Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25483 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7196-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.M., nella guaita di tutore della figlia interdetta

G.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. SAFFI 32, presso

lo studio dell’avvocato RAFFAELLA RAPONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato TERESA NOTARO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 789/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/10/2011 R.G.N. 1013/2010.

Fatto

RITENUTO

1. che la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile, per tardività, il gravame svolto dall’I.N.P.S., nei confronti di I.M., nella qualità in epigrafe indicata, ritenendo corretta la notifica della sentenza effettuata all’I.N.P.S., presso il domicilio eletto, in Ragusa, via Leonardo da Vinci, n.25, nonchè presso la sede legale dell’Istituto, in Roma, e conseguentemente decorso il termine breve d’impugnazione;

2. che la sentenza è impugnata dall’INPS, con ricorso affidato ad un motivo;

3. che la parte intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

4. che, con l’unico articolato motivo, la parte ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, in relazione agli artt. 417,285 e 170 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto corretta, ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione, la notifica effettuata nelle forme descritte nel paragrafo 1 che precede, benchè l’I.N.P.S., nel giudizio di primo grado, non si fosse costituito con il procuratore, avvocato Gi.Ro., sebbene con il funzionario dipendente, F.G.;

5. che il ricorso è manifestamente fondato;

6. che, con riferimento all’assistenza delle Amministrazioni dello Stato da parte di propri funzionari, questa Corte ha già, da tempo, affermato il principio secondo cui la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione (quest’ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado) vanno effettuate nei confronti del funzionario incaricato della difesa, a norma dell’art. 330 c.p.c. (cfr. Cass. 23 maggio 2013, n. 12730; id. Cass. 30 gennaio 2009, n. 2528; 22 febbraio 2008, n. 4690);

7. che è pur vero che nessuna delle decisioni richiamate ha espressamente esaminato la situazione posta dalla norma di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, tuttavia il principio espresso è analogamente applicabile atteso che la previsione in esame, nell’attribuire all’I.N.P.S. la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, non può che essere interpretata, al pari delle disposizioni di analogo contenuto concernenti le Amministrazioni dello Stato (così la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11 in materia di contenzioso tributario in primo e secondo grado, la L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 6, comma 4, in materia di controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei Conti, la L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 4, comma 3, in materia di contenzioso sul diritto di accesso agli atti amministrativi, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, sempre in materia di procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento al lavoro nonchè la generale previsione di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 3 che consentiva alle amministrazioni statali, previa intesa con l’Avvocatura dello Stato, di farsi rappresentare da propri funzionali nei giudizi pretorili ed innanzi al conciliatore) nel senso che essa attribuisce, in tal modo, tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorchè tale notificazione si collochi, necessariamente, in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (si veda, con riferimento al D.L. n. 269 del 2003, art. 42 convertito nella L. n. 326 del 2003, la già citata Cass. n. 12730/2013 e, con riguardo al R.D. n. 1611 del 1933, art. 3,Cass. 10 agosto 2000, n. 10571, secondo cui la notifica non può essere effettuata a soggetto diverso da quello stabilito dalla legge);

8. che all’applicabilità dell’indicato principio è di ostacolo l’indicazione di una notifica da effettuarsi presso la sede provinciale dell’I.N.P.S. (così il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6) atteso che nulla è specificato in ordine alle ulteriori modalità di tale notifica, per le quali soccorrono i principi generali sopra richiamati;

9. che, del resto, se la ratio della disposizione è quella “semplificatoria” di consentire all’Istituto di costituirsi “personalmente” a mezzo di propri dipendenti, sono proprio tali dipendenti cui va notificata la sentenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 170 c.p.c., comma 3;

10. che la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che, ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell’ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo e quello inserito nel mandato alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l’elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura (v. tra le altre, Cass. n. 18430 del 2013 e 8652/2017);

11. che l’errore risultante dall’epigrafe della sentenza impugnata, benchè non emendato richiedendone la correzione, non può aver ingenerato alcun affidamento, per avere la parte avuto contezza, sin dalla memoria di costituzione dell’INPS, nel giudizio di primo grado, del rappresentante processuale, del predetto Istituto, nel giudizio, e dunque dell’evidente errore materiale emergente dall’intestazione della sentenza;

12. che, diversamente da quanto emerge dalla sentenza impugnata, la sentenza di primo grado è stata notificata all’INPS, presso il domicilio eletto – la sede INPS di Ragusa, in Via Leonardo Da Vinci, n. 25 -, in persona dell’avvocato Gi.Ro. e tale notifica era, dunque, carente dell’indicazione del funzionario presso cui era domiciliato l’Inps in primo grado e, come tale, era inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., in relazione agli artt. 285 e 170 c.p.c.;

13. che, pur volendo valorizzare la notifica comunque eseguita presso la sede INPS, va ribadita l’inidoneità della notifica eseguita direttamente all’Inps presso la sede provinciale – e non al difensore costituito – a far decorrere il termine breve di impugnazione; la sola identità del luogo della notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito o al rappresentante processuale non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare l’opportunità di proporre impugnazione (V., fra le altre, Cass. n. 1753/2016);

14. che, in definitiva, all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, per l’esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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