Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25483 del 13/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 13/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25568/2013 proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del suo

amministratore in carica e legale rappresentante avv.

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANGELO RAFFAELE LOVELLI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 345/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ANGELO RAFFAELE LOVELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce con sentenza 11.7.2013 n. 345, ha rigettato l’appello proposto dal Condominio di via (OMISSIS) e confermato la decisione di prime cure che condannava lo stesso al risarcimento del danno subito da G.L. caduta a causa del mattonato reso scivoloso dalla patina di muschio sullo stesso formatosi, mentre percorreva il viale di acceso che conduce dal portone dello stabile al cancello di ingresso.

Il Giudice di appello riteneva integrati i presupposti richiesti dall’art. 2051 c.c., essendo stata accertata la intrinseca pericolosità della cosa, in seguito a c.t.u. che aveva verificato la esistenza delle formazioni muschiose sull’intero viale, e non essendo emerso alcun elemento circostanziale che consentisse di attribuire neppure in parte la causazione del sinistro alla danneggiata.

La sentenza di appello, notificata a cura del difensore della danneggiata in data 29.7.2013, è stata impugnata dal Condominio con ricorso per cassazione, notificato al predetto difensore domiciliatario in data 12.11.2013, con il quale sono stati dedotti con tre motivi vizi per errori di diritto e vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Non resiste la intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avv. Maurizio Dinoi, quale procuratore domiciliatario in grado di appello “per delega a margine dell’atto di citazione” ha depositato in data 6.12.2013, presso la Cancelleria di questa Corte, comunicazione dell’avvenuto decesso della parte in data 16.7.2013, come da certificato di morte allegato all’atto depositato.

Osserva il Collegio che il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato, in quanto l’avvenuto decesso della parte intimata è stato comunicato successivamente alla notifica del ricorso per cassazione, regolarmente ricevuto il 12.11.2013 dall’avv. Dinoi, domiciliatario della G., a ciò legittimato in virtù della ultrattività del mandato ad litem, come affermato dalle SS.UU. di questa Corte nella recente sentenza n. 15295/2014 che ha enunciato il principio di diritto, al quale il Collegio aderisce, secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante. E’ stato infatti esattamente rilevato che “….Se egli (unico legittimato) omette la dichiarazione dell’evento in udienza o la notificazione alle altre parti (fino all’udienza di discussione), la posizione giuridica della parte da lui rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altri parti ed al giudice, come se fosse ancora viva o capace, sia nella fase attiva in corso del rapporto, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, sia di riattivazione del rapporto processuale stesso a seguito e per effetto della proposizione dell’impugnazione Ed è proprio la stabilizzazione della parte, pur se defunta o divenuta incapace, a comportare nell’ambito del rapporto processuale, verso l’esterno, nei confronti delle altri parti e del giudice, l’ultrattività della procura alla lite. Nel senso che verso l’esterno il procuratore costituito continua a rappresentare la parte, considerata esistente e capace”. (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014).

Venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva il Collegio che il primo motivo (violazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed il secondo motivo (violazione degli artt. 1227, 2015 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sono inammissibili.

Il Condominio ricorrente censura la sentenza deducendo che l’evento dannoso sarebbe stato determinato da caso fortuito, e più esattamente dalla condotta negligente della stessa danneggiata: ma in tal modo attraverso il vizio di “error juris” viene piuttosto a censurare la sentenza per vizio attinente la valutazione dei fatti come provati nel giudizio di merito, con la conseguenza che il parametro del vizio di legittimità, alla stregua del quale si chiede alla Corte di sottoporre a verifica la sentenza, è da ritenersi manifestamente errato. La incompatibilità ontologica tra i due vizi di legittimità (l’error juris implica che la fattispecie concreta sia stata correttamente ricostruita in base ad i fatti dimostrati in giudizio; l’errore di fatto si situa invece a monte dell’attività di individuazione ed applicazione della norma di diritto nella quale è sussunta la fattispecie concreta) priva, pertanto, la censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto del necessario supporto argomentativo richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), e determina la inammissibilità del motivo (cfr. Corte Cass. 2^ sez. 29.4.2002 n. 6224, id. 3^ Sez. 18.5.2005 n. 10385, id. 5^ Sez. 21.4.2011 n. 9185; id. 3^ sez. 7.5.2007 n. 10295).

