Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25488 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25488 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 25056 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso eli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente contro
Bonarrio Sebastiana
intimata—
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Sicilia, sede di Siracusa, sezione
16°, depositata in data 25 settembre 2006, n. 114;

RG n. 25056/2007
Angelina-Maria

Data pubblicazione: 13/11/2013

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso

in data 28 maggio 2001 fu notificata alla contribuente una
cartella di pagamento concernente sanzioni per il tardivo
versamento dell’Iva periodica relativa ai mesi di gennaio, febbraio e
luglio 1995.
La contribuente impugnò la cartella, eccependo l’inutile
decorso del termine stabilito dall’articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, nel testo
antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 1, 1° comma,
lettera b) del decreto legislativo numero 193 del 2001.
La tesi fu sposata dalla Commissione tributaria provinciale, con
sentenza che la Commissione tributaria regionale ha confermato.
Propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenere la
cassazione della sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.
Non spiega difese la contribuente.
Diritto
/.-Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 10 comma,
numero 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa
applicazione dell’articolo 25, l comma, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 602 del 1973, come modificato dall’articolo 1,
comma 5-bis del decreto legge numero 106 del 1995, convertito dalla
legge numero 156 del 2005.

1.1.- motivo è fondato e va in conseguenza accolto.

RG n. 25056/2007
Angelína-Mari Perri

ensore

Fatto

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Questa Corte ha già avuto occasione di rimarcare che << _la sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005, dichiarando illegittima la mancata previsione di un termine di decadenza entro il quale il concessionario debba notificare al contribuente la cartella di pagamento, ha infatti espressamente rimesso alla ragionevole modo escludendo che esso possa desumersi dal testo di legge precedente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 193 del 2001...>> (così, tra le più
recenti, Cass. 12 gennaio 2012, n. 257 e Cass. 29 maggio 2013, n.
13328).
2.2.-Ciò posto, la Corte ha ulteriormente chiarito (vedi, in
particolare, Cass. 30 novembre 2005, n. 26104) che l’invito della
Consulta di munire l’articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 602 del 1973 di un termine per la notifica della
cartella, a seguito della modifica intervenuta nel corso del 2001, che
aveva eliso il termine previgente (con il decreto legislativo numero 193
del 2001 che aveva soppresso, nell’art. 25, le parole “entro l’ultimo
giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”), è
stato seguito dal legislatore, con riguardo non soltanto al nuovo regime
della notificazione di ogni tipo di cartella riferibile a tributi, ma anche
con riguardo alla notifica delle cartelle “in deroga” alla disciplina dettata
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione
delle dichiarazioni ex articolo 36bis del decreto del Presidente della
Repubblica numero 600 del 1973.
2.3.-in tal caso, ha proseguito la Corte, il decreto legge numero
106 del 2005, come convertito dalla legge numero 156 del 2005, ha
stabilito che <

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