Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25486 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5428/2014 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO BARUCCO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO MORETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO SCARSO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato MASSIMO ANGELINI;

udito l’Avvocato CARMELO SCARSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In riforma della decisione del Tribunale di Modica in data 23.9.2008, che aveva dichiarato estinto per prescrizione il diritto vantato da P.G. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale in cui la madre era rimasta gravemente invalida ed egli aveva dovuto permanentemente assisterla, la Corte d’appello di Catania, con sentenza 7.1.2013 n. 28, accertato che trovava applicazione la prescrizione più lunga prevista per il reato di lesioni colpose, ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento “jure proprio” proposta dal P., rilevando che l’appellante non aveva fornito prova nè del danno, nè del nesso di causalità con il sinistro. In particolare, non erano ritenuti dal Giudice di appello elementi probatori sufficienti:

1- il certificato sanitario del 20.6.2002 che attestava con il P. fosse in terapia presso il (OMISSIS), non risultando fino a quando le cure fossero proseguite ed essendo inutile l’esperimento di c.t.u. medico-legale atteso il lungo tempo trascorso dal sinistro.

2- il capitolato di prova orale volto ad accertare che dal 1999 il P. si era chiuso alle relazioni sociali per rimanere in casa ad assistere la madre, non avendo l’appellante neppure allegato di essere l’unico membro della famiglia disponibile ad occuparsi della madre e che fosse a questa particolarmente legato affettivamente.

3- lo stato di invalidità fisica della madre, in quanto risultata vigile e collaborante secondo quanto riferito dai sanitari, e dunque in condizione di scegliere le modalità con cui essere assistita, rimanendo escluso un nesso di causalità con la perdita del lavoro e di altre successive occasioni di lavoro da parte del P. che risultava, al contrario, aver proseguito per circa un anno il lavoro di agente finanziario, dopo il sinistro.

La sentenza di appello non notificata, è stata impugnata per cassazione da P.G. – che ha dedotto sei motivi- con ricorso notificato presso i procuratori domiciliatari di C.F. e di UNIPOL SAI s.p.a. (già Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a.) n.q. di impresa designata FGVS.

Ha resistito con controricorso C.F..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La eccezione formulata dal resistente C. di inammissibilità del ricorso per omessa formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., è manifestamente infondata sotto il duplice profilo:

a) la norma dell’art. 366 bis c.p.c., è stata abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), norma applicabile alla presente giudizio introdotto con ricorso proposto avverso sentenza pubblicata in data successiva al 4.7.2009 (L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).

b) se pure non richiesto, il ricorrente ha corredato le censure proposte di quesito di diritto formulato in calce alla esposizione di ciascun motivo di ricorso.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto gli argomenti svolti nella esposizione del motivo non sono conferenti con il vizio di legittimità denunciato.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2059 c.c., (anche in relazione allo statuto costituzionale della famiglia ex artt. 2, 29 e 30 Cost.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte d’appello avrebbe del tutto illegittimamente rigettato la domanda di risarcimento relativa al danno da lesione del rapporto parentale, in ordine al quale sussisteva la prova presuntiva fornita dalla relazione di stretta parentela con il soggetto gravemente invalido, ed erano anche state articolate prove orali non ammesse dal Giudice di appello in quanto ritenute irrilevanti.

La Corte d’appello non ha negato, in punto di diritto, che in caso di gravi lesioni del congiunto i parenti stretti subiscano un danno per la compromessa esplicazione del rapporto affettivo intrattenuto con il congiunto gravemente leso nella salute e non siano quindi legittimati a chiedere il relativo risarcimento, ma ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendola infondata in difetto di prova.

La critica quindi rivolta alla sentenza dal ricorrente non pertiene ad una violazione della norma di diritto (art. 2059 c.c.) nella interpretazione che ne è stata data da questa Corte intesa a ricomprendere nella tutela risarcitoria anche i pregiudizi non patrimoniali per lesione di interessi riferibile alla persona che trovano copertura costituzionale, ma intende piuttosto far valere -erroneamente- attraverso la verifica di legittimità per contrasto con norma di diritto, un errore di fatto in quanto la contestazione investe l’omessa considerazione della sufficienza probatoria della esistenza del danno.

