Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25483 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25483 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 2427-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
2013

legis;
– ricorrenti –

2749
contro

AURIGA SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 182/2005 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 13/11/2013

di ROMA, depositata il 21/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2013 dal. Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

Svolgimento del processo

Con sentenza 20.11.2005 n. 182 la Commisisione tributaria della regione Lazio ha

quale l’Uffcio di Roma della Agenzia delle Entrate recuperava l’IVA indebitamente
portata in detrazione dalla società, per operazioni prive del requisito della territorialità,
in quanto i corrispettivi versati su fattura emessa da JTB Italy s.r.l. (mera delegata alla
fatturazione) si riferivano a prestazioni di servizi erogate da JTB Inc. (società estera con
sede in Giappone) in dipendenza di contratto di “shopping commission” da quest’ultima
stipulato con Auriga s.r.1..
I Giudici territoriali ritenevano che il contratto con la società giapponese costitutisse
soltanto “una intesa preliminare di massima”, mentre il rapporto contrattuale a
prestazioni corrispettive si era successivamente perfezionato tra la Auriga s.r.1 e la JTB
Italy s.r.l. che era stata autorizzata dalla società madre “a svolgere tutta l’attività
contabile ed amministrativa al fine di incassare le provvigioni” e che veniva di fatto a
gestire contabilmente ed amministrativamente il contratto stipulato dalla Casa madre,
percependo i compensi per le provvigioni sugli acquisti effettuati dai turisti presso gli
esercizi commerciali gestiti da Auriga s.r.1..

Avverso la sentenza di appello ha proposito ricorso per cassazione la Agenzia delle
Entrate, con atto notificato ex art. 140 c.p.c., in data 13.1.2007, all’incaricato per la
difesa tecnica, nel domicilio eletto ai sensi dell’art. 17 Dlgs n. 546/1992, deducendo un
unico motivo.
Non ha resistito la società intimata.

Motivi della decisione

1
RG n. 2427/2007
ric. Ag. Entrate c/AURIGA s.r.l. in liquidazione

Cons. e
Stefano Offieri

accolto l’appello proposto da Auriga s.r.l. ed annullato l’avviso di accertamento con il

Il ricorso è inammissibile non avendo la Agenzia delle Entrate ricorrente depositato la
cartolina AR comprovante il perfezionamento della notifica eseguita nelle forme dell’art.
140 c.p.c. alla parte resistente AURIGA s.r.l. in liquidazione nel domicilio eletto presso
l’incaricato della difesa tecnica nominato ai sensi dell’art. 17 Dlgs n. 546/1992, non
essendosi costituita la società intimata e non avendo assunto la stessa parte ricorrente,
nel lasso temporale intercorso tra la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario e la

iniziativa volta a riattivare il procedimento notificatorio onde realizzarne il
perfezionamento.

La relata di notifica in data 13.1.2007, depositata in atti reca infatti la indicazione che
in assenza di alcuna persona abilitata a ricevere l’atto, è stato curato il deposito della
copia dell’atto, in busta sigillata, nella Casa del Comune di Roma ed è stata eseguita la
affissione alla porta dell’ufficio del destinatario.
Non risulta tuttavia che sia stata compiuta anche l’ulteriore attività, necessaria al
perfezionamento della notifica, della spedizione dell’avviso di deposito mediante
raccomandata AR, come espressamente richiesto dall’art. 140 c.p.c..
In atti risulta, infatti, soltanto la velina della spedizione della predetta raccomandata (n.
771814022851 in data 13.1.2007), ma non risulta depositata la cartolina AR che, in
seguito alla pronuncia interpretativa di accoglimento della illegittimità costituzionale
dell’art. 140 c.p.c. di cui alla sentenza della Corte costituzionale 14.1.2010 n. 3, deve
ritenersi elemento perfezionativo della notificazione nei confronti del destinatario (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 7809 del 31/03/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4748
del 25/02/2011).

Deve pertanto esser dato corso al principio di diritto affermato da questa Corte in
ripetute pronunce secondo cui “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la
notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda
positivamente per circostanze non imputabili al richiedente,

questi ha la facoltà e

2
RG n. 2427/2007
ric. Ag. Entrate c/AURIGA s.r.l. in liquidazione

Cons. t.
Stefano jvieni

comunicazione della fissazione dell’odierna udienza di discussione, la necessaria

ESENTE DA REGISTI°, A7-10,AE
i
Al SENSI DFI
N.131 1 A^

T 5

l’onere —anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo, atteso che la
richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del
giudizio- di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notifìcatorio
e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data
iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia
intervenuta entro un termine ragionevolmente contento, tenuti presenti i tempi necessari

assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (cfr. Corte cass. SU
24.7.2009 n. 17352; id. V sez. ord. 15.1.2010 n. 586; id. sez. lav. 22.3.2010 n. 6846; id. III sez.
15.4.2010 n. 9046: id. sez. lav. 13.10.2010 n. 21154).

Nella specie il difensore della Agenzia ricorrente non è intervenuto alla udienza e non
ha fornito quindi valide ragioni giustificative della omessa ripresa del procedimento
notificatorio mediante iniziativa diretta del richiedente in un ragionevole lasso di tempo
e comunque in tempo utile rispetto alla trattazione del ricorso alla data fissata per la
pubblica udienza.
Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile non dovendo procedersi
a liquidazione delle spese di lite in considerazione della contumacia della società
intimata.

P.Q.M.

La Corte :
– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio 7.10.2013

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IL .,..„ …

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secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notifìcazione e per

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