Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25488 del 13/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17648/2012 proposto da:

COMUNE CAMPOMARINO, (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore Dott. C.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 34, presso lo studio

dell’avvocato LUCIO FRANCARIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANNIBALE ORESTE CAMPOPIANO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BARZELLOTTI

12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PALMIERO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MASTRANGELO giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 03/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1997 C.C., “nella qualità di erede e già genitrice esercente in via esclusiva la potestà sul figlio minore Ci.Al.” – deceduto per le lesioni riportate nel sinistro avvenuto, per preteso difetto di manutenzione del manto stradale, nel (OMISSIS), allorchè, mentre percorreva a bordo della sua moto la (OMISSIS) e nell’imboccare lo svincolo che congiungeva detta strada con il (OMISSIS), aveva perso il controllo ed era caduto a causa di solchi sull’asfalto e di abbondante pietrisco che fuoriusciva da buche, non segnalati – convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Larino, il Comune di Campomarino per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.

Il convenuto si costituì contestando la domanda della quale chiese il rigetto.

Il Tribunale adito, con sentenza del 3 aprile 2008, dichiarò il Comune responsabile per il sinistro occorso al Ci. in concorso con quest’ultimo in ragione del 50% e lo condannò al pagamento, in favore dell’attrice, delle somme specificatamente indicate in quella sentenza a titolo di risarcimento danni nonchè alle spese di lite.

Avverso tale decisione il soccombente propose appello, cui resistette la C. che propose a sua volta appello incidentale.

La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 3 settembre 2011, dichiarò inammissibile in parte l’appello principale, che rigettò nel resto, rigettò l’appello incidentale e compensò interamente le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito il Comune di Campomarino ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la C..

Con O.I. depositata il 28 giugno 2015 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni di cui alla O.I. n. 2977/2015 del 13 febbraio 2015, analoghe a quelle sollevate con l’unico motivo del ricorso proposto.

Il Comune ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Campomarino, lamentando “Violazione e falsa applicazione degli art. 24 Cost., degli artt. 69 e 81 c.p.c. e dell’art. 102 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e il motivo di gravame con cui tale eccezione è stata proposta dal predetto ente per non essere la strada teatro del sinistro di proprietà del Comune ai sensi dell’art. 126 dell’abrogato C.d.S., in quanto, secondo la Corte territoriale, trattandosi di questione attinente alla titolarità in concreto del rapporto controverso, avrebbe dovuto essere sollevata nel corso del giudizio di primo grado.

In particolare assume, tra l’altro, il ricorrente che “nell’individuazione del soggetto tenuto a sopportare il peso della lite promossa per l’affermazione della responsabilità per danni, da cosa in custodia, spiega un ruolo fondamentale il rapporto che il soggetto danneggiante ha con la “cosa” che ha prodotto il danno”, che “è sull’esistenza o meno, in astratto, di tale rapporto che si fonda la legittimazione”, che “per invocare l’applicabilità nei confronti della P.A. convenuta del paradigma normativo di cui all’art. 2051 c.c., deve preliminarmente individuarsi l’ente che, in forza di legge, è tenuto ad adempiere agli obblighi di manutenzione della strada, in quanto proprietario di essa o comunque tenuto alla relativa gestione”, che “tale accertamento attiene all’appartenenza del rapporto e non alla sua esistenza” e che “l’indagine circa il sottile discrimen tra la appartenenza della posizione giuridica fatta valere (che attiene alla legittimazione) e l’esistenza di essa (che attiene al merito) in tanto si pone all’attenzione della giurisprudenza… in quanto… il difetto di legittimazione… costituisce questione rilevabile in ogni stato e grado del processo”.

Con riferimento al lamentato vizio della motivazione della sentenza impugnata il ricorrente deduce l’irrilevanza dell’argomentazione utilizzata dalla Corte di merito, nel motivare il rigetto dell’eccezione del difetto di legittimazione rispetto al thema decidendum, in quanto, per la individuazione dei soggetti legittimati ad agire o a resistere in giudizio, non è rilevante ciò che l’attore o il convenuto affermino nell’atto introduttivo o nella memoria difensiva, essendo invece rilevanti i fatti che l’uno o l’altro abbiano posto a fondamento della tutela richiesta.

1.1. Si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza del 16 febbraio 2016, n. 2951, risolvendo il contrasto della giurisprudenza di legittimità sul punto, hanno affermato che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Rv. 638373) e hanno pure precisato che “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2. E’, vero che del medesimo art. 167, comma 1, chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore (a) fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza….Pertanto, la questione che non si risolva in un’eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d’ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l’art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio” (v. in motivazione). Con la medesima sentenza è stato pure affermato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

1.2. Alla luce dei sopra riportati principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte risulta fondato l’unico motivo di ricorso nella parte in cui sono state prospettate violazioni e false applicazioni di norme di diritto mentre resta assorbito l’esame dei lamentati vizi motivazionali.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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