Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25488 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15587-2019 proposto da:

CEDIL SAS DI B.F. E G.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 2, presso lo studio dell’avvocato

WALTER CONDOLEO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO

BARBIERI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3604/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – La società ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per crediti tributari, lamentando la mancata notifica delle cartelle. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello l’Agenzia e la CTR della Calabria ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che la documentazione prodotta in grado d’appello dall’Agenzia dimostrasse la regolarità delle notifiche.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al D.L. n. 193 del 2016, art. 1, convertito in L. n. 225 del 2016 e al D.lgs. n. 546 del 1992, art. 11 comma 2. Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, convertito in L. n. 225 del 2016, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 comma 2. Deduce che l’Agenzia delle Entrate riscossione avrebbe dovuto costituirsi in giudizio tramite propri funzionari ovvero tramite Avvocatura dello Stato e che il conferimento della procura ad un avvocato del libero foro è riservata ai casi eccezionali, e previa apposita delibera che l’agente di riscossione è tenuto a documentare. La CTR avrebbe quindi dovuto rilevare d’ufficio la inammissibilità dell’appello.

I primi due motivi, con i quali si esone la stessa censura sono infondati.

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass. sez. un. 30008/2019) Ne consegue che in grado di appello ADER ben poteva conferire mandato ad un avvocato del libero foro.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 4, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5. La parte deduce di avere formulato un “espresso e rituale disconoscimento degli avvisi di ricevimento” che attesterebbero la notifica delle cartelle, sia nel contenuto perchè prodotti in copia fotostatica, mancate della conformità agli originali, sia le sottoscrizioni, in quanto mai apposte dal legale rappresentante della società.

Il motivo è infondato: l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. 22058/2019).

Inoltre, la contestazione della conformità di un documento all’originale va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. n. 7105/2016; Cass. 7775/2014).

Con il quarto motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, e al D.P.R. n. 68 del 2005. Il motivo riguarda la notifica via PEC delle cartelle di cui si contesta la mancanza di sottoscrizione digitale e comunque la conformità all’originale.

Il motivo è inammissibile mancando trascrizione dei documenti di cui si contesta la irregolarità e che la CTR avrebbe valutato erroneamente.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA