Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25487 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11003/2014 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore generale

GBS GENERALI BUSINESS SCPA, in persona dei suoi procuratori

speciali, Dott. P.V. E Dott. DI.GI.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATO MAGALDI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., D.A., S.M.C.,

S.M., V.B., B.C., V.P., V.C.;

– intimati –

nonchè da:

S.M., D.A., S.R.,

S.M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI CINQUE giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

V.C., V.P., B.C., V.B., GENERALI

ITALIA SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4501/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato RENATO MAGALDI;

udito l’Avvocato GIOVANNI CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza 18.6.2008 n. 856 condannava Generali Ass.ni s.p.a., n.q di impresa designata dal FGVS, a risarcire il danno subito dagli eredi di S.G. e di V.C. entrambi deceduti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) nel quale risultavano coinvolti veicoli rimasti non identificati.

Decidendo sull’appello principale proposto da Generali Ass.ni s.p.a. e sugli appelli incidentali proposti dagli eredi, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 24.12.2013 n. 4501, dichiarava inammissibile l’appello principale in quanto:

– nei distinti giudizi in primo grado, instaurati rispettivamente dagli eredi S. e dagli eredi V. e successivamente riuniti, Generali Ass.ni s.p.a. si era costituita in ciascun giudizio, ma in persona di legali rapp.ti diversi (in un giudizio, in persona di G.A. e T.G., che avevano conferito procura ad litem agli avv. Annalisa e Salvatore Sallustio; nell’altro giudizio, in persona di Tr.Ad.Br. e Br.Do., che avevano conferito procura ad litem al solo avv. Salvatore Sallustio);

– nel successivo giudizio in grado di appello Generali Ass.ni s.p.a. si era costituita in persona – soltanto – dei procuratori G. e T. ed a mezzo di entrambi gli avvocati predetti: osservava la Corte d’appello che se l’inesatto riferimento, nell’atto di appello principale, ad un’unica “procura in calce all’atto di citazione in primo grado”, non appariva determinante, atteso che entrambi i legali erano stati delegati anche alla difesa per i gradi successivi, appariva invece ostativa alla ammissibilità della impugnazione il difetto di prova che i procuratori speciali della società assicurativa fossero dotati dei necessari poteri rappresentativi negoziali, atteso che dai documenti prodotti da Generali Ass.ni s.p.a. (procure speciali e delibere del Consiglio di amministrazione) non risultava che i predetti fossero stati incaricati di rappresentare la società assicurativa, tanto meno la società quale impresa designata dal FGVS, e comunque non risultava che fossero dotati di poteri di rappresentanza sostanziale della società in relazione al rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che risultava inficiata da nullità la procura ad litem conferita ai legali.

La Corte territoriale dichiarava altresì inammissibili gli appelli incidentali degli eredi S. e V., in quanto proposti mediante deposito della comparsa di risposta in un giudizio nel quale la controparte non era validamente costituita, sicchè in mancanza di tempestiva notifica di tali atti direttamente alla società assicurativa, il rapporto processuale non poteva ritenersi regolarmente instaurato, e la decorrenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c., aveva determinato il passaggio in giudicato della decisione di prime cure.

Ricorre per cassazione, avverso la sentenza di appello, Generali Italia s.p.a. in persona della mandataria “ad negotia” GBS Generali Business Solutions s.c.a.p., con atti notificati agli eredi di S.G. e di V.C., impugnando la sentenza con due censure.

Si sono costituti gli eredi S. eccependo la nullità della costituzione in giudizio della mandataria per difetto in capo ai procuratori speciali dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, nonchè proponendo contestualmente ricorso incidentale affidata ad un unico motivo.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La eccezione pregiudiziale proposta dai resistenti di nullità della costituzione in giudizio della ricorrente principale per difetto dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti ai procuratori speciali, e – conseguentemente – del potere di rappresentanza processuale conferito al procuratore ad litem, deve ritenersi infondata, atteso che:

nel ricorso per cassazione viene regolarmente indicato tanto l’atto di procura del 14.12.2009, a rogito notaio Da. di (OMISSIS), con il quale GENERALI Italia s.p.a. conferisce il potere di rappresentanza negoziale a GBS Generali Business Solutions s.c.p.a., quanto l’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza societaria ai procuratori speciali di tale società, P.V. e Di.Gi., (procura speciale a rogito notaio St. di (OMISSIS) in data 3.5.2013)

la procura speciale ad litem risulta rilasciata, in calce al ricorso, dai predetti procuratori, all’avv. Renato Magaldi del Foro di Napoli, con foglio spillato all’atto di ricorso.