Con la conseguenza che il sindacato della Corte avrebbe dovuto essere richiesto deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ovvero la errata applicazione dei criteri legali che presiedono al ragionamento presuntivo ed al giudizio di causalità giuridica, entrambi vizi di legittimità non dedotti con il motivo in esame.

I motivi secondo, terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente in quanto rivolti a contestare la statuizione della sentenza di appello che nega la esistenza di un pregiudizio per riduzione del rapporto parentale tra il figlio e la madre gravemente invalida.

Secondo motivo: violazione artt. 112 e 115 c.p.c.; artt. 2697 e 2721 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorrente censura la sentenza di appello in punto di erronea ritenuta irrilevanza, ai fini della dimostrazione della lesione del rapporto parentale, della prova orale dedotta con il capitolato non ammesso.

Terzo motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Viene dedotta la omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento formulata in primo grado del danno morale soggettivo, determinato dallo stato invalidante della madre, sofferto per “il grave dolore morale e per il profondo turbamento riportato”. In alternativa, qualora la sentenza avesse implicitamente pronunciato, rigettandola, anche sulla domanda di risarcimento del “danno morale soggettivo”, il ricorrente con il quarto motivo impugna detta statuizione per vizio di omessa motivazione su fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo allegato fin dall’atto di citazione, di essere orfano di padre fin da giovanissima età e di essere pertanto molto legato affettivamente alla madre.

Premesso che anche il danno da “perdita o rilevante diminuzione della relazione parentale” determinato in conseguenza della morte o delle lesioni invalidanti cagionate ad un proprio congiunto, in quanto risarcibile se conseguenza immediata e diretta dell’illecito (artt. 1223 e 2056 c.c.), deve essere provato da chi lo allega, secondo la regola generale dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 19402 del 22/08/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016), e dunque anche mediante presunzioni “de facto” ex artt. 27127 e 2729 c.c., osserva il Collegio che la statuizione di rigetto della Corte d’appello secondo cui, accertata la estrema gravità delle lesioni invalidanti subite dalla madre, al figlio non spetta il risarcimento del danno non patrimoniale per la compromissione della relazione familiare con detto soggetto (inteso unitariamente, come precisato dalle SS.UU. nn. da 26972 a 26975 /2008, e dunque nelle sue diverse manifestazioni concrete che includono) in difetto della dimostrazione di essere l’unico parente esistente in vita e di non avere un proprio autonomo nucleo familiare di cui doversi occupare, è affermazione che contrasta con i criteri che presiedono al ragionamento presuntivo secondo cui, più è stretto il rapporto parentale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012 che al proposito, distingue gli appartenenti al nucleo familiare dell’offeso dagli altri parenti od affini – i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora – per i quali viene richiesto un “quid pluris” ai fini della prova presuntiva del danno), maggiore può presumersi – secondo un criterio di regolarità logica fondato sull'”id quod plerumque accidit” – la intensità del rapporto affettivo con la persona offesa.

Nella specie il Giudice di merito è venuto di fatto ad invertire il ragionamento che dal fatto noto perviene alla conoscenza induttiva del fatto ignorato, ponendo come dato noto (desunto dalla rilevazione della normalità dei rapporti sociali) la inesistenza, anzichè la esistenza, di una comunanza di interessi affettivi nella relazione madre-figlio, venendo ulteriormente ad ipotizzare – in modo del tutto anapodittico – una sostanziale incompatibilità-esclusione dello svolgimento della personalità (estesa ai rapporti sentimentali ed affettivi) del medesimo soggetto in differenti formazioni sociali, quali nella specie il nucleo familiare di provenienza ed il nucleo familiare di nuova formazione: secondo la sentenza impugnata, infatti, il figlio che, resosi autonomo, venga a costituire un proprio nucleo familiare, verrebbe per ciò stesso ad interrompere qualsiasi pratica sociale con la famiglia di origine.

