Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25484 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8024-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.E., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2555/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2011 R.G.N. 6998/2008.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame svolto dall’attuale parte intimata e, per l’effetto, riconosceva il diritto dell’assistita all’indennità di accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;

2. che avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a due motivi, cui non hanno resistito D.M.E. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

CONSIDERATO

3. che, deducendo nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., con il primo motivo l’INPS deduce che l’oggetto dell’appello era costituito dalla retrodatazione del riconosciuto beneficio dell’assegno mensile di invalidità civile, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 e che la Corte di merito ha deciso, ultrapetitia, su una provvidenza, l’indennità di accompagnamento, non richiesta con il gravame; inoltre, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, viene evidenziato dall’INPS il giudicato interno formatosi sul beneficio dell’indennità di accompagnamento, rigettato dal primo giudice con decisione non gravata da impugnazione;

4. che il primo motivo, assorbente ogni altra censura, è meritevole di accoglimento, atteso l’evidente vizio di ultrapetizione, per avere la Corte territoriale delibato, in sede di gravame, su questione, la retrodatazione del riconoscimento di un beneficio (l’indennità di accompagnamento), non devoluta con il gravame;

5. che, in tali casi, al Giudice di legittimità è riconosciuto l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata (v., fra le altre, Cass., Sez. U, n. 8077/2012);

6. che erroneamente, invero, la Corte territoriale ha pronunciato su un capo della sentenza di primo grado non fatta segno di censure con il gravame;

7. che la sentenza va cassata, con rinvio, per l’esame del gravame, alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, alla quale si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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