– i resistenti, nel formulare la eccezione, non hanno contestato la esistenza delle procure conferite per atto pubblico, nè la omessa iscrizione delle stesse nel registro delle imprese, ma si sono limitati ad ipotizzare che le stesse non fossero idonee a supportare l’attività di rappresentanza negoziale e processuale dei procuratori speciali, tuttavia omettendo del tutto di fornire gli elementi decisivi a sostegno della eccepita nullità, non avendo neppure trascritto il contenuto degli atti pubblici in questione sebbene estraibili in copia presso i noti roganti, quali depositari autorizzati ex art. 743 c.p.c. (cfr. Corte Cass. Sez. U, Ordinanza n. 1629 del 27/01/2010): la eccezione pregiudiziale, in difetto della stessa descrizione del fatto processuale, si risolve in una prospettazione meramente ipotetica del vizio di invalidità della costituzione in giudizio della società ricorrente, e deve pertanto ritenersi infondata.

Venendo all’esame dei ricorsi principale ed incidentale il Collegio osserva quanto segue.

A- Ricorso principale Generali Italia s.p.a..

Primo motivo:

– Violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Sostiene la società assicurativa che ha errato il Giudice di appello a rilevare il difetto dei poteri di rappresentanza negoziale e processuale in capo ai procuratori della società appellante principale, come eccepito dagli appellati, trattandosi di questione non sollevata in primo grado e quindi coperta dal giudicato (implicito) interno.

La tesi non può essere condivisa.

Il giudicato implicito si forma su questione che si colloca in relazione di presupposizione logica-giuridica con altra da essa dipendente e che viene invece decisa in modo espresso: se la decisione espressa non viene impugnata, trascina con sè nel passaggio in giudicato anche la questione presupposta (estendendosi la efficacia del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., alle questioni dedotte ed a quelle deducibili).

Nella specie rileva il Collegio che:

a) sulla statuizione di merito, avente ad oggetto la condanna della società assicurativa al risarcimento del danno, non era intervenuto il giudicato, essendo stata impugnata tale decisione di merito con appello principale ed incidentale: conseguentemente alcun giudicato poteva ritenersi formato sulla questione processuale, logicamente presupposta, concernente la invalidità della costituzione in giudizio della società appellante (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 21703 del 13/10/2009);

b) gli appellati (recte gli eredi S.: cfr. sentenza appello, in motivazione, pag. 5) avevano ritualmente proposto la eccezione di nullità della costituzione in giudizio della società assicurativa per difetto di valida procura ad litem, in relazione alla regolare instaurazione del rapporto processuale in grado di appello (sul rilievo che l’originario mandato alle liti non risultava esteso anche al successivo grado di appello, e che la società appellante fosse rappresentata da procuratori privi di legittimazione processuale), essendo quindi tenuto, in ogni caso, il Giudice della impugnazione -senza che potesse spiegare alcun vincolo la mancata contestazione della valida costituzione della società nel precedente grado di giudizio – a verificare i presupposti di validità della costituzione delle parti avanti a sè, essendo ciascun Giudice competente in via esclusiva a verificare la regolarità dei presupposti processuali attinenti al proprio grado di giudizio.

Manifestamente infondata è inoltre la censura con la quale la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 343 c.p.c., in quanto il Giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la eccezione processuale concernente la invalidità della costituzione in giudizio proposta dagli appellati con la comparsa di costituzione in grado di appello anzichè con apposito motivo di impugnazione incidentale.

I precedenti giurisprudenziali di questa Corte, richiamati dalla ricorrente, non soltanto infatti non forniscono supporto all’argomento difensivo, ma affermano il principio esattamente contrario, rilevando come un onere di impugnazione incidentale insorge per la parte esclusivamente nel caso in cui sia risultata soccombente su di una specifica domanda od eccezione di merito: ipotesi questa che non ricorreva nel caso degli appellati, vittoriosi nel merito in primo grado (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19126 del 23/09/2004; id. Sez. U, Sentenza n. 12067 del 24/05/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016).

Del tutto inconferente appare poi l’argomento, svolto nel motivo di ricorso in esame, secondo cui la costituzione in grado di appello di Generali Ass.ni s.p.a. avrebbe dovuto ritenersi ritualmente valida in quanto la procura ad litem (conferita nell’atto di citazione in primo grado) era stata estesa anche ai successivi gradi di giudizio. E’ appena il caso di rilevare, infatti, come la Corte d’appello, pur rilevando che la procura ad litem, apposta in calce all’atto di citazione in giudizio in primo grado, era estesa ad “ogni fase e grado” (sentenza, pag. 7), ha poi ritenuto insussistente il potere rappresentativo “ad negotia” e la legittimazione processuale dei procuratori speciali della società assicurativa, con conseguente invalidità della procura ad litem, in quanto conferita ai difensori da soggetti sprovvisti dei poteri di rappresentanza della società assicurativa.

Secondo motivo:

– nullità della sentenza per violazione degli artt. 75, 83, 156 e 182 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La società assicurativa critica la sentenza di appello sostenendo che, in tema di persone giuridiche, il difetto dei poteri rappresentativi in capo al titolare dell’organo esterno della società non doveva solo essere eccepito, ma doveva anche essere provato dalla parte processuale che lo contestava.

La tesi è infondata in quanto la giurisprudenza di legittimità richiamata si riferisce espressamente al soggetto “che si dichiara titolare” dell’organo rappresentativo esterno della persona giuridica, specificando che tale può ritenersi soltanto colui che risulta dall’atto costitutivo o dallo statuto, solo in tal caso infatti risultando efficace per i terzi la pubblicità legale del registro delle imprese, onerati pertanto a fornire la prova contraria, ed ha esteso il principio anche a soggetti diversi dal rappresentante legale laddove lo stesso atto costitutivo o lo statuto prevedano espressamente la possibilità di esercizio dei relativi poteri anche in capo ad altri soggetti (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19162 del 13/09/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 23033 del 07/11/2011; id.).

Tale vicenda non ricorre nel caso di specie in cui i “procuratori speciali” sono stati investiti dei poteri rappresentativi, non quali titolari dell’organo rappresentativo dell’ente societario contemplati dall’atto costitutivo o dallo statuto, ma mediante conferimento di procura ovvero per delibera del Consiglio di amministrazione, documenti entrambi esaminati dalla Corte territoriale che ne ha escluso la concludenza probatoria.

L’ipotesi adombrata da Generali Ass.ni s.p.a. secondo cui l’atto costitutivo o lo statuto della società possono prevedere il conferimento, da parte degli amministratori, della delega di poteri ad institori o soggetti esterni, e che tale conferimento possa costituire oggetto di iscrizione nel registro delle imprese, è una mera allegazione priva di riscontri probatori, avendo omesso la società di produrre in giudizio l’estratto del registro delle imprese da cui risultava la iscrizione dei poteri conferiti ai procuratori speciali G. e T..

Nè risulta dirimente il principio di diritto, affermato nei precedenti di questa Corte richiamati dalla ricorrente, secondo cui il difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio dal titolare dei poteri rappresentativi dell’ente, il quale manifesti la volontà di ratificare l’operato del “falsus procurator”. Nella specie infatti non emerge che il potere di ratifica sia stato esercitato, dal titolare dell’organo rappresentativo della società, anteriormente alla pronuncia di inammissibilità dell’atto di appello.

