Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25488 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 10/10/2019), n.25488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6305-2013 proposto da:

ADRA SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SEGESTA 22, presso lo

studio dell’avvocato CIRO D’ANIELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE D’ANIELLO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona de Direttore pro

Tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI UFFICIO

CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 129/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 05/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2019 dal Presidente e Relatore Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Do-t,

TASSONE KATE che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udite per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 129/1/2012, depositata il 5 marzo 2012, non notificata, la CTR della Campania accolse parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di A.D.R.A. S.r.l. avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva, invece, integralmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2004, col quale l’Ufficio, in applicazione dello studio di settore riferibile all’impresa esercente l’attività d’installazione e posa in opera di infissi, rilevata l’incoerenza del coefficiente di produttività per addetto e dell’incidenza dei costi sui ricavi, aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni ed interessi, rettificando induttivamente i dati espressi nella dichiarazione riguardo ai maggiori importi accertati relativamente al reddito d’impresa, al valore della produzione netta ed al volume di affari.

La pronuncia della CTR, in parziale riforma della sentenza impugnata, pur ritenendo legittimo l’accertamento basato sui dati risultanti dall’applicazione dello studio di settore, ritenendo trattarsi di “soggetto congruo e con contabilità formalmente corretta” ed “eccessivo il valore dei maggiori ricavi accertati”, li ridusse del 30%. Avverso detta pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, nei quali cumula diversi ordini di censure.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente ha altresì depositato memoria, chiedendo riunirsi al presente giudizio quello recante il n. RG 6806/2013, pendente tra le stesse parti e chiamato all’odierna udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa

applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40; della L. n. 146 del 1998, art. 10, della L. n. 549 del 1995, art. 3; del D.L. 30 agosto 1993, artt. 62 bis, 62 ter, 62 quater, 62 quinquies e 62 sexies; degli artt. 2727,2728,2729 e 2697 c.c.; dell’art. 116 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; omesso esame di punto decisivo; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Parte ricorrente cumula le diverse censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e di carenza motivazionale e/o omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio, neppure individuando compiutamente quale sia la disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concretamente applicabile, ratione temporis, nel presente giudizio, muovendo dall’assunto che la sentenza impugnata avrebbe legittimato un accertamento basato unicamente sull’applicazione automatica dello studio di settore, non rapportato alla specifica realtà del contribuente.

2. Analoga rubrica è espressa da parte ricorrente nella formulazione del secondo motivo di ricorso, che, oltre a riprendere il primo motivo, richiama, a conferma della fondatezza di quanto esposto, la decisione di primo grado, segnatamente nella parte in cui la CTP, riguardo alla forza lavoro concretamente impiegata alle dipendenze della società nell’anno oggetto di contestazione, aveva escluso, sulla base dell’esito negativo d’ispezione INPS mirata all’individuazione di lavoratori “in nero”, che la stessa potesse essere ipotizzabile ai soli fini tributari, sulla base di indici di incoerenza sviluppati dal programma telematico.

3. Va premesso che la trattazione congiunta dei ricorsi è sufficiente ad assicurarne decisioni coerenti, senza che necessiti la riunione dei relativi giudizi.

4. Ciò premesso, i motivi del presente ricorso possono essere congiuntamente esaminati, il secondo ponendosi come ulteriore sviluppo e completamento del primo ed entrambi essendo stati dedotti dalla ricorrente mediante il cumulo di censure di ordine diverso.

5. Essi, in relazione ad una pluralità di profili, risultano entrambi inammissibili.

5.1. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono dunque una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative previste dal codice di rito.

Ne consegue, secondo quanto questa Corte ha più volte avuto modo di osservare (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2018, n. 25340; Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. sez. 3, 17 settembre 2013, n. 21165), che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, esigendo una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica alla sentenza impugnata che si risolva in un solo motivo, nel quale siano dedotti molteplici profili d’illegittimità della decisione impugnata tra loro confusi ed inestricabilmente combinati, non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie enucleate dal codice di rito, nè comunque suscettibili di esame separato (argomentando a contrario da Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n. 9100).

5.2. Parte ricorrente ha sovrapposto, in modo confuso, i diversi ordini di censure, la prima delle quali, per pretesa violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sommariamente indicate, quand’anche possa dirsi capace di esame autonomo, si pone in maniera intrinsecamente contraddittoria con la stessa esposizione dei fatti di causa da parte ricorrente, che ammette che il previo contraddittorio è stato regolarmente espletato e che lo stesso avviso di accertamento dà conto di quanto addotto dalla contribuente.

5.3. Ulteriore profilo d’inammissibilità, che investe entrambi i motivi, attiene alla sostanziale richiesta di riesame nel merito, della quale, nel pur surrettizio riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr., tra le molte, Cass. sez. lav. 15 gennaio 2018, n. 745; Cass. sez. 6-5, ord. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. sez. 65, ord. 7 aprile 2017, n. 9097), è indice incontrovertibile la reiterata istanza di “diretto esame degli atti del giudizio”, a sua volta inammissibile, non essendo stato, in questa sede, denunciato un error in procedendo, rispetto al quale la Corte si pone invece come giudice del fatto processuale in relazione al quale è dedotto il vizio di attività nel quale, con riferimento al parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si assume essere incorso il giudice dei merito.

6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 10 ottobre 2019

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