Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25488 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 21/09/2021), n.25488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9968-2020 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LIA CASU, MICHELE TORRE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI,

depositata il 27/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/03/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Cagliari, con decreto pubblicato il 27 febbraio 2020, ha accolto l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter proposta dal Ministero della giustizia avverso il decreto n. 25 del 2019 della stessa Corte, e, per l’effetto, ha rigettato la domanda con quale D.S. ha chiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo pendente a suo carico dal 1997.

2. La Corte territoriale ha ritenuto insussistente il diritto all’indennizzo in capo al D., debitore esecutato, in assenza di prova di uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione.

3. D.S. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di sette motivi ai quali resiste, con controricorso, il Ministero giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, per illogicità manifesta della motivazione.

Il ricorrente evidenzia che la Corte d’appello ha rigettato la domanda di indennizzo dopo avere dato atto che “non è contestata dal Ministero della giustizia la durata irragionevole individuata dal primo giudice, fino al 22 maggio 2013”, e dopo avere rilevato che “le lungaggini della procedura erano dovute in gran parte al ritardo con il quale era stata chiesta la divisione del compendio gravato da parte del creditore procedente, trattandosi di beni in comunione con terzi”.

Tali premesse risulterebbero inconciliabili con la conclusione cui è poi giunta la Corte d’appello argomentando che, ai fini dell’equa riparazione da durata irragionevole del processo, l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato fosse ab origine capiente, tale cioè da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori, e che le spese e gli accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente.

In proposito il ricorrente assume di avere dimostrato che, a fronte di una situazione debitoria pari ad Euro 105.320,00, la quota di sua proprietà del compendio pignorato era pari ad Euro 230.320,00 (prezzo di stima indicato nella prima ordinanza del giudice dell’esecuzione che disponeva l’asta per il giorno 22 maggio 2013), e di avere rappresentato, anche nella comparsa di costituzione in fase di opposizione, che maggiori sarebbero state le possibilità di vendita dell’immobile negli anni dal 1998 al 2000 – entro il termine di durata ragionevole durata del processo – quando le condizioni del mercato immobiliare erano sicuramente più favorevoli, e si sarebbe potuto ricavare un residuo, detratte le spese della procedura.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 132 c.p.c., n. 4, per carenza di motivazione sulle ragioni per le quali la Corte d’appello aveva dissentito dalla CTU (perizia di stima) datata 7 luglio 2010. Il ricorrente, che prima assume l’erroneità della ricognizione del contenuto della CTU, si duole che la Corte d’appello avrebbe richiamato la CTU ma poi se ne sarebbe discostata senza dare riscontro delle ragioni del dissenso.

3. Con il terzo motivo è denunciato, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame della perizia di stima del 7 luglio 2010.

Il ricorrente lamenta che non sarebbero state esaminate le risultanze del procedimento esecutivo, dalle quali sarebbe emerso che l’esecuzione si è protratta a causa dell’errore dell’Ufficiale giudiziario che aveva disposto la divisione del compendio pignorato soltanto nel 2009, con conseguente assegnazione delle quote nel giugno 2010, con il deposito della perizia di stima effettuata dal CTU.

La Corte d’appello non aveva tenuto conto della relazione tecnica integrativa del giugno 2010, sostitutiva della perizia del 2001, aveva accertato che il valore delle quote (due quelle quali spettanti al ricorrente) era pari ad Euro 230.320,00 ciascuna, e dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che aveva disposto l’asta in data 22 maggio 2013, individuando il lotto di proprietà del ricorrente sulla base della perizia di stima del giugno 2010, e assegnandogli il valore di Euro 230.000,00.

A fronte di tali risultanze, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto l’incapienza del valore della quota del ricorrente poiché aveva preso in considerazione la perizia del 2001, che aveva stimato il valore del compendio in Lire 201.500.000 (pari ad Euro 104.066,02) sulla base dell’erroneo presupposto che lo stesso costituisse un’unica unità immobiliare.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, per illogicità manifesta della motivazione.

Il ricorrente, oltre a ribadire l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel richiamare la perizia di stima del 2001, evidenzia che il decreto impugnato risulterebbe illogicamente argomentato anche assumendo il valore della quota di sua proprietà sulla base della perizia del 2001, tenuto conto che il valore ivi indicato avrebbe ridotto quasi fino ad azzerare il debito per cui si procedeva (pari ad Euro 105.934,00).

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 2-bis, art. 7 e art. 6, par. 2 CEDU.

