Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25485 del 13/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25485 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 10085 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
CON.OR INTERNATIONAL s.r.l. in liquidazione, in
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato
in Roma, alla via Ascrea, n. 18, presso lo studio del
proprio difensore e procuratore avv. Gaetano Dell’Acqua,
giusta procura speciale a margine del ricorso
– ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
con troricorrenteRG n. 10085/2007
Angelina

o estensore

Data pubblicazione: 13/11/2013

Pagina 2 di 7

e nei confronti di
Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle entrate,
ufficio di Romal, in persona, rispettivamente, del ministro e del
direttore pro tempore;
intimatiregionale del Lazio, sezione 10 0 , depositata in data 13 febbraio
2006, n. 5/10/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso per
l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso
Fatto
L’Agenzia delle entrate rettificò la dichiarazione IVA prodotta
dalla società ricorrente in relazione all’anno d’imposta 1995,
recuperando a tassazione costi reputati indeducibili ed escludendo il
diritto di detrazione dell’iva in relazione ad operazioni
apparentemente intercorse con la fatturante ditta Palumbo Carlo,
che l’ufficio riteneva in realtà inesistenti.
A seguito d’impugnazione della contribuente, la Commissione
tributaria provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la
Commissione tributaria regionale ha parzialmente riformato,
escludendo il diritto di detrazione dell’iva indicata nelle fatture
emesse dalla ditta Palumbo Carlo, perché ritenute relative ad
operazioni inesistenti.
La società Con.OR International s.r.l. in liquidazione propone
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

RG n. 10085/2007
Angelina-M

s ensore

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

Pagina 3 di 7

Resiste con controricorso la sede centrale dell’Agenzia delle
entrate, mentre l’ufficio di Roma 1 e il Ministero dell’economia e
delle finanze non spiegano difese.
Diritto
/.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso, là

peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a
seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’articolo 57, 1°
comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti
giuridici”, i ‘Poteri”, e le “competenze” facenti capo al Ministero
dell’economia e delle finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno
d’inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’articolo 1 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente
legittimato è l’Agenzia delle entrate e la controversia non si può
instaurare nei confronti del Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n.
8177; Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992;
Cass. 19 gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22
maggio 2008, n. 13149).
2.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°
comma, numero 5, c.p.c., la società si duole dell’omissione di pronuncia
sull’eccezione, tempestivamente proposta, d’inammissibilità dell’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, in quanto privo di specifici motivi di
doglianza in ordine alla statuizioni della sentenza di primo grado.
2.1.-11 motivo è infondato e va in conseguenza respinto.

La Corte ha già avuto occasione di chiarire che nel processo
tributario, anche qualora l’amministrazione finanziaria si limiti a
ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni
poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già
RG n. 10085/2007
Angelina-Maria Per

re

dove evoca in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze,

Pagina 4 di 7

dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a
sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da
ritenere assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art.
53 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo il quale il ricorso in
appello deve contenere «i motivi specifici dell ‘impugnazione» e non
dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al
controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto
ad ottenere il riesame della causa nel merito (in termini, fra molte,
Cass. 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass. 28 febbraio 2011, n. 4784).

3. -Col

secondo e col terzo motivo, da esaminare

congiuntamente perché strettamente avvinti, la società lamenta:
-ex articolo 360, 10 comma, numero 5, c.p.c., l’omessa e
contraddittoria motivazione della sentenza, là dove, per un verso,
sotto il profilo dell’omissione, non ha dato conto della concordanza
degli elementi valorizzati per affermare l’inesistenza delle
operazioni in relazione alle quali la società ha esercitato il diritto di
detrazione oggetto di contestazione e, per altro verso, sotto il profilo
della contraddittorietà, ha valutato gli elementi indiziari dapprima
gravi e precisi e poi gravi, precisi e concordanti —secondo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 2729 del codice civile e dell’articolo
54, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero
633 del 1972, reputando che, in mancanza del requisito della
concordanza, in ordine al quale difetta ogni motivazione, non è
configurabile alcuna presunzione —terzo motivo.
3.1.-La complessiva censura, che soffre di profili
d’inammissibilità, là dove evoca il vizio di motivazione non già in
relazione all’individuazione del fatto controverso, bensì con
RG n. 10085/2007
Angelina-Maria Perrino

già «nuovi motivi», in considerazione del carattere devolutivo pieno

Pagina 5 di 7

riguardo alla congruenza di statuizioni di diritto, in relazione alle
quali nessuna censura motivazionale è predicabile, è comunque
infondata.
3.2.-Va anzitutto chiarito che spetta a chi intenda valersi del
diritto di detrazione (nel nostro caso, alla società contribuente)

l’esistenza delle operazioni imponibili in relazione alle quali il
diritto di detrazione è invocato.
Questa regola si specchia nel 10 comma dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, che
configura come presupposto della detrazione dell’iva l’effettuazione
di un’operazione (espressamente in termini, Cass. 13 marzo 2013,
n. 6229).
3.3. Il principio di neutralità che governa il sistema dell’iva,
difatti, richiede che l’imposta sia versata a chi ha eseguito
operazioni imponibili, perché la compensi con l’imposta a sua volta
corrisposta per l’acquisto di beni e servizi, di guisa che l’erario
acquisisce, ad ogni passaggio del ciclo produttivo-distributivo,
soltanto l’eventuale differenza tra l’imposta sulle operazioni attive e
quella sugli acquisti, ossia l’importo maturato a debito del soggetto
passivo obbligato, nella periodica sommatoria di Iva a credito ed a
debito (Cass. 14 dicembre 2012, n. 23074; Cass. 13 marzo 2013, n.
6229; Cass. 26 febbraio 2010, n. 4750).
La giurisprudenza comunitaria insiste d’altronde sulla necessità,
ai fini della configurabilità del diritto di detrazione, di un nesso
diretto tra operazioni a valle ed operazioni a monte (tra le più
recenti, Corte giust. 21 febbraio 2013, C-104/12, Wolfram Becker,
punto 19; Corte giust. 6 settembre 2012, C-496/11, Portugal
Telecom SGPS, punto 36).
RG n. 10085/2007
Angelina-Maria Perrino e ens

l’onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti, ossia

Pagina 6 di 7

3.3.-Nella vicenda in esame, la sentenza ha dato conto del
fatto che l’ufficio ha offerto prova di controindizi, idonei a rendere
probabile la verità opposta a quella utile alla società, ovvero
l’inesistenza delle operazioni imponibili.
3.5.- Controindizi rappresentati dalla «frammentarietà degli
e dall’«esibizione di pubblicazioni prive della indicazione della
tipografia responsabile», «non smentiti dal contribuente» ed
ulteriormente suffragati dal fatto che «la ditta P. C. di Palumbo
Carlo non ha mai presentato dichiarazioni fiscali o effettuato
versamenti…».
3.6- Del tutto inconferente è dunque la critica concernente la
dedotta assenza della concordanza: quel che prescrive l’articolo
2729 del codice civile quando richiede che gli indizi siano
concordanti non è che sia necessario che vi siano più indizi, ma che
non vi siano indizi contrari a fronte della prova critica offerta da chi
vi ha interesse ed è gravato del relativo onere.
3.7.-E, invece, sufficiente un solo indizio contrario per
falsificare la prova critica.
E la sentenza dà atto che mentre «l’esistenza delle relative
operazioni non viene completamente provata dal contribuente», in
virtù degli elementi sopra evidenziati «esce rafforzata la tesi della
inesistenza delle operazioni per le quali è stata emessa fattura».
4.-11 ricorso va in conseguenza respinto.
Le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso, là dove è proposto nei confronti
del Ministero dell’economia e delle finanze e lo rigetta nel resto;
RG n. 10085/2007
Angelina-Maria Pe mo ste ore

assegni», dalla «mancata esibizione dell’elenco dei convegni»

,
ESENTE DARECIISTr.A:71
AI SENSI DEL D. “t’.R.. 2(..”…”
N. 131 TA. ALL. 14. – N. 5 Pagina 7 di 7
MATERIA TRIBUTARIA

-condanna la contribuente alla rifusione delle spese concernenti la
parte costituita, che liquida in Curo 2000,00, oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta

civile, il 7 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA