Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25482 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 21/09/2021), n.25482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10509/2015 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P. & C Di A. e G.P. Snc, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma

Via E.q. Visconti 99 presso lo studio dell’avvocato Conte Giovanni

Battista che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Donatelli Samuele;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/29/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2021 dal consigliere Dott. D’AQUINO FILIPPO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente P. & C. di P.A. e G. SNC, la quale aveva fruito del credito di imposta per investimenti in strutture site in aree svantaggiate, ha impugnato un atto di recupero, emesso a termini della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, con il quale – a seguito di PVC redatto sulla base di accesso in data 24 ottobre 2003 – si recuperavano crediti di imposta indebitamente utilizzati nel periodo di imposta 2001, relativi a un investimento consistente nella nuova costruzione di una struttura commerciale destinata a punto vendita, la quale faceva seguito alla demolizione di una struttura preesistente. Nell’atto impugnato riprodotto per specificità dal ricorrente – si contestava l’indebita fruizione del credito di imposta (bonus investimenti) per la quota parte del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi, nonché degli ammortamenti dedotti, ritenendo l’Ufficio di non riconoscere il credito fruito per cessioni, dismissioni e ammortamenti da sottrarre dal costo sostenuto dall’investimento. La società contribuente ha allegato di avere utilizzato il credito solo per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti.

La CTP di Taranto ha accolto il ricorso della società contribuente.

La CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, con sentenza in data 12 marzo 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello – confermando la sentenza di primo grado – ha ritenuto che il credito di imposta sarebbe stato correttamente utilizzato per l’investimento in oggetto, consistente in una nuova costruzione quale autonoma struttura con punto vendita al dettaglio e all’ingrosso, dotato di propria organizzazione e impianti. Il giudice di appello ha, poi, accertato in fatto che la società contribuente non avesse ricompreso nel valore dell’investimento oggetto dell’agevolazione il costo dell’acquisto del terreno e che il manufatto preesistente non fosse stato oggetto di ammortamento.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Ufficio ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto propria una nozione di nuovo investimento agevolabile diversa da quella prevista dalla legge. Il ricorrente evidenzia, sotto un primo profilo, che nell’investimento oggetto di agevolazione fosse ricompresa anche la quota parte del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi, nonché degli ammortamenti, osservando come oggetto del recupero fosse il valore di bilancio dell’immobile acquistato, “considerandolo dismesso”. Osserva, sotto un secondo profilo, che l’investimento avesse ad oggetto l’apertura di un nuovo punto vendita previa demolizione di un manufatto esistente e che il nuovo investimento, ai fini della fruizione dell’agevolazione in oggetto, dovesse consistere in una nuova struttura produttiva. Il ricorrente contesta la ricorrenza della nuova struttura produttiva, in quanto si trattava di struttura localizzata nel preesistente perimetro aziendale o, comunque, nel medesimo comune in cui fosse situata altra struttura produttiva riconducibile al medesimo contribuente. Sottolinea, inoltre, il ricorrente che l’autonomia della struttura si caratterizza per la disponibilità di risorse umane ad essa attribuibili, evidenziando – infine, come il nuovo investimento potrebbe essere oggetto di agevolazione solo nel periodo di competenza in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota parte di lavori effettuati e l’ammontare complessivo del costo preventivato per l’intera costruzione, per cui non sussisterebbe “nuova struttura produttiva” sino al completamento dell’opera.

2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di specificità, essendo sufficientemente indicati sia il parametro normativo, sia l’esposizione dei fatti, sia le argomentazioni a sostegno del motivo di ricorso.

3. Ulteriormente infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, avendo il ricorrente fatto riferimento (e trascritto) sia l’atto impugnato, sia il PVC dal quale lo stesso ha tratto origine.

4. Ulteriormente infondata è l’eccezione di novità della prospettazione, contenuta nel ricorso, secondo cui la realizzazione del nuovo punto vendita non costituirebbe nuovo investimento ai fini della fruizione dell’agevolazione in oggetto in quanto priva di autonomia funzionale (nella specie, in quanto struttura localizzata nel preesistente perimetro aziendale), posto che l’atto impugnato, riportato per specificità dallo stesso controricorrente, evidenzia che l’Ufficio ha contestato che la “nuova struttura produttiva dovesse acquisire reale ed effettiva autonomia centro di profitto, cosa non riscontrata nel caso che ci occupa” (pag. 6 controricorso). Tale presupposto è stato oggetto di precisazione in sede giudiziale, limitandosi l’amministrazione a integrare in fatto tale circostanza con l’argomentazione secondo cui l’assenza di autonomia operativa deriverebbe dalla preesistenza di una struttura produttiva all’interno del medesimo perimetro aziendale.

5. Il ricorso è infondato in relazione al primo profilo, secondo cui la società contribuente non avrebbe tenuto conto del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi, nonché degli ammortamenti, non avendo il ricorrente contestato un accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui “la società non ha ricompreso nel valore dell’investimento oggetto dell’agevolazione, il costo dell’acquisto del terreno (…) che il manufatto esistente quale rudere, così come previsto dalla circolare 1/E dell’Agenzia, non è stato ammortizzato”. Deve, pertanto, ritenersi accertato che il ricorrente ha utilizzato il credito di imposta per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti.

6. Il ricorso è infondato in relazione all’ulteriore aspetto denunciato dell’assenza di novità dell’investimento. Dispone la L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 2, che “per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, artt. 67 e 68 (…)”. Questa Corte ritiene che per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, la novità va intesa in chiave economica, piuttosto che in termini materiali (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2015, n. 22236), ben potendo, in astratto, configurarsi come investimento nuovo la radicale trasformazione di una struttura precedentemente utilizzata ad altri fini ed ormai dismessa (Cass., Sez. V, 22 gennaio 2010, n. 1165), potendosi intendere integrata la strumentalità anche ove il bene stesso si inserisca in una struttura produttiva già esistente o del tutto nuova effettivamente operante in tale zona, così da realizzare, nella stessa area, l’oggetto dell’attività d’impresa (Cass., Sez. VI, 21 aprile 2015, n. 8120).

7. Nuovo investimento e’, pertanto, una struttura produttiva riscontrabile sulla base di un coacervo di parametri che, in mancanza di indicazioni normative, sono riconducibili agli ordinari fattori riferibili alla nozione di azienda o di ramo di azienda (Cass., n. 1165 del 2010, cit.). Criterio seguito, come osserva parte controricorrente, dalla stessa Amministrazione finanziaria (Circ. 41/E del 18 aprile 2001), ove ricomprende nella nozione di qualsiasi singola unità locale che si trovi all’interno delle aree svantaggiate, in cui si esercita l’attività d’impresa, sia costituente autonomo ramo di azienda, dotato di autonomia decisionale e costituente centro di costo e di profitto, sia che si tratti di autonoma diramazione territoriale dell’azienda, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale, situata nello stesso territorio comunale. Sotto questo profilo la CTR, con accertamento in fatto non oggetto di censura, ha accertato che la nuova costruzione consistesse in una “autonoma struttura con punto vendita al dettaglio e all’ingrosso dotato di propria organizzazione e impianti”, così da integrare i presupposti per essere individuato come autonoma diramazione territoriale dell’azienda costituente antonomo centro di imputazione di costi. Stante l’accertata autonomia della struttura, appare, pertanto, irrilevante che la struttura produttiva realizzata dal contribuente insistesse all’interno di un comune ove operava altra unità produttiva del contribuente.

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre 15% rimborso spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA