Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25484 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25484 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

05,

SENTENZA

C5c2(/

sul ricorso iscritto al numero 7104 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto

Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle
entrate, in persona, rispettivamente, del ministro e del
direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano;
– ricorrenti contro
Galotta Filomena
intimata—
per la cassazione della sentenza della Commissione
0
tributaria regionale della Basilicata, sezione 3 , depositata
in data 17 gennaio 2006, n. 89/3/05;
RG n. 7104/2007

Angelina-Mar a Pe

o estensore

Data pubblicazione: 13/11/2013

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del
ricorso

In data 29 settembre 2001 fu notificata a Galotta Filomena una
cartella di pagamento concernente Iva ed accessori inerenti agli
anni 1991, 1992 e 1993.
Seguiva, la notifica della cartella, alla pronuncia delle sentenze
numeri 195, 196 e 197, emesse dalla Commissione tributaria
provinciale di Potenza in data 12 dicembre 1996 e divenute
definitive in data 24 febbraio 1998, concernenti gli avvisi di
accertamento riguardanti i debiti tributari in questione.
La contribuente impugnò la cartella eccependo la decadenza
dell’amministrazione e la commissione tributaria provinciale
accolse il ricorso, con sentenza che la commissione tributaria
regionale ha confermato.
Ricorrono per cassazione il Ministero e l’Agenzia, affidando il
ricorso a due motivi, ciascuno articolato in due distinte censure.
La contribuente non spiega difese.
Diritto
/.- Va preliminarmente rilevato che la ricorrente non ha
depositato l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo
posta, secondo quanto emerge dagli atti di causa nonché dal
controllo del sistema informatizzato dell’ufficio.
1.1.-Al riguardo, è principio ripetutamente affermato da questa
Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce
con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del

RG n. 7104/2007

Angelina-Mari

ensore

Fatto

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relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto
dall’alt 149 cod, proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20
novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia
l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità
della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr., fra molte,

2.- Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale
mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata
produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera
nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui
tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta
la rinnovazione ai sensi dell’alt 291 cod. proc. civ.) nonché
l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare
l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio -in caso di
mancata costituzione in giudizio della controparte-, anche se risulti
provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr.
Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; Cass. 18 luglio 2003, n. 11257; Cass.
10 febbraio 2005, n. 2722, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21795 e Cass.
10 aprile 2013 n. 8717 —con riferimento alla notifica del ricorso per
cassazione-; Cass. 8 maggio 2006 n. 10506, con riferimento alla
notifica dell’atto di appello; Cass. 24 luglio 2007, n. 16354).

2.1.- Né i ricorrenti hanno chiesto di essere rimessi in termini per
la produzione dell’avviso, secondo quanto stabilito da Cass.,
sez.un., 14 gennaio 2008, n. 627.
3.- Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.

RG n. 7104/2007

Angelina-Ma

estensore

Cass. 24 luglio 2007, n. 16354).

Al SEN.ii
N. 131

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– N. i

MATLRIATR1131iTiiRIA

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta

civile, il 7 ottobre 2013.

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