Costituisce un “modus operandi” non conforme allo schema legale della “praesumptio hominis” la conclusione che “non risulta dunque, nè peraltro è verosimile un rapporto di particolare vicinanza affettiva tale dal collegare il sinistro occorso alla madre al danno non patrimoniale” (motivazione pag. 13) fondata sull’argomento (il)logico secondo cui il danno relativo alla compromissione della vita familiare determinata dalla necessità del congiunto macroleso di ricevere assistenza continua, possa ricevere ristoro soltanto se il familiare che lamenti tale danno sia l’unico figlio della vittima: questa Corte (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013) ha, infatti, chiarito che nel caso di illecito plurioffensivo, ciascuno dei familiari danneggiati dalla perdita del rapporto parentale con il congiunto è titolare – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonchè degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 della cd. “Carta di Nizza” – di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell’immediatezza dell’illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana), venendo in questione la allegazione e prova di ulteriori elementi circostanziali (durata e intensità del vissuto, età della vittima e del familiare danneggiato, reazione al dolore per la situazione determinatasi, alterazione di specifiche consuetudini di vita ulteriori e distinte da quelle comunemente riferibili alle situazioni personali dei soggetti coinvolti nel rapporto) ai fini del dimensionamento del quantum risarcibile, ma non anche della presunzione di esistenza del pregiudizio (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).

Nè la decisione impugnata trova valido fondamento logico-presuntivo nella assenza della prova del rapporto di convivenza con la vittima: deve, infatti, ribadirsi che altro è la prova dell'”an” del pregiudizio da lesione del rapporto familiare, ed altro invece la commisurazione per equivalente di tale pregiudizio, che bene può variare ed anzi deve essere dimensionata – in base al principio che va risarcito tutto e solo il danno effettivamente subito – secondo la peculiare connotazione e la differente intensità del vincolo affettivo intrattenuto con la vittima (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016). Ed ancora non resiste alla critica di scorretta applicazione del ragionamento logico presuntivo l’affermazione volta ad escludere lo stravolgimento delle precedenti consuetudini di vita nel rapporto parentale determinato dal costante accudimento della inferma da parte del figlio, in base all’argomento che tale scelta era imputabile esclusivamente alla libera volontà del figlio e prescindeva dallo stato di salute della madre, invalida all’80%, in quanto apparsa “cosciente e collaborativa” durante la c.t.u. e quindi in grado “sicuramente di decidere da sè chi e come doveva accudirla”, ed in quanto secondo la Corte territoriale non rientrerebbe nell'”id quod plerumque accidit” che “un figlio di quasi quaranta anni abbandoni ogni cosa per prestare assistenza ad una madre già di 77 anni” essendo naturalmente diretta la proiezione di vita del figlio “al di fuori del nucleo familiare di origine, nella consapevolezza peraltro del naturale ed inarrestabile declino fisico dei genitori come conseguenza naturale dell’invecchiamento”. La scelta del familiare di prestare assistenza diretta anzichè ricorrere a personale specializzato non spiega alcuna incidenza, infatti, sull’accertamento dell'”an” della conseguenza pregiudizievole consistente nella perdita/riduzione della consuetudine e della relazione affettiva con il congiunto reso gravemente invalido, potendo eventualmente invece riflettersi tale scelta sul piano dell’accertamento del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., relativamente alle effettive conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dal familiare in conseguenza del sinistro nel quale è rimasto coinvolto il congiunto.

La errata applicazione dello schema legale della presunzione in punto di accertamento del danno da lesione del rapporto parentale coinvolge anche la questione concernente la liquidazione del danno morale soggettivo, lamentato dal P. per il “grave dolore morale e profondo turbamento” riportato in conseguenza dell’evento lesivo subito dalla madre (ricorso pag. 14). Occorre premettere al riguardo che la Corte territoriale, rigettando qualsiasi pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale, ha respinto implicitamente anche la domanda volta alla liquidazione del cd. “danno morale soggettivo” per il dolore sofferto dal familiare per le condizioni irreversibili in cui versa il congiunto (dovendo in conseguenza ritenersi infondata la censura per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., dedotta con il terzo motivo), tuttavia fondando il rigetto in base agli stessi argomenti svolti in ordine alla lesione del rapporto parentale, già riconosciuti affetti dal vizio di illegittimità denunciato.

