Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25485 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2245/2014 proposto da:

S.D., (OMISSIS), S.R. (OMISSIS), D.M.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA RIVELLESE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FABIO CANNIZZARO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA, M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1515/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato SIMONA LATTANZI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi

di ricorso p.q.r..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Pistoia con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c., in data 14.12.2004, ripartendo la responsabilità della causazione del sinistro stradale, con esito mortale, verificatosi in data 8.1.1998, nella misura del 30% attribuita a colpa della vittima e nella misura del 70% a carico dell’investitore che circolava senza la prevista copertura assicurativa, condannava M.R., e la Fondiaria SAI s.p.a. n.q. impresa designata FGVS, al risarcimento dei danni subiti dai genitori e dalla sorella, non convivente, della vittima per le voci relative al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (cd. danno esistenziale), al danno biologico jure proprio, ed al danno patrimoniale spese documentate.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 26.11.2012 n. 1515 accoglieva parzialmente l’appello proposto da Fondiaria SAI s.p.a., mentre rigettava l’appello incidentale proposto dai danneggiati. In particolare il Giudice di secondo grado rilevava:

– quanto al danno biologico liquidato “jure proprio” ai familiari che il primo Giudice aveva omesso di applicare sul “quantum”, determinato in relazione alla invalidità permanente accertata, la riduzione corrispondente al concorso causale attribuito alla vittima nella misura del 30%;

– quanto al danno cd. esistenziale, ravvisava la incongruenza del criterio utilizzato dal Tribunale (che aveva assunto a base di calcolo “la somma che sarebbe spettata al de cuius se fosse sopravvissuto riportando lesioni pari al 100%”) immotivatamente discostatosi dai criteri tabellari generalmente in uso negli Uffici giudiziari del distretto, confermando tuttavia gli importi liquidati ai genitori, in quanto conformi al “range” tra minimo e massimo previsto dalle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano nell’anno 2005, corrispondente al tempo della decisione di prime cure; mentre riduceva l’importo liquidato alla sorella, tenuto conto del valore del danno da morte riconosciuto dalle medesime Tabelle milanesi al congiunto non convivente ed in assenza di diversi puntuali elementi che imponessero un adeguamento del valore gabellare che la parziale soccombenza giustificava la compensazione per un terzo delle spese di lite concernenti il primo grado che andava accolta la domanda di condanna alla rivalsa formulata dalla società assicuratrice, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29, nei confronti del M..

S.D., D.M.S. e S.R. hanno impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione, ritualmente notificato in data 10.1.2014 a Fondiaria SAI s.p.a. presso il procuratore domiciliatario, ed a M.R., deducendo quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c..

I ricorrenti criticano l’applicazione da parte della Corte d’appello delle Tabelle milanesi relative all’anno 2005, vigenti alla data della pronuncia della decisione di primo grado, in quanto:

a) i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, e specificamente del danno da perdita della relazione parentale, erano stati completamente rielaborati dal Tribunale di Milano, con la pubblicazione delle Tabelle dell’anno 2009 (successivamente, negli anni 2011 e 2013, soltanto aggiornate nei valori in base agli indici ISTAT), al fine di tenere conto dei principi di diritto statuiti, in tema di unitaria considerazione del danno non patrimoniale al quale doveva essere garantito un integrale ed effettivo ristoro, nelle sentenze di questa Corte a Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 nn. da 26972 a 26975;

b) il Giudice di appello si era discostato dal principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i valori tabellari sono posti in funzione della “aestimatio” del danno e non della “taxatio” per cui la variazione del criterio di commisurazione del “quantum” monetario, ossia del criterio di equivalenza equitativa di un valore non patrimoniale (qual è la perdita della relazione familiare) deve trovare sempre e comunque applicazione, anche se sopravvenuta nel giudizio in corso, non trattandosi di aggiornare una entità monetaria, già liquidata, per porla al riparo dal fenomeno della svalutazione, ma di determinare in modo differente la stessa dimensione fenomenologica del bene della vita – di natura non patrimoniale – perduto.

1.1 Nella specie i ricorrenti avevano chiesto in primo grado il risarcimento di tutti i danni, indicando per ciascun danneggiato importi complessivi assoluti notevolmente superiori a quelli liquidati dal Tribunale (ricorso pag. 7). In grado di appello, hanno poi formulato in “comparsa conclusionale” le richieste, nei termini sopra esposti (cfr. ricorso pag. 16-17), invocando l’applicazione delle Tabelle del 2009 (aggiornate al 2011).

1.2 Nel motivo di ricorso per cassazione, l’argomento viene ulteriormente esplicato, laddove si evidenza la netta diversità dei criteri delle Tabelle milanesi del 2005 (nelle quali il “danno da perdita del rapporto parentale” non veniva considerato, essendo ricompreso nel danno morale cd. subiettivo o pecunia doloris, il pregiudizio non patrimoniale arrecato ai familiari della vittima per la sofferenza morale della perdita del congiunto), e di quelle adottate nel 2009 che, invece, tenendo conto dei principi enunciati dalle SS.UU. nel 2008, consideravano in modo autonomo tale specifica voce di danno. La differenza tabellare veniva ad esprimersi altresì “quantitativamente” nel diverso “range” tra i valori minimi e massimi di liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. sentenza appello in motivazione pag. 10-11; ricorso, pag. 17 e 22) utilizzato nelle Tabelle 2005 (genitori: tra Euro 100.000,00 ed Euro 200.000,00; sorella tra Euro 20.000,00 ed Euro 120.000,00) ed invece nelle Tabelle del 2009 -aggiornate nel 2011- (genitori: tra Euro 154.350,00 ed Euro 308.700,00; sorella: tra Euro 22.340,00 ed Euro 134.040,00), con la conseguenza che il danno in questione veniva ad essere risarcito ingiustamente in misura inferiore al minimo previsto dalla Tabella 2009 per ciascuno dei genitori (per un importo pari ad Euro 107.495,07 considerata la decurtazione per concorso causale della vittima = Euro 139.743,59 – 30%), e comunque – tanto per i genitori, quanto per la sorella – in una misura proporzionalmente minore rispetto a quella liquidata dal primo Giudice che la Corte d’appello aveva inteso confermare, in quanto avrebbe dovuto essere mantenuta la originaria proporzione in termini di liquidazione di un “importo medio” tra i predetti valori.

1.3 Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.

Osserva il Collegio che:

la Corte d’appello ha pronunciato avendo bene presente la categoria del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale (quale profilo di danno da ricomprendersi nella integralità del risarcimento dovuto, rilevando la esigenza di considerazione unitaria del danno non patrimoniale, rappresentata nelle sentenze delle SS.UU. del 2008, al precipuo scopo di evitare pericolose duplicazioni nella liquidazione del danno non patrimoniale) ed ha ritenuto di confermare, relativamente ai genitori, la “aestimatio” del danno non patrimoniale operata del primo giudice, in quanto comunque collocantesi come valore medio tra i termini minimi e massimi previsti per la liquidazione del “danno morale” nelle Tabelle milanesi dell’anno 2005 in vigore al tempo della decisione di prime cure, provvedendo quindi ad aggiornare tali importi in base all’indice di rivalutazione ISTAT e ad integrare la taxatio con la liquidazione degli interessi compensativi (calcolati sull’importo complessivo devalutato alla data dell’illecito e rivalutato anno per anno) l’errore giuridico in cui è incorso il Giudice di merito, omettendo di applicare i nuovi criteri tabellari del 2009 (meramente aggiornati nel 2011 in base agli indici ISTAT), discostandosi pertanto dai principi enunciati da questa Corte (n. 7272/2012), si è consumato – secondo quanto riferito dagli stessi ricorrenti – non sulla individuazione giuridica della voce di danno risarcibile, ma semplicemente in relazione alla individuazione del parametro minimo di liquidazione di tale danno (previsto per i genitori nelle Tabelle 2009 in Euro 154.350,00, mentre nelle Tabelle 2005 in Euro 100.000,00) ed alla mancata conservazione della proporzione, rispetto ai minimi delle Tabelle 2009, degli “importi medi” che erano stati riconosciuti invece con riferimento ai minimi delle Tabelle 2005.

1.4 Occorre premettere che, in ordine al corretto esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questa Corte ha enunciato il principio secondo cui, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari, a tale scopo essendo funzionale il riferimento da parte dei Giudici a criteri cd. tabellari fondati su parametri valutativi ricavati statisticamente da un campione significativo delle precedenti decisioni giurisdizionali adottate dall’Ufficio giudiziario in materia di risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, che ha, inoltre, ritenuto estendibile in via generale il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale; id. Sez. 3, Sentenza n. 20895 del 15/10/2015), aggiungendo inoltre che la errata applicazione dei criteri tabellari (che ridonda sulla corretta applicazione della norma di diritto, di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., recante la disciplina dell’esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa: Corte Cass. n. 12408/2011 cit.; id. Sez. 3, Sentenza n. 4447 del 25/02/2014) può pervenire al sindacato di legittimità solo se la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito (cfr. Corte Cass. n. 12408/2011 cit.; id. Sez. 3, Sentenza n. 12397 del 16/06/2016).

1.5 Tanto premesso, la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte può così essere sintetizzata:

se definito il giudizio di primo grado, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, con sentenza che applica i criteri di liquidazione previsti nelle “Tabelle” (nella specie in uso presso l’Ufficio giudiziario di Milano) “vigenti” al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado, la intervenuta variazione di quei criteri, nelle more del giudizio di appello – a seguito della adozione di nuove Tabelle che prevedano modalità diverse di commisurazione del medesimo danno tali da comportare un incremento dell’importo risarcibile, legittimi l’attore-danneggiato ad impugnare la sentenza di primo grado per ottenere la liquidazione del maggiore importo risarcitorio attribuito in base ai differenti criteri tabellari sopravvenuti.

1.6 Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta affermativa – con esclusione dei soli aggiornamenti dei valori tabellari corrispondenti alle variazioni degli indici Istat del costo della vita – tutte le volte in cui la variazione tabellare corrisponda ad una modifica conseguente alla applicazione di “differenti criteri” di liquidazione – in caso di individuazione di nuovi o diversi indici sintomatici assunti come rilevanti per dimensionare l’equivalente del valore perduto, ovvero di espressa previsione nella tabella di specifiche condizioni personali o situazioni di fatto, regolati precedentemente in modo diverso, o ancora in seguito alla emersione di nuovi interessi non patrimoniali inerenti alla persona meritevoli di tutela risarcitoria -, ovvero alla “rideterminazione del valore punto base” in conseguenza di una nuova rilevazione statistica dei dati sull’ammontare dei risarcimenti liquidati dagli uffici giudiziari (ma tale ipotesi assume rilievo al di fuori della fattispecie in esame, laddove debbano confrontarsi “Tabelle” elaborate da Uffici diversi ed in relazioni a situazioni territoriali differenziate, mentre appare difficilmente configurabile – salvo che siano ravvisati errori nella elaborazione del punto base – nell’ambito della medesima Tabella, in quanto la funzione di standardizzazione delle liquidazioni perseguita attraverso la applicazione di criteri comuni è diretta propria ad omogeneizzare il “dato statistico”).

Nei casi predetti, infatti, la liquidazione del danno effettuata sulla base di Tabelle non più attuali, si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., in quanto comporta che una identica lesione del medesimo interesse riferibile alla persona, viene ad essere, intollerabilmente, compensata in modo differente, a seconda della scelta della Tabella operata dal Giudice, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento cui dà luogo una diversa “valutazione-tipo” ed una diversa “tecnica liquidatoria” del medesimo fenomeno, scelta rispetto alla quale rimane del tutto avulsa la applicazione del principio “tempus regit actum” (non essendo i criteri tabellari regole giuridiche volte a disciplinare le condizioni di validità e gli effetti giuridici della fattispecie di danno sulla quale il Giudice di merito è chiamato a pronunciare, ma piuttosto un ausilio – espressivo di un dato d’esperienza – idoneo ad attribuire coerenza logica alla concreta modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno) atteso che la variazione tabellare non incide sull’accertamento (an) dell'”eventum damni” (ossia sul diritto al risarcimento) ma soltanto su criteri logici orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione-tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta “allo stato dell’arte” maggiormente adeguata a garantire l’effettivo ristoro del danno patito. Riguardata sotto tale aspetto la variazione tabellare può ritenersi immanente all’esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., che rimane pertanto sindacabile, sotto il profilo della violazione di legge, per incongruità o lacune nella scelta degli indici sintomatici, delle condizioni personali, e delle particolari “circostanze del caso” assunte a base della determinazione del “quantum”, laddove il Giudice di merito si discosti – senza plausibile ragione- dai nuovi criteri tabellari limitandosi ad applicare i precedenti criteri divenuti obsoleti, venendo in tal modo a porsi in contrasto con la interpretazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., fornita da questa Corte, intesa come compensazione “equa” -secondo ciò che la comunità sociale, in un determinato contesto storico, ritiene satisfattivo del pregiudizio non patrimoniale subito- e, tendenzialmente, “integrale”, dovendosi riparare un danno per lesione di un interesse della persona di per sè insuscettibile di valutazione economica e quindi difficile prova quanto al preciso ammontare dell’equivalente monetario (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4447 del 25/02/2014).

1.7 Osserva in proposito il Collegio che, non essendo riconducibili le “Tabelle” tra le fonti dell’ordinamento, e non rivestendo natura normativa neppure come elementi richiamati “ab externo” ad integrare la fattispecie normativa che regola l’esercizio del potere equitativo del Giudice di merito, non essendo ad esse fatto alcun espresso rinvio dagli artt. 2056 e 1226 c.c. e pertanto, pur dovendo escludersi (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 10/05/2016) che la modifica delle stesse nel corso del giudizio possa operare come “jus superveniens” che il Giudice è obbligato ad applicare anche quando il nuovo diritto sia sopravvenuto nelle more tra la camera di consiglio e la pubblicazione della sentenza (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21/12/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 26066 del 10/12/2014), tuttavia occorre considerare – alla stregua della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata – che le Tabelle costituiscono, come è stato rilevato, un utile parametro di verifica della legittimità dell’attività di giudizio, in quanto consentono avuto riguardo alle caratteristiche di omogeneità ed uniformità di trattamento di situazioni tipo che i criteri tabellari esprimono – di valutare detta attività sotto il profilo della congruità e rispondenza – della liquidazione equitativa – al principio generale per cui al soggetto leso deve attribuirsi l’integrale ristoro del danno, assumendo a riferimento indici “standard” correlati a qualità e condizioni soggettive ed oggettive delle persone lese (intendendosi tali quegli elementi di valutazione che sono ritenuti socialmente rilevanti per giungere ad un ristoro del danno – non altrimenti dimostrabile con esatta precisione nel “quantum”- da intendersi come “giusto” secondo il comune apprezzamento che emerge dal contesto storico-sociale nel quale tali criteri di liquidazione sono chiamati ad operare), rispetto ai quali una deviazione non motivata appare sintomatica del vizio di legittimità di violazione dell’art. 1226 c.c.. E’ stato infatti posto in rilievo da questa Corte che “l’adattamento dell’ordinamento al caso concreto, attraverso la creazione di una regola ad hoc in difetto della quale pretese meritevoli di tutela resterebbero insoddisfatte (com’è per gli artt. 1226, 1374 e 2056 c.c.) non esaurisce il senso ed il contenuto della nozione di equità. Essa – ed è la caratteristica che viene qui specificamente in rilievo – ha anche la funzione di garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo l’equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie. Alla nozione di equità è quindi consustanziale non solo l’idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione” (cfr.: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione).

1.8 Ne segue che il Giudice che non si sia attenuto ai criteri tabellari, qualora non fornisca motivata giustificazione di tale scelta in relazione al caso concreto, non assolve all’obbligo che gli è richiesto di ristorare integralmente il danno non patrimoniale, al quale viene meno – avuto riguardo al principio di immanenza del criterio estimativo comunemente ritenuto più adeguato – qualora, investito della questione in grado di appello, non ritenga di applicare i nuovi criteri liquidatori previsti dalla variazione tabellare in base al semplice rilievo della correttezza della liquidazione operata dal giudice di prime cure, in quanto conforme ai criteri tabellari “vigenti” in primo grado: ed infatti, come si è rilevato, non trova applicazione con riferimento alla variazione tabellare la regola “tempus regit actum”, dato che le Tabelle non disciplinano i requisiti di validità di una fattispecie quanto alla fase genetica od alla produzione di effetti giuridici, ma operano esclusivamente sul piano dell’esercizio del potere discrezionale riservato al Giudice nella liquidazione equitativa del danno, e dunque sul piano della risposta che il Giudice è tenuto a dare rispetto alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato, avente titolo in un rapporto giuridico che, finchè pende il giudizio, non può ritenersi esaurito e che non ha “ancora” trovato il dovuto integrale ristoro nella liquidazione in via equitativa effettuata alla stregua di criteri – vigenti al momento della pronuncia di prime cure ma – divenuti obsoleti nelle more del giudizio di merito.

1.9 La domanda risarcitoria non può, quindi, ritenersi correttamente soddisfatta – e va conseguentemente ravvisata la soccombenza del danneggiato, ed il suo interesse alla impugnazione – tanto nel caso in cui il Giudice di prime cure, liquidando equitativamente il danno, abbia errato nell’impiego dei criteri “interni” alla medesima Tabella alla quale ha dichiarato di attenersi, o non abbia motivato le ragioni per le quali non ha inteso applicare i criteri tabellari, o ancora abbia applicato i criteri di una Tabella già divenuti obsoleti – al tempo della decisione – in quanto sostituita da altra Tabella e pertanto inidonei a rappresentare un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, quanto nel caso in cui il Giudice di prime cure abbia, invece, fatto corretta applicazione dei criteri indicati nella Tabella “vigente” al tempo della decisione, e tuttavia tale liquidazione non possa soddisfare alla richiesta di integrale risarcimento del danno in quanto, nelle more del decorso del termine di impugnazione, siano immutati i criteri di liquidazione con l’adozione di nuove Tabelle.

1.10 Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha ravvisato una mera “emendatio”, e non una “mutatio libelli”, nel caso in cui il danneggiato, che abbia introdotto il giudizio richiedendo in domanda il risarcimento del danno in base alle allora vigenti Tabelle, alla udienza di precisazione delle conclusioni richieda, invece, che la liquidazione del danno venga disposta tenendo conto dei nuovi criteri tabellari “medio tempore” adottati dall’Ufficio giudiziario, sempre che, evidentemente, attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 18/01/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016), nonchè con il principio affermato nel precedente di questa Corte secondo cui, se le “Tabelle” applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice, anche d’appello, ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11/05/2012).

1.11 La conformazione della struttura del giudizio di appello, che presenta connotati prossimi alla “revisio prioris istantiae” piuttosto che al “novum judicium”, non appare ostativa alla impugnazione della decisione di primo grado cui è sopravvenuta la modifica tabellare (ostacolo ravvisato invece dal precedente Corte Cass. 3 sez. 25.1.2016 n. 1305), dovendo risolversi il dilemma relativo alla soccombenza o meno del danneggiato – e cioè il dilemma relativo alla sussistenza o meno dell’interesse ex art. 100 c.p.c., che costituisce condizione di ammissibilità della impugnazione, rilevabile “ex officio” – alla stregua sia della domanda introduttiva che dello specifico motivo di gravame formulato dal danneggiato. Ed infatti se, non può ravvisarsi soccombenza sulla domanda proposta in primo grado, quando nell’atto di citazione sia stato chiesto al Giudice di liquidare il danno in conformità ai “vigenti” criteri tabellari (ipotesi che presenta evidenti analogie con a quella in cui il danneggiante abbia “vincolato” la domanda, e quindi il giudice, alla pronuncia di condanna al risarcimento di uno specifico e puntuale importo risarcitorio: il caso è stato esaminato da Corte Cass. n. 7272/2012 cit.) ed il giudicante, accogliendo la domanda, abbia fatto corretta applicazione di quei criteri (senza che l’attore contesti, quindi, una errata liquidazione, o una incongrua applicazione di quei criteri, o la mancata personalizzazione della liquidazione), diversamente la condizione di soccombenza deve ravvisarsi le volte in cui, con la domanda introduttiva, il soggetto leso si sia limitato a chiedere, senza ulteriori precisazioni, l'”integrale” risarcimento del danno ovvero, comunque, abbia richiesto la liquidazione di un importo maggiore di quello in concreto attribuitogli, con i vigenti criteri tabellari, dal Giudice di prime cure in sentenza.

Al riguardo occorre rilevare che è riservata in via esclusiva al Giudice di merito, la interpretazione del contenuto della domanda di condanna al risarcimento dei danni, in quanto funzionale a circoscrivere l’obbligo di pronuncia nei limiti indicati dall’art. 112 c.p.c. (fatta salva la eventuale “emendatio” della domanda, mediante la invocazione della applicazione dei nuovi criteri tabellari intervenuti in corso di causa), così come la valutazione dell’interesse ex art. 100 c.p.c., alla impugnazione e della specificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., del motivo di gravame (con riferimento al testo della norma processuale introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012: “l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”). Sul piano processuale si attua, pertanto, il coordinamento tra la immanenza dei nuovi criteri tabellari all’esercizio del potere di liquidazione equitativa da parte del Giudice – ex artt. 1226 e 2056 c.c. – ed i vincoli posti dall’oggetto del giudizio e dal giudicato interno, dovendo precisarsi, quanto alla fase della impugnazione, che la mera deduzione della modifica tabellare intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza non assolve al requisito di ammissibilità qualora il motivo di gravame – pur dedotto sul presupposto dell’assenza di richieste sul quantum definitive e vincolanti formulate con la domanda introduttiva, ometta del tutto di indicare le ragioni della incongruità od inadeguatezza della liquidazione operata dal primo Giudice, e cioè ometta di specificare se le nuove Tabelle: a) prevedano la liquidazione di nuovi tipi di pregiudizio, tra i quali deve intendersi ricompreso quello fatto valere in giudizio, non adeguatamente risarcito nella decisione impugnata, b) ovvero introducano differenti criteri di liquidazione del danno, applicabili al soggetto leso e ad esso più favorevoli, rispetto a tipi di pregiudizio diversamente considerati nelle precedenti Tabelle, c) o ancora configurino in modo diverso il “valore-punto”, in base ad una diversa costruzione del dato statistico rilevato, incrementandolo rispetto a quello delle precedenti Tabelle, con conseguente determinazione di un maggior risarcimento.

Con riferimento alla condizione sub lett. b), si renderà necessario, ancora, specificare nel motivo di impugnazione “la particolare circostanza” o “l’indice sintomatico”, rilevabile dalle risultanze istruttorie già acquisite, che, in quanto considerato rilevante dalle nuove Tabelle, si assume determinante – se valutato alla stregua dei nuovi criteri tabellari – per modificare la entità del risarcimento del danno liquidato nella sentenza impugnata (Nel senso indicato deve collocarsi anche il precedente di questa Corte n. 7272/2012 cit., laddove, in motivazione, evidenzia come “l’aggiornamento in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall’I.S.T.A.T., che pure viene fatto in ambito nazionale con riguardo alle tabelle di liquidazione del danno comunemente adoperate, è operazione che può essere compiuta, volta per volta, anche dal giudice di merito; essa è tuttavia cosa diversa sia dall’individuazione di criteri generali atti a consentire un ristoro del danno quanto più equo possibile in una situazione tipica predeterminata, sia dalla personalizzazione del risarcimento con riguardo al caso concreto”).

Occorre ancora aggiungere, sempre quanto alla condizione indicata sub lett. b), che la modifica delle Tabelle milanesi intervenuta a seguito dei principi enunciati nelle sentenze di questa Corte a SS.UU. in data 11.11.2008 nn. 26972-26975 (articolati nei caposaldi 1- della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale, e della mera funzione descrittiva delle distinte “sottocategorie” in cui lo stesso può palesarsi; 2- della esigenza di evitare pericolose duplicazioni risarcitorie determinate dalla diversa qualificazione nominale del pregiudizio riferito al medesimo interesse della persona leso da risarcire; 3- della necessaria “personalizzazione” del danno non patrimoniale, in quanto indefettibilmente ancorato alla peculiare situazione concreta dell’individuo danneggiato, dovendo essere integrato e corretto il valore-punto ai fini della liquidazione del danno biologico tenendo conto anche dalle sofferenze transeunti effettivamente patite dal soggetto -in quanto intrinsecamente legate alla lesione della salute e non costituenti un danno morale soggettivo, ontologicamente separato-; 4- della incompatibilità con il criterio della personalizzazione, di automatismi di calcolo che non consentano di adattare il risarcimento al caso concreto), non si è esaurita in un mero aggiornamento dei valori precedenti, in base all’indice Istat del costo della vita, ma è intervenuta a variare in modo determinante i criteri di valutazione del danno non patrimoniale, come emerge dal confronto diretto tra le Tabelle milanesi anteriori alle indicate pronunce e quelle adottate immediatamente dopo (“Nuove tabelle 2009”) con la deliberata intenzione di conformare i criteri, divenuti obsoleti (il valore-punto era riferito soltanto al danno biologico e non prevedeva criteri di personalizzazione con conseguenti aumenti percentuali del punto base; il danno morale soggettivo inteso come dolore patito veniva liquidato in modo autonomo secondo parametri di calcolo automatici non correlati ad un accertamento in concreto della sofferenza, intrinseca a qualsiasi lesione psicofisica; non era affatto considerato il pregiudizio da perdita o riduzione del rapporto parentale per la morte o la grave invalidità del congiunto) ai principi di diritto enunciati dalle SS.UU., e come è dato riscontrare già dalla intestazione delle Tabella trasformata da “Tabella per la liquidazione del danno biologico” in “Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale”, prevedendo quest’ultima: a) in applicazione della nozione unitaria del danno non patrimoniale, una liquidazione unica del danno biologico da lesione della integrità psicofisica, comprensiva anche della sofferenza transeunte (con eliminazione quindi della autonoma voce di danno morale soggettivo) che trova espressione in incrementi percentuali del valore-punto laddove si renda necessaria una personalizzazione del danno biologico in considerazione del materiale probatorio acquisito; b) una diversa determinazione dei valori minimi e massimi entro i quali determinare il “danno da perdita del rapporto parentale” (in precedenza ricondotto indifferenziatamente nella situazione di turbamento e sofferenza del soggetto e dunque liquidato come danno morale soggettivo), calcolati “a seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano” (cfr. criteri orientativi di applicazione delle Tabelle dell’Osservatorio per la giustizia civile di Milano), con previsione casistica ampliata, integrazione delle relazioni personali con la vittima suscettibili di tutela risarcitoria, ed individuazione degli indici sintomatici rilevanti ai fini della dimensione qualitativa del pregiudizio (sopravvivenza o meno di altri congiunti, convivenza o meno, intensità del vincolo affettivo; qualità della relazione affettiva residua).

Questo peculiare aspetto della variazione delle Tabelle milanesi “ante” e “post” sentenze del 2008, in quanto direttamente relazionato alla esigenza di conformazione ai principi dettati da questa Corte in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, se intervenuto -come nel caso in esame – nelle more del grado di appello, rende immediatamente palese “ictu oculi” la inadeguatezza del risarcimento determinato dal primo Giudice alla stregua dei criteri tabellari divenuti desueti, potendosi ritenere in tal caso – e solo in tale caso – assolto l’onere di specificità del motivo di impugnazione richiesto al danneggiato anche soltanto con la mera indicazione della differenza dei valori minimi o massimi tra le Tabelle (ante e post 2008), e la allegazione che l’applicazione dei nuovi valori, nel minimo, comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno non patrimoniale attribuita con la sentenza impugnata.

