Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25482 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25482 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 539-2007 proposto da:
DE CRISTOFARO VINCENZO quale titolare di ditta
individuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
QUINTILIO VARO 68, presso lo studio dell’avvocato
SPINELLO EMILIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
VANNETIELLO LUIGI giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013

contro

2748

AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.
di

312/2005
SALERNO,

della

depositata

Data pubblicazione: 13/11/2013

1’11/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato VANNETIELLO che ha

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

chiesto l’accoglimento;

Svolgimento del processo

Con sentenza 11.11.2005 n. 312 la Commissione tributaria della regione Campania,
accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio di Avellino dell’Agenzia delle Entrate e
dichiarava legittimo l’avviso di rettifica parziale del reddito di impresa relativo all’anno

individuale (somministrazione bevande al pubblico), ed avente ad oggetto la
rideterminazione con metodo analitico-induttivo dei componenti positivi di reddito e la
conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.
I Giudici di appello ritenevano che il contribuente non avesse fornito adeguati

elementi volti a contrastare l’accertamento fiscale fondato sul giudizio di inattendibilità
delle scritture contabili determinato dall’abnorme ed inverosimile risultato reddituale
esposto nella dichiarazione, inferiore al salario di un lavoratore subordinato, dovendo
considerarsi altresì coerente la riscostruzione della base imponibile operata mediante
ricorso a dati statistici e di esperienza concernenti verifiche condotte su esercizi
commerciali analoghi (gr. 6-7 di consumo di caffè per singola somministrazione;
ricarico sul costo del venduto degli altri prodotti commercializzati pari al 93%).

Avverso la sentenza di appello, non notificata, la ditta contribuente ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi, con atto ritualmente notificato alla Agenzia
delle Entrate in data 21.12.2006.
La Agenzia intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso, con i quali la ditta contribuente censura la sentenza di appello per

vizi relativi ad “errores in judicando” (violazione e falsa applicazione : dell’art. 39 Dpr
n. 600/73 —primo motivo-, dell’art. 42 Dpr n. 600/73 —secondo motivo-,

dell’art. 39

1
RG n. 539/2007
ric. De Cristofaro c/ Ag. Entrate

• *, II est.