L’affermazione della Corte d’appello, secondo cui “la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo non opera per l’esecutato, perché questi dall’esito del processo riceve un danno giusto”, si porrebbe in contrasto con le norme richiamate, che indicano la durata ragionevole del processo in tre anni, senza escludere il processo esecutivo dal novero dei giudizi per i quali vale il predetto termine.

6. Con il sesto motivo è denunciata violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, per motivazione perplessa.

Secondo il ricorrente, l’affermazione secondo cui l’esecutato riceve dall’esito del processo un danno giusto sarebbe illogica del punto di vista concettuale, ed in contrasto con la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis.

Il danno giusto che l’esecutato riceve dall’esito del processo è riferito alle conseguenze economiche dell’espropriazione, non anche al patema d’animo che consegue dalla protrazione del processo esecutivo oltre la ragionevole durata.

7. Con il settimo motivo è denunciata dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e si lamenta che la Corte d’appello ha escluso l’interesse dell’esecutato alla celere definizione del processo, evidenziando che lo stesso aveva continuato a dimorare nell’immobile fino al 2008.

Al contrario, il ricorrente aveva chiarito negli scritti difensivi di non avere alcun interesse all’immobile, tant’e’ che lo aveva abbandonato spontaneamente nel 2008, e la Corte d’appello non aveva considerato il periodo di irragionevole durata del processo intercorso tra il 2008 ed il 2013.

8. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione, sono privi di fondamento ove non inammissibili.

9. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 1812 del 2018; Cass. n. 8540 del 2015), che qui si intende ribadire, il debitore esecutato, sebbene sia parte (ai soli fini in questione) del processo esecutivo, non subisce necessariamente gli effetti negativi di un’esecuzione forzata di durata irragionevole, atteso che dall’esito finale di tale processo egli ritrae essenzialmente un (giusto) danno. Pertanto, la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, affermata in linea generale a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite nn. 1338, 1339 e 1340 del 2004, non può operare di regola quanto alla posizione del debitore esecutato, il quale, nell’ambito del procedimento di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, ha l’onere di allegare non un generico ma uno specifico interesse ad un’espropriazione celere, e di dimostrarne l’effettiva esistenza, nel rispetto degli oneri probatori gravanti sulla parte attrice.

Ulteriormente, si è osservato che il diritto ad un processo giusto, paritario e diretto da un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost., commi 1 e 2 e art. 6 CEDU), non è coinvolto nella soluzione delle questioni inerenti alla durata irragionevole del processo stesso. La quale ultima è fonte del diritto ad un’equa riparazione per il paterna d’animo che ogni pendenza processuale provoca di per sé, vi siano state o non violazioni di altre garanzie Pertanto, dalla copertura costituzionale e convenzionale di queste ultime non è possibile né dedurre né inferire il diritto ad un’equa riparazione, allorché il processo abbia ecceduto il termine di durata ragionevole (Cass. n. 14382 del 2015).

10. Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello ha escluso che l’esecutato, odierno ricorrente, avesse allegato alcuno specifico interesse a che l’esito espropriativo della procedura a suo carico si realizzasse in tempi rapidi, e la decisione si sottrae alle censure prospettate nel ricorso.

10.1. Non sussiste il vizio denunciato ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sotto il profilo della illogicità o perplessità della motivazione, essendo al contrario comprensibile e logica la ratio decidendi del decreto impugnato, che poggia sulla rilevato assenza di prova dell’interesse dell’esecutato alla rapida definizione dell’espropriazione.

10.2. Neppure sussistono le violazioni di legge denunciate, riferite alla asserita erronea valutazione dei fatti che hanno scandito lo svolgimento del processo esecutivo, dai quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta trarre la prova del suo interesse alla celere definizione dell’espropriazione.

Il ricorrente prospetta un danno da irragionevole durata collegato alla valutazione dell’andamento del mercato immobiliare, che dopo i primi tre anni dall’inizio del processo esecutivo avrebbe consentito di vendere l’immobile pignorato ad un prezzo tale da soddisfare i creditori, pagare le spese della procedura e mantenere un residuo a suo vantaggio.

Come osservato dal Ministero nel controricorso, il danno da ritardo così allegato è la risultante di un accertamento ex post del dato fattuale estrinseco al processo, costituito dall’andamento del mercato immobiliare in Italia negli anni dal 2000 in poi, mentre la lesione da irragionevole durata si produce ex se al momento dell’avvenuto superamento del termine di ragionevole durata.

11. Deve essere confermato, pertanto, il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa l’assenza di prova del danno da irragionevole durata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

 

 

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