto T.T., T.C., TE.Fa., T.E., T.F. e S.C.. Condanna in solido i predetti a rifondere in a C.A., C.S., C.M. e C.F. le spese di giudizio che liquida in 3200 di cui 3000 per compensi oltre accessori e spese forfetizzate nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Ordinanza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. M.G..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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