Non è dubbio pertanto che il Giudice del rinvio dovrà, riesaminando la questione del pregiudizio sofferto dal P. per riduzione del rapporto parentale, valutare anche la maggiore entità del pregiudizio non patrimoniale alla stregua delle riscontrate condizioni di sofferenza del vissuto del familiare, dovendo al riguardo rilevarsi la imprecisione contenuta nella sentenza impugnata laddove, motivando in ordine alla inutilità dell’espletamento di c.t.u. medico legale ai fini dell’accertamento della lesione alla salute psichica, allegata dal P., sembra far coincidere la lesione alla salute con le “sofferenze interiori…. di difficile accertamento”. Orbene il turbamento d’animo, il dolore o la sofferenza interiore, non costituiscono un pregiudizio ontologicamente distinto dal danno biologico o dal danno da lesione del rapporto parentale, ma integrano una peculiare modalità di manifestazione che si accompagna all’unitario danno non patrimoniale, che deve essere considerata come ulteriore elemento valutativo nella liquidazione dell’importo risarcitorio (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19402 del 22/08/2013) atteso che la sofferenza interiore per la “deminutio” subita, ove risultante dal materiale istruttorio acquisito, impone una “personalizzazione” del danno biologico risultante dalla invalidità permanente accertata (ad esempio attraverso un incremento percentuale del valore-punto tabellare), e così anche nella liquidazione del danno da perdita o riduzione del rapporto parentale, in quanto “pur costituendo componenti del medesimo danno non patrimoniale poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio” quest’ultimo deve ricevere comunque, se pure unitariamente, un integrale ristoro (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25351 del 17/12/2015).

In conseguenza il secondo e quarto motivo debbono ritenersi fondati (infondato il terzo) dovendo la sentenza impugnata essere cassata in parte qua.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo non assurge ad autonoma censura nella parte in cui viene a riprodurre critiche già svolte nei motivi precedentemente esaminati, dovendo quindi ridursi l’esame della censura ai soli profili nuovi. Il ricorrente viene a censurare le statuizioni della sentenza relative:

– alla non ammissione della c.t.u. in quanto “le sofferenze interiori sono di difficile accertamento”, è trascorso molto tempo e non è dato conoscere la evoluzione della malattia;

– alla non ammissione del capitolato di prova sull’errato assunto che “era volto a provare l’effettiva verificazione del sinistro e la esclusiva colpa del C.”, mentre la prova orale era diretta alla dimostrazione dell’accudimento e della assistenza della madre inferma;

– alla affermazione che la madre sebbene inferma era “compos sui” e quindi bene poteva autonomamente decidere di essere assistita anche da soggetti diversi dal figlio, non essendo necessaria la presenza costante e continua del figlio.

Assorbita nell’esame del secondo e quarto motivo l’ultima censura, osserva il Collegio che, con specifico riferimento alla doglianza per mancata ammissione dei mezzi istruttori, la censura di nullità della sentenza per carenza assoluta del requisito motivazionale, non coglie nel segno, ed il motivo va pertanto ritenuto infondato, atteso che:

a) la indagine medico legale non è stata espletata dalla Corte territoriale in quanto difettavano elementi idonei a comprovare la stessa esistenza di uno stato patologico attuale, avuto riguardo al lungo tempo trascorso dall’evento e non essendo conducente l’unico documento allegato in giudizio, peraltro risalente nel tempo (certificato (OMISSIS) in data 20.6.2002), in assenza di altri elementi significativi e finanche di qualsiasi allegazione volta a sostenere che, durante tale lasso di tempo, erano state effettuate visite mediche, indagini cliniche o strumentali, ovvero seguite specifiche terapie; tale impianto argomentativo risponde certamente al requisito minimo di validità richiesto di cui all’art. 111 co 7 Cost. ed è idoneo a sorreggere il diniego di indagine medico legale, non inficiato dall’ultroneo ed errato riferimento, contenuto in sentenza, alla difficoltà di accertamento delle sofferenze interiori del familiare;

