Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25484 del 12/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11080-2019 proposto da:
S.V., D.G.P., P.D.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 48/A, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentati e difesi dagli
avvocati STEFANO GROLLA, VALENTINO ANTONIO SACCO;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA – SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1227/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 07/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – I ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto depositata in data 7 novembre 2018 che ha ritenuto inammissibile il ricorso in ottemperanza da essi proposto in considerazione della ritenuta inesistenza della notifica. Non si è costituito l’intimato. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.
Diritto
RITENUTO
che:
Con il primo e unico motivo del ricorso la parte ricorrente lamenta la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70. Deduce che ha errato la CTR a valorizzare, ai fini di valutare la ammissibilità del ricorso la notifica alla controparte e non il momento del deposito del ricorso.
Il motivo è fondato.
Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudizio di ottemperanza si propone mediante deposito presso la segreteria della competente Commissione tributaria e con il deposito, il ricorrente è automaticamente costituito in giudizio. Il ricorso per l’esecuzione della sentenza del giudice tributario non richiede quindi la notifica del ricorrente alla controparte ma il deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione che provvede, d’ufficio, all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.
E’ quindi erroneo, come ha fatto la CTR, ai fini di valutare la regolare e tempestiva riassunzione di un giudizio di ottemperanza, valorizzare i tempi e modi della notifica alla controparte e non il deposito del ricorso.
Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per l’esame del merito e la liquidazione le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione per l’esame del merito e la liquidazione le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020