1.12 Le considerazioni svolte possono compendiarsi nei seguenti principi di diritto:

nel caso in cui dopo la pubblicazione della pronuncia di primo grado sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale individuati nelle Tabelle generalmente in uso negli Uffici giudiziari di merito, il danneggiato è legittimato ad impugnare la sentenza deducendo che il “quantum” liquidato in prime cure non comprende il ristoro del danno da perdita o riduzione del rapporto parentale, o che l’importo liquidato per il danno da morte del congiunto è inferiore al valore minimo determinato nelle nuove Tabelle, in quanto in tal modo lamenta la parziale soccombenza sulla domanda proposta per ottenere l’integrale risarcimento del danno, essendo indifferente ai fini della sussistenza del presupposto della soccombenza che il Giudice di merito non sia incorso in errori nella applicazione dei criteri vigenti al tempo della decisione, atteso che la variazione dei criteri Tabellari, non incide sulla validità o sugli effetti del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio, ma è immanente all’esercizio del potere discrezionale -riservato al Giudice – di liquidazione equitativa del danno di natura non patrimoniale, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., diretto a realizzare nel caso concreto i principi di adeguatezza e proporzionalità, intesi come tendenziale integrale ristoro del danno patito ed uniforme trattamento di situazioni identiche, principi che risultano violati ove la liquidazione equitativa venga effettuata in base a criteri tabellari obsoleti in quanto superati dai nuovi ritenuti maggiormente adeguati a garantire una “equa” corrispondenza tra l’equivalente ed il valore non patrimoniale leso;

nell’atto di impugnazione il danneggiato non potrà limitarsi ad allegare che in base alle “nuove” Tabelle ha diritto ad un importo maggiore, dovendo ulteriormente specificare – per assolvere al requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 345 c.p.c. – il tipo di pregiudizio che non abbia ricevuto tutela nella sentenza impugnata, ovvero la particolare circostanza assunta dalla nuova Tabella quale indice sintomatico della diversa dimensione del pregiudizio non considerato dal Giudice di prime cure, o ancora se le “nuove” Tabelle abbiano riconsiderato ex novo il campione statistico, con conseguente rideterminazione del valore-punto e non si siano invece limitate ad un mero aggiornamento dei valori precedenti in base all’indice ISTAT del costo della vita. Da tale ulteriore specificazione è dato, tuttavia, prescindere, nel caso in cui il danneggiato deduca a sostegno del motivo di impugnazione la variazione delle Tabelle milanesi, intervenuta dopo la pronuncia di primo grado, con l’adozione delle “Nuove Tabelle 2009” dichiaratamente intese a conformare i nuovi criteri di liquidazione ai principi enunciati dalle SS.UU. con le sentenze 11.11.2008 nn. 26972-26975, atteso il carattere radicalmente innovativo dei nuovi criteri orientati alla considerazione unitaria del danno non patrimoniale, alla introduzione di criteri di personalizzazione del danno biologico in relazione alla connessa sofferenza e turbamento d’animo determinati dalla lesione alla salute, ed alla elaborazione ex novo dei criteri di liquidazione della lesione – per perdita o riduzione – del rapporto parentale, essendo sufficiente, in tale caso, evidenziare che la liquidazione omnicompresiva del “danno morale soggettivo” non risponde ai valori minimi risarcitori previsti dalle nuove Tabelle in relazione alle differenti tipologie di pregiudizio non patrimoniale in esse considerate.

1.13 Tanto premesso nella fattispecie in esame risultano integrate tutte le condizioni sopra indicate che legittimano il danneggiato a far valere la non conformità della sentenza impugnata ai criteri di adeguatezza e proporzione cui deve attenersi il Giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in quanto:

– con la domanda introduttiva era stato chiesto, tra l’altro, il risarcimento del “danno da perdita del congiunto”: tale domanda non pone vincoli di pronuncia in ordine alla entità del danno ed al criterio di liquidazione dello stesso;

– la liquidazione effettuata a tale titolo per “danno morale soggettivo” dal Tribunale era stata impugnata, in via principale, dalla società assicurativa ed in via incidentale dagli appellati che concludeva per la liquidazione di un importo risarcitorio “comunque eccedente quella determinato in primo grado” (sentenza appello, in motivazione, pag. 6; atto appello incidentale, parzialmente trascritto a pag. 10, e 14-16 ricorso), precisando nella comparsa conclusionale che la liquidazione del danno avrebbe dovuto essere effettuata “in ragione dei criteri attuali (riferiti al momento della pronuncia definitiva) disattendendo quelli vigenti alla data del provvedimento di primo grado. Nel caso di specie, tale principio determina l’applicazione delle Tabelle 2011 elaborate presso il Tribunale di Milano….”: il motivo di gravame, come successivamente precisato, risponde ai requisiti di specificità richiesti in quanto la variazione tabellare ha interessato la stessa metodologia di liquidazione del danno non patrimoniale a seguito dell’arresto giurisprudenziale sulla unitaria considerazione concettuale di tale danno e sulla esigenza di eliminazione del rischio di duplicazioni risarcitorie.

1.14 Il Giudice di appello, dopo aver rilevato che gli appellanti incidentali si dolevano del criterio applicato dal Tribunale che “non avrebbe valutato oltre all’aspetto relativo alla sofferenza soggettiva anche quello relativo alla lesione del diritto all’unità familiare” (sentenza, motiv. pag. 9-10), ha correttamente premesso di adeguarsi ai “criteri tabellari che la stessa Corte normalmente applica in ambito distrettuale, in quanto ritenuti congrui ed adeguati, per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto”, tuttavia e senza alcuna giustificazione facendo ricorso, immotivamente, alle desuete Tabelle 2005, riferite all’anno di deliberazione della sentenza di primo grado, anzichè alle vigenti Tabelle 2009 (con aggiornamenti Istat al 2011), elaborate con i nuovi criteri (post sentenze SS.UU. del 2008), con ciò incorrendo nel vizio di legittimità denunciato.