b) atteso che la Corte territoriale ha comunque argomentato la inammissibilità del capitolato orale per genericità od irrilevanza dei fatti (condizioni di umore del P.; rifiuto offerto dal P. di recarsi agli inviti conviviali degli amici) e dunque, anche in questo caso, la sentenza risulta dotata del requisito di validità minimo prescritto per la motivazione.

Il sesto motivo investe la sentenza deducendo la nullità della stessa per difetto del requisito di validità della motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in punto di rigetto della domanda risarcitoria per danno patrimoniale determinato dalla perdita di guadagno, avendo sostenuto il P. di aver subito una diminuzione dei guadagni e di aver dovuto rinunciare nell’anno 2000 al lavoro con COFIMO SIM s.p.a. ed a successive offerte di lavoro (Citybank in data 7.1.2002), in quanto costretto ad assistere la madre.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente critica la sentenza di appello nella parte in cui nega la esistenza di un pregiudizio patrimoniale rispetto alla capacità reddituale del P., non avendo il danneggiato fornito elementi di prova sufficiente a verificare i guadagni conseguiti nel periodo anteriore al sinistro, nonchè in punto di accertamento negativo del nesso di causalità tra la perdita di guadagno e la condizione invalidante della madre determinata in seguito al sinistro in quanto, secondo la sentenza, troverebbe invece la causa determinante nella “volontaria e personale scelta” operata dal P. di voler assistere direttamente la madre dedicandosi alla cura quotidiana e continuativa del parente.

Orbene costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nella versione anteriore alla modifica da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17: ma l’affermazione può estendersi anche alla nuova disposizione che richiede “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” -, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), considerato che lo stesso Legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. L, Sentenza n. 6683 del 19/03/2009; id. Sez. 5, Sentenza n. 22845 del 10/11/2010), incorrendo pertanto il provvedimento giurisdizionale nel radicale vizio di nullità tutte le volte in cui detta “giustificazione” risulti “meramente apparente”, e cioè pur essendo materialmente individuabile nel testo scritto, tuttavia non consenta di rilevare quale sia stata la “ratio decidendi” (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009), come nel caso in cui sia effettuato un mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e “non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa” (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 15949 del 17/12/2001; id. Sez. L, Sentenza n. 662 del 17/01/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 11710 del 27/05/2011), o ancora quando il giudice di merito “apoditticamente” neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 871 del 15/01/2009), od ancora quando la sentenza sia del tutto priva di riferimenti ai “criteri di diritto” che hanno determinato l’applicazione della “regula juris” (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16581 del 16/07/2009; id. Sez. 1, Sentenza n. 18108 del 04/08/2010).

Tanto premesso nel caso di specie tale carenza assoluta del requisito motivazionale non è rilevabile, quanto alla statuizione concernente il disconoscimento del danno patrimoniale, atteso che la relazione di coerenza tra fatto esaminato (i documenti prodotti) e la decisione adottata (insufficienza probatoria di tali documenti ad attestare una capacitò reddituale deteriore rispetto a quella precedentemente maturata; difetto del nesso di causalità, essendo imputabile la perdita di lavoro alla scelta assistenziale operata dal P.) risulta osservata, indipendentemente da eventuali “errori di fatto” (intesi come omessa rilevazione e valutazione di un “fatto storico decisivo”) che non vengono, tuttavia, censurati con il presente motivo.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, quanto al secondo e quarto motivo, inammissibile il primo infondato il terzo, il quinto ed il sesto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione che provvederà a nuovo esame, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, quanto al secondo e quarto motivo (inammissibile il primo, infondati gli altri); cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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