Ad analoga conclusione di inammissibilità si perviene anche qualora si dovesse qualificare il vizio di legittimità come omesso esame di un fatto decisivo, alla stregua del contenuto argomentativo svolto nel motivo. Ed infatti, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza di appello (11.7.2013), trova applicazione alla presente controversia la norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha delimitando l’errore di fatto sindacabile avanti la Corte di legittimità all'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, rimanendo, pertanto, circoscritto il controllo della sentenza di merito alla verifica del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto esclusivamente qualora ricorrano quelle stesse ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si risolvono nella violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. (cfr. Corte Cass. SS.UU. in data 7.4.2014 n. 8053; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Orbene il Condominio non deduce alcun fatto, dimostrato in giudizio, del quale la Corte d’appello abbia del tutto omesso l’esame, dovendo al proposito rilevarsi che l’assunto del ricorrente secondo cui il fenomeno muschioso che rendeva scivoloso il terreno interessava solo una parte del vialetto, non trova alcun riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge, invece, che il vialetto era costeggiato nei due lati, rispettivamente, da un giardino e da piante in vaso, e che doveva, pertanto, presumersi che l’irrigazione del verde avesse creato lo strato di muschio notoriamente scivoloso, determinando la situazione intrinseca di pericolo della res.

Le altre considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla maggiore attenzione che avrebbe potuto richiedersi alla danneggiata, si risolvono in mere ipotesi ed allegazioni, prive di specifici riscontri, e comunque non evidenziano specifici “fatti storici” non considerati dal Giudice di appello, avendo questi esaminato ed escluso qualsiasi concorso di colpa della vittima, venendo pertanto a chiedere il Condominio a questa Corte una inammissibile rivalutazione nel merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità (cfr. (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

Il terzo motivo che censura la sentenza per vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5, è volto a rimarcare che dal testimoniale escusso erano emerse le seguenti circostanze: a) non tutto il vialetto era coperto dal muschio b) il fenomeno muschioso originava da alcune piante in vasi posti al lato del vialetto.

Da qui la parte ricorrente trae la conclusione che la condotta della danneggiata, la quale non avrebbe individuato, percorrendo il viale, le parti non coperte da muschio e meno rischiose, ed il fatto omissivo dei terzi (i familiari che accompagnavano in quel momento la vittima) i quali non si sarebbero attivati per informare la danneggiata della situazione pericolosa, avrebbero entrambi concorso a determinare in via esclusiva o quanto meno concorrente l’evento dannoso.

Premesso che per giurisprudenza costante nella responsabilità ex art. 2051 c.c., per cose in custodia, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonchè dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006), cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode, il quale in particolare è tenuto a provare, quanto al fatto del terzo, che lo stesso riveste i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità essendo, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008), osserva il Collegio che i fatti allegati dal Condominio risultano sprovvisti entrambi del carattere della “decisività”, in quanto non risultano caratterizzati da “imprevedibilità ed eccezionalità” e non integrano pertanto il fortuito. Se da un lato, infatti, non è affatto imprevedibile od eccezionale l’uso del vialetto da parte dei terzi per accedere allo stabile condominiale, i quali non possono che fare affidamento sulla sicurezza dello stesso in assenza di specifiche limitazioni di transito o segnalazioni di pericolo od altri presidi diretti a limitarne l’uso (altra e diversa questione è la oggettiva manifesta visibilità del pericolo che impone all’utente il minimo di attenzione necessaria ad evitare il danno: circostanza neppure dedotta nel motivo di ricorso e peraltro anche contestata nei precedenti gradi di merito); dall’altro difetta la prova di quale fosse la effettiva dimensione della copertura muschiosa che rendeva viscido il vialetto (del tutto generica in proposito è l’affermazione del teste, che il Condominio assume dirimente, secondo cui “tale patina….aveva coperto buona parte del vialetto”); neppure è ipotizzabile il “fatto del terzo” così come prospettato dal ricorrente, in quanto, indipendentemente dal rinvenimento del fondamento giuridico dell’obbligo di preventiva informazione circa le condizioni del vialetto posto a carico dei familiari accompagnatori, è appena il caso di osservare come la condotta omissiva viene a collocarsi al di fuori della fattispecie illecita individuata dalla norma dell’art. 2051 c.c., nella quale il fatto del terzo – sempre che imprevedibile ed eccezionale – produce invece direttamente la pericolosità della res (altrimenti inerte), ipotesi che non ricorre nella specie.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non deve procedersi a liquidazione delle spese di lite, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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