Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25489 del 13/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25489 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 30852 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Broggini Marco, rappresentato e difeso, giusta mandato
in calce al ricorso, dall’avv. Gianfranco Fiorentini, col
quale domicilia in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n.
18, presso lo studio Grez
– ricorrente –
,
2-N5
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
controricorrente-
RG n. 30852/2007
Angelina-
o estensore
Data pubblicazione: 13/11/2013
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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia-Roamgna, sezione 19°, depositata in data 3
luglio 2007, n. 58/XIX/07;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del
ricorso
Fatto
La società ricevette notifica di un avviso di accertamento,
concernente l’anno d’imposta 2001, col quale l’Agenzia delle
entrate contestava l’indebita applicazione, ai fini iva, del regime del
margine oggetto del decreto legge 41/1995, convertito dalla legge
numero 85 del 1995 agli acquisti intracomunitari di autoveicoli
usati provenienti da Stati membri, recuperando a tassazione la
maggiore imposta che ne risultava.
La società impugnò l’avviso e la locale Commissione tributaria
provinciale respinse il ricorso, con sentenza che la Commissione
tributaria regionale ha confermato, facendo leva sulla negligenza
della condotta del contribuente.
Ricorre Marco Broggini per ottenere la cassazione della
sentenza impugnata, affidando il ricorso a sei motivi, il primo, il
secondo, il quinto ed il sesto dei quali articolati in più censure.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Diritto
/.- Il primo, il secondo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, là
dove lamentano la violazione e falsa applicazione rispettivamente
dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000 (primo e secondo
motivo), dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
RG n. 30852/2007
Angelina-Maria Perrin
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
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28 dicembre 2000, n. 445, degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della recepito
la Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961, recepita dalla legge 20
dicembre 1966, n. 1253 (quinto motivo) e degli articoli 5 e 6 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (sesto motivo), sono
inammissibili, perché non corredati dei necessari quesiti di diritto,
del codice di procedura civile, al regime del quale era soggetta
ratione temporis l’impugnazione della sentenza, depositata in data 3
luglio 2007.
/. /.-Parimenti inammissibili sono i suddetti motivi, là dove
censurano altresì l’omessa ed insufficiente motivazione.
E ciò in quanto il ricorrente con questa censura non si duole
della ricostruzione dei fatti controversi, sibbene della congruenza
delle argomentazioni giuridiche, in relazione alla quale non è
predicabile il vizio di motivazione.
2.-Inammissibili sono altresì il terzo ed il quarto motivo di
ricorso, i quali, pur lamentando l’omessa, illogica, insufficiente e
contraddittoria motivazione sui punti concernenti, rispettivamente,
la natura di beni usati oggetto delle fatture e l’oggetto delle
«informazioni reperite dalla amministrazione tributaria
spagnola>>, sono privi dell’enunciazione dei quesiti di fatto, ossia
della puntuale e specifica enunciazione dei fatti controversi.- tr.
ut55/44 _
3.-Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di causa, liquidate
in euro 4500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
RG n. 30852/2007
Angelina-Maria Perrino estensore
prescritti, a pena appunto d’inammissibilità, dall’articolo 366-bis
ESENTE DAREGISTP,A7XNE
2fv’d,./ I A96
AI SEN (ì1 DEL D
N. 131 TA. ALL. . – N.5
MATERIA TRIBUTARIA
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 7 ottobre 2013.