Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25487 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/10/2017),  n. 25487

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27487-2015 proposto da:

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS (già UNIONE

ITALIANA DEI CIECHI), C.F. (OMISSIS), Ente Morale posto sotto la

vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona

del Presidente Nazionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIO VII 186, presso lo studio dell’avvocato SABRINA MARIANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA BANDIERA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 229, presso lo studio dell’avvocato

GIULIANO MARIA POMPA, rappresentata e difesa dagli avvocati

MARINELLA ORLANDI, PIO DARIO VIVONE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21687/2014, emessa il 7/07/2014 della CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) E’ impugnata per revocazione la sentenza n. 21687 del 2014 della Corte di Cassazione, che ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla Regione Lombardia nei confronti della Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti e ha cassato con rinvio la sentenza n. 3161/2007 della Corte di appello di Milano. Il ricorso espone che la controversia concerne l’eredità relitta da M.F., deceduta nel (OMISSIS), la quale aveva destinato con testamento i propri beni immobili a un Istituto dei Ciechi sito in (OMISSIS), regione cui, per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, era stata trasferita la proprietà della casa di riposo (di seguito: Villa) sede dell’Istituto dei ciechi designato.

Aggiunge che nel 1986 il Tar Lazio aveva annullato l’atto normativo limitatamente alla parte in cui era stata trasferita alla Regione la proprietà di quel bene, cosicchè la Villa era stata acquisita definitivamente in capo all’Unione in seguito a sentenza del Consiglio di Stato del 1993.

Riferisce inoltre che l’Unione aveva accettato l’eredità di M.F. nel 1999 e proposto azione di petizione dell’eredità nei confronti della Regione Lombardia, la quale aveva eccepito la prescrizione del diritto ad accettare l’eredità, eccezione respinta dal Tribunale di Milano e poi dalla locale Corte di appello. In particolare quest’ultima aveva ritenuto che il termine di prescrizione aveva “cominciato a decorrere” solo dopo il passaggio in giudicato della pronuncia del Consiglio di Stato del 1993.

2) La sentenza della Cassazione n. 21687 del 14 ottobre 2014 ha accolto il primo motivo di ricorso della Regione Lombardia.

Ha ritenuto testualmente che: “Si è rivelata erronea la sentenza laddove, facendo applicazione dell’art. 2935 c.c., ha ritenuto che il diritto di accettare l’eredità non potesse essere esercitato prima del passaggio in passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della proprietà di Villa… ovvero prima della individuazione del soggetto che, in quanto proprietario di tale struttura, doveva considerarsi il destinatario dell’istituzione di erede. Ma, in tal modo, i Giudici hanno dato rilevanza a quello che avrebbe potuto considerarsi eventualmente un mero impedimento di fatto che, come tale, è inidoneo a fermare il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c.. Ed invero, l’accertamento della proprietà aveva a oggetto un elemento fattuale concernente la ricostruzione della volontà testamentaria nella individuazione del soggetto istituito erede e certamente non precludeva l’accettazione da parte del soggetto che, peraltro, ne aveva rivendicato la proprietà (poi accertata giudizialmente).”

Con ricorso notificato il 13/18 novembre 2015 l’Unione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c.

La Regione ha resistito con controricorso.

Nel giorno dell’adunanza camerale, parte ricorrente ha fatto pervenire un breve scritto, da qualificare come memoria ex art. 380 bis c.p.c., inammissibile per tardività.

3) L’Unione lamenta che la sentenza sia frutto di errore di fatto, che consisterebbe nell’avere la Corte di Cassazione creduto che la Corte di appello aveva ritenuto tempestiva l’accettazione perchè il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto. Per contro il fondamento della decisione sarebbe stata l’individuazione della data dalla quale “il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c.”

Il ricorso è manifestamente inammissibile, per più ragioni.

In primo luogo non è vero che la Cassazione abbia in qualche modo equivocato il senso della sentenza impugnata.

Essa, come si desume agevolmente dal passaggio che si è prima testualmente riportato, ha perfettamente individuato che la questione decisiva era costituita dalla data di decorrenza della prescrizione e ha ritenuto che la parte non avrebbe dovuto attendere la pronuncia sull’accertamento della proprietà del bene in capo a sè o alla Regione per poter accettare. Ha chiarito che quella lite, con il relativo accertamento che ne sarebbe derivato, costituiva mero impedimento di fatto, ma non giuridico, all’accettazione dell’eredità; pertanto l’Unione avrebbe potuto procedere alla dichiarazione di accettazione e attendere l’esito definitivo della controversia per conseguire il bene.

E’ vero che in precedenza la sentenza si è occupata della portata interruttiva dell’azione intrapresa davanti al Tar, ma si trattava di un necessario passaggio argomentativo, logicamente antecedente.

Se infatti si fosse potuto affermare che il diritto all’accettazione era stato interrotto dall’iniziativa giudiziaria, e se si fosse stabilito che la pendenza della lite così introdotta aveva sospeso il decorso della prescrizione, sarebbe stata per conseguenza confermata la tesi che il termine per l’accettazione aveva iniziato nuova decorrenza solo con la conclusione del giudizio amministrativo. Ciò avrebbe comportato il rigetto del ricorso della Regione e l’accoglimento delle ragioni dell’Unione.

Non vi è stato dunque alcun travisamento dei fatti da parte della sentenza 21687/14, ma solo una completa disamina della portata giuridica della vicenda, muovendo dal profilo che per primo risolutivamente avrebbe legittimato la soluzione accolta dalla Corte di appello, per giungere all’affermazione di segno opposto, fondata sulla interpretazione degli artt. 2935 e 2943 c.c., che la Cassazione ha ritenuto corretta.

Mette conto chiarire che sebbene il quesito di diritto conclusivo del ricorso della Regione menzionasse solo l’art. 2943, nel testo del ricorso per cassazione a pag. 7 era chiaramente individuato l’art. 2935 c.c..

La tesi ivi svolta è stata quindi inequivocabilmente accolta, nell’esercizio dei poteri di individuazione delle norme applicabili e del potere di argomentare liberamente nel rispondere al motivo di ricorso.

3.1) Va aggiunto che in ogni caso non si sarebbe trattato di errore di fatto suscettibile di ricorso ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, che è configurabile solo in presenza di una svista percettiva relativa a un fatto di causa e giammai in relazione, come nella specie ad una ipotetica errata ricostruzione o errata interpretazione del contenuto della sentenza impugnata e dei limiti del ricorso esaminato (Cfr Cass. n. 26278 del 20/12/2016; 4605/13; 8180/09).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile sott. 2^, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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