Ne segue che la sentenza di appello, decidendo in modo difforme dai principi di diritto sopra enunciati, deve essere cassata in parte qua.

p. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1226 c.c., nonchè il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia (mancato riconoscimento del danno morale soggettivo).

I ricorrenti assumono che il Giudice di appello avrebbe immotivatamente omesso di pronunciare in ordine alla liquidazione, in favore dei genitori, del “danno morale soggettivo” (afflizione, sofferenza) conseguente allo stato di malattia psichica insorto a causa dell’illecito e dal quale erano residuati postumi invalidanti permanenti liquidati come “danno biologico psichico jure proprio”, atteso che le Tabelle del 2005 contemplavano tale distinta voce, prevedendo una liquidazione nella misura tra 1/4 ed 1/2 del danno biologico, danno ulteriore che era stato richiesto con il motivo di gravame incidentale in cui era stata dedotto la omissione del Tribunale che aveva “omesso di liquidare il danno morale connesso al solito stato psicopatologico invalidante”.

2.1 Indipendentemente dall’errato riferimento alle Tabelle 2005, non più applicabili in quanto sostituite da quelle del 2009 aggiornate, il nucleo del motivo va individuato nella omessa considerazione da parte del Giudice di appello del pregiudizio connesso alla intima sofferenza per la lesione arrecata alla salute psichica dei superstiti (che si aggiungeva quindi al danno biologico psichico liquidato in applicazione dei criteri tabellari 2005) atteso che le precedenti Tabelle non prevedevano, diversamente dalle nuove Tabelle 2009, la “personalizzazione” di tale voce di danno mediante incrementi percentuali del valore-punto del danno biologico, e che nè il Giudice di primo grado, nè quello di appello avevano proceduto a considerare tale danno come autonomo “danno morale soggettivo”.

2.2 Il motivo coglie nel segno, e la sentenza impugnata deve e, pertanto essere cassata, dovendo procedere il Giudice del rinvio a considerare anche tale specie di danno secondo i nuovi criteri tabellari, dimensionando la liquidazione alle circostanze di fatto in concreto riscontrate.

p. 3. Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo (art. 112 c.p.c.); il vizio di violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. (mancata personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato a S.R.).

I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello non avrebbe considerato, quali circostanze peculiari volte a richiedere un necessario adeguamento dell’importo risarcitorio, il fatto che la sorella era molto legata affettivamente con l’unico fratello.

3.1 Il motivo è inammissibile in quanto impinge nel merito della valutazione istruttoria e, dunque, avrebbe dovuto essere censurato per cassazione in relazione al diverso parametro di legittimità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c. – come riformato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012 – in relazione al quale, peraltro, difetta la indicazione del “fatto storico decisivo”, attestante la diversa intensità e qualità del rapporto affettivo tra sorella e vittima, che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare, tenuto conto che al riguardo il Giudice di appello ha preso in considerazione gli stessi indici sintomatici di tale pregiudizio indicati nelle nuove Tabelle 2009 (avendo statuito che erano assenti “specifici e positivi elementi sintomatici di una particolare intensità del vincolo affettivo”) ed avendo conseguentemente liquidato il danno in funzione della età della vittima e di quella dei familiari superstiti, nonchè della convivenza e del numero di detti familiari, venendo pertanto a risolversi la censura nella mera inammissibile richiesta di una nuova valutazione di merito, preclusa alla Corte di legittimità, delle risultanze acquisite al processo ai fini della determinazione di un maggiore importo risarcitorio.

p. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c..

I ricorrenti sostengono che, attesa la fondatezza dei precedenti motivi di ricorso, la Corte d’appello non avrebbe dovuto compensare le spese del grado. Trattasi di una doglianza che si risolve nella richiesta di rideterminazione delle spese di lite del grado di appello, condizionatamente all’accoglimento del ricorso per cassazione, e dunque non integra un autonomo motivo di impugnazione della sentenza di appello ex artt. 360 e 366 c.p.c., sul quale la Corte deve pronunciare, atteso che il capo sulle spese di lite della sentenza impugnata, non sopravvive in quanto statuizione dipendente, alla cassazione delle statuizioni principali della medesima sentenza.

p.5. In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto al primo e secondo motivo (inammissibili il terzo ed il quarto motivo), la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze che provvederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati in motivazione, nonchè alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso quanto al primo e secondo motivo (inammissibili il terzo ed il quarto motivo), cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze che provvederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati in motivazione, nonchè alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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