Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25488 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/10/2017),  n. 25488

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza 19193-2016 proposto da:

FINCANTIERI SPA, (C.F. (OMISSIS)) in persona dell’avvocato in

qualità di Responsabile Italian Litigation, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA G. MAZZINI 88, presso lo studio

dell’avvocato CHIARA TAGLIAFERRO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MAURIZIO CONSOLI, BRUNO MALATTIA, GIORGIO

DE NOVA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SANTAROSSA SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, (P.I. e

C.F. (OMISSIS)) in persona del liquidatore giudiziale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio

dell’avvocato PATRIZIA PARENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

BRUNO INZITARI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNICREDIT FACTORING SPA, (P.I. e C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PILATO,

che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

– contricorrente –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del dott. De Augustinis,

che conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

avverso l’ordinanza 56/2016, del TRIBUNALE di PORDENONE, emessa e

depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01 /2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatto

Fatti di causa

1) Santarossa spa in liquidazione e in concordato preventivo ha agito nel gennaio 2016, davanti al tribunale di Pordenone, contro la Fincantieri spa e nei confronti di Unicredit Factoring spa, “cessionaria di parte dei crediti attorei”.

In precedenza Fincantieri spa aveva convenuto in giudizio Santarossa, davanti al tribunale di Trieste, con azione di accertamento volta a negare le pretese creditorie vantate da parte convenuta.

L’eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Pordenone, sollevata da Fincantieri, è stata rigettata con ordinanza 5/6 luglio 2016.

Fincantieri ha proposto ricorso per regolamento di competenza del 29 luglio. Unicredit Factoring spa e Santarossa spa hanno resistito con memoria ex art. 47 c.p.c.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La ricorrente e la società Santarossa hanno depositato memorie.

2) Il tribunale ha rilevato che non opera il foro convenzionale di Trieste previsto nelle condizioni generali di appalto, nè sussiste continenza e connessione ex art. 39, comma 2 tra le due cause, tale da radicare la competenza in Trieste.

L’ordinanza ha ritenuto che fondatamente parte Santarossa ha dedotto che tra le parti i diversi contratti di appalto erano stati superati dal contratto del 15 ottobre 2014, stipulato previa autorizzazione del tribunale di Pordenone, rendendo così inoperante la clausola derogatoria della competenza in favore del foro di Trieste.

In secondo luogo l’ordinanza impugnata ha negato la applicabilità della regola sulla continenza, sebbene ex art. 19 c.p.c. il foro generale della convenuta Fincantieri sia in Trieste e tra le cause, pendenti tra le stesse parti, vi sia interdipendenza per contrapposizione o alternatività.

Per negare la continenza, ha osservato che il giudice triestino, preventivamente adito, non aveva competenza per entrambe le cause come previsto dall’art. 39 c.p.c., comma 2, giacchè sulla prima causa, quella triestina promossa da Fincantieri, con il venir meno della “clausola di foro convenzionale esclusivo” era stata resa insussistente la competenza territoriale di Trieste. 3) Il ricorso di Fincantieri, che muove da una circostanziata ricostruzione delle vicende contrattuali, sottolinea in particolare che a seguito di difficoltà di Santarossa nella esecuzione delle commesse affidatele, tra le parti erano intervenuti un accordo del 2 agosto 2014 di risoluzione delle commesse, un verbale di presentazione delle reciproche pretese creditorie e un accordo del 15 ottobre 2014 volto a realizzare le condizioni sospensive e le modalità esecutive del primo accordo.

Riferisce della eccezione sollevata in comparsa di risposta davanti al giudice di Pordenone, caratterizzata dalla tesi che gli accordi di agosto e ottobre 2014 non avevano privato di efficacia la clausola di foro esclusivo. Tale tesi si fondava, narra il ricorso (pag. 25), sull’assunto che i crediti azionati da Santarossa, in proprio o ceduti a Unicredit, trovavano fondamento nelle commesse e dunque erano soggette alla clausola sulla competenza.

Con il primo motivo parte ricorrente torna a sostenere che la risoluzione consensuale delle Commesse non ha determinato il venir meno con efficacia retroattiva della disciplina contrattuale, poichè la risoluzione ha efficacia ex nunc e sarebbe stata pattuita confermando il rapporto sinallagmatico intercorso.

In particolare l’art. 2 dell’accordo 15 ottobre 2014 si sarebbe limitato a prevedere una rinuncia di Fincantieri a far valere gli inadempimenti, già emersi, di Santarossa nell’esecuzione delle Commesse, restando salva la precedente disciplina contrattuale.

Con una dettagliata analisi dei singoli crediti in discussione, Fincantieri mira a dimostrare che l’origine di essi è solo nelle Commesse e che essi attengono alla fase di esecuzione antecedente alla risoluzione consensuale delle Commesse stesse. Inoltre invoca un precedente in cui la clausola derogatoria della competenza è stata ritenuta valida in relazione alla controversia per la restituzione di somme dovute a titolo di chiusura del rapporto, pur dopo lo scioglimento dello stesso per recesso di una parte. Evidenzia infine l’irrilevanza delle domande spiegate da Unicredit.

La tesi è infondata.

I crediti vantati da Santarossa sono stati azionati sulla base della risoluzione delle Commesse prevista dall’accordo del 15 ottobre 2014, la cui portata, precisata in dettaglio nella memoria di parte resistente, è stata invano svilita da parte ricorrente.

Fincantieri tenta infatti di riconnettere maggior peso all’accordo del 2 agosto, ma è solo con il successivo che è stata operata la nuova pattuizione.

Se ne trova conferma nella circostanza che l’accordo di ottobre, come precisato nel testo (lo si legge anche a pag. 37 ricorso), dà atto della circostanza che le commesse furono risolte a seguito anche del provvedimento del tribunale di Pordenone con il quale è stata autorizzata la pattuizione dell’ottobre.

Ora, è agevole notare che un siffatto provvedimento, emesso L. Fall., ex art. 161, n. 7 può essere stato adottato solo per un intervento richiesto da straordinaria amministrazione.

Una mera rinuncia (pag. 37 ricorso ultimo capoverso) di Fincantieri a far valere pretese per inadempimenti Santarossa non avrebbe comportato la necessità di autorizzazione del tribunale e tantomeno Fincantieri avrebbe avuto necessità di autorizzazione del tribunale per poter ribadire il proprio diritto di opporre in compensazione alla Santarossa i propri crediti.

Parte ricorrente afferma che sarebbe rimasto in piedi “l’impianto generale” del contratto e ne trae che la clausola di competenza sarebbe rimasta valida.

Trattasi di opinione che non può convincere, perchè altro è riconoscere che il nuovo accordo trova origine nei rapporti intercorsi e che allo svolgersi di detti rapporti si dovrà fare riferimento per ricostruire l’origine delle opposte partite creditorie contemplate nel nuovo accordo, altro è dire che ogni clausola, anche di dettaglio, quale quella relativa alla competenza territoriale, resta vigente, benchè con atto di straordinaria amministrazione, stipulato sotto l’ambito della procedura, sia stata disposta la risoluzione delle Commesse e disciplinato ex novo il rapporto in considerazione delle evenienze sopravvenute.

Nè il senso della pattuizione può essere stravolto dal contenuto di cui al punto 2.2. dell’accordo, nel quale Fincantieri si riservava di compensare ogni “ulteriore importo vantato” nei confronti di Santarossa con “ogni altro credito eventualmente vantato da Santarossa nei propri confronti”.

Si trattava infatti di una precisazione, alla stregua di una parziale salvaguardia, del contenuto del comma precedente, il quale sanciva la rinuncia di Fincantieri “ad ogni pretesa” per indennizzo o risarcimento derivante dalla risoluzione delle Commesse.

Mette conto anche annotare i rilievi di Unicredit (cfr per es. memoria pag. 7 e ss) circa la esistenza nell’accordo di altre obbligazioni e soprattutto che le parti, pur potendolo fare (semprechè il tribunale fosse stato concorde), non hanno rinviato nel nuovo accordo alla disciplina contrattuale che regolava i contratti in precedenza stipulati.

Come ha rilevato il Procuratore generale, in disparte valutazioni di merito che spettano al giudice di primo grado e non possono essere ulteriormente indagate in sede di regolamento di competenza, la tesi della portata più ampia e novativa dell’accordo 15 ottobre 2014 è quindi preferibile.

Essa non contrasta con i casi giurisprudenziali invocati dal ricorso, giacchè, come dimostrato in memoria difensiva, non vi è analogia tra l’ipotesi di clausola territoriale che sopravvive al recesso di una parte e legittima il radicamento territoriale della contrapposta pretesa dell’altra e l’ipotesi di consensuale accordo novativo che si sostituisca ai contratti precedenti.

4) Il secondo motivo di ricorso sostiene la competenza territoriale del tribunale di Trieste, quale giudice previamente adito, in forza di un rapporto di continenza tra le due cause.

Il ricorso, dopo aver riconosciuto la esattezza di gran parte dell’ordinanza impugnata, ne denuncia l’erroneità nel punto in cui ha rilevato che il tribunale triestino non sarebbe competente per la causa ivi introdotta da Fincantieri.

L’ordinanza impugnata, che ha notato l’insussistenza del foro convenzionale, è invece da confermare.

Il profilo di ricorso legato alla clausola è infatti infondato per le ragioni, già enunciate, relative alla portata novativa dell’accordo del 2014, che ha travolto la disciplina convenzionale.

Invano parte ricorrente espone che tra le pretese fatte valere in Trieste vi sarebbero anche crediti fondati in via esclusiva sulle Commesse e non assorbiti dall’accordo. A prima lettura, cioè sulla base di quello che gli atti consentono di stabilire nei limiti della statuizione sulla competenza, la risoluzione dei precedenti contratti e la portata novativa dell’accordo 2014 dovrebbe involgere ogni ragione contrapposta.

Nè sembra plausibile la tesi subordinata, secondo cui i crediti azionati sarebbero da ricondurre al solo accordo del 2 agosto. Quest’ultimo ha infatti avuto una funzione preliminare, ma è rifluito in quello del 14 ottobre, unico ad aver beneficiato della necessaria autorizzazione giudiziaria, ben potendo convivere la efficacia dell’accordo definitivo (di ottobre) con la persistente vincolatività in esso riconosciuta a clausole pattuite in agosto.

5) Da queste considerazioni scaturisce la conferma della ordinanza impugnata. Caduto il foro convenzionale, restano infatti valide le ulteriori considerazioni circa la esclusione della competenza del foro di Trieste sulla causa introdotta contro Santarossa, alla luce dei criteri ordinari di competenza, il cui alternativo esame porta, come ha evidenziato il procuratore generale, nel parere che è da condividere, alla individuazione del foro di Pordenone, luogo in cui coincidono i fori concorrenti di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c.

Vengono meno quindi anche i rilievi relativi alle domande riconvenzionali di Unicredit, che il ricorso vorrebbe attratti nel regime di quelle svolte da Santarossa, da trasferire a Trieste.

Il giudice di merito liquiderà le spese di questo regolamento.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la competenza del Tribunale di Pordenone, davanti al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione.

Spese al definitivo.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile sott. 2, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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