Inammissibili, in quanto non investono la ratio decidendi, debbono ritenersi ancora le censure svolte ai sensi dell’art. 83 c.p.c., con riferimento alla illeggibilità della firma apposta su una delle procure ad litem, atteso che:

a) la censura è rivolta a contestare un semplice argomento “ad colorandum” della motivazione della sentenza volto a rafforzare ulteriormente il convincimento – formato sull’esame dei documenti prodotti in giudizio – in ordine al difetto di potere rappresentativo dei procuratori speciali (la Corre territoriale ha “aggiunto” l’ulteriore rilievo a sostegno della carenza di potere rappresentativo, in quanto, su entrambi i mandati ad litem rilasciati negli atti di citazione in primo grado, figura la sottoscrizione del medesimo procuratore Tr., in luogo della firma congiunta dei procuratori T.- G.);

b) la censura si risolve in una mera citazione di precedenti giurisprudenziali di legittimità uniformi nell’escludere la invalidità della procura ad litem se la firma del rappresentante dell’ente non sia leggibile ma risulti egualmente riferibile al sottoscrittore comunque identificabile dal contesto dell’atto (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 4199 del 16/03/2012): citazione che pertanto esula del tutto dalla fattispecie decisa dalla sentenza impugnata.

In conseguenza il ricorso principale deve essere rigettato.

B- ricorso incidentale proposto dagli eredi S..

Unico motivo:

– violazione degli artt. 333, 335 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti incidentali impugnano la statuizione della sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale, sostenendo che il rapporto processuale doveva intendersi ritualmente instaurato con la notificazione dell’appello principale, sicchè la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare in ogni caso la impugnazione incidentale, indipendentemente dal fatto della accertata invalidità della costituzione in giudizio dell’appellante principale, in quanto a ciò tenuto in virtù del principio del “simultaneus processus” avente ad oggetto plurime impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

Il difetto di legittimazione sostanziale processuale in capo ai procuratori speciali della società, determina la nullità derivata del mandato ad litem in quanto conferito dal “falsus procurator”, e qualora il vizio non sia sanato attraverso la ratifica del soggetto titolare del potere, l’ente falsamente rappresentato non assume la qualità di parte formale nel giudizio non instaurando alcun rapporto processuale tale da soddisfare alla esigenza di garantire il contraddittorio in ordine alla disputa sul rapporto controverso.

Ne segue che pur non potendo per ciò stesso escludersi l’interesse dell’appellato incidentale a vedere accolte le proprie ragioni, tuttavia – fuori dei casi di appello incidentale tardivo – tale interesse può essere veicolato nel processo soltanto invertendo i ruoli e convertendo l’appello incidentale in appello principale, del quale deve presentare i requisiti, con il conseguente onere di notifica alla controparte (in funzione del perfezionamento del contraddittorio, essendo tale atto volto ad introdurre il nuovo grado di giudizio) nel termine di decadenza previsto dalla disciplina del mezzo di impugnazione o comunque nel termine lungo. In base a tale “ratio decidendi” ha statuito la Corte d’appello laddove, ritenendo invalida la costituzione dell’appellante per difetto di legittimazione processuale, ha rilevato che gli appellanti incidentali avrebbero dovuto notificare le impugnazioni a Generali Ass.ni s.p.a., in assenza di notifica della sentenza impugnata nel termine lungo ex art. 327 c.p.c. e che, essendo questo ormai decorso, l’esame degli appelli incidentali rimaneva definitivamente precluso.

Tale ragione di decisione non viene investita dal motivo in esame laddove il principio del “simultaneus processus”, risulta nella specie osservato, essendo state riunite le diverse impugnazioni principale ed incidentali proposte avverso la medesima sentenza di appello, mentre la mancata instaurazione del regolare rapporto processuale ha determinato la preclusione dell’accesso delle impugnazioni all’esame del merito: quanto all’appello principale in quanto atto inidoneo a fondare l’obbligo del Giudice di provvedere; quanto agli appelli incidentali in quanto inidonei a costituire il regolare contraddittorio nel termine perentorio previsto dall’art. 327 c.p.c..

Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza legittima la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale e per il ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

– dichiara che sussistono i presupposti nei confronti del ricorrente principale e del ricorrente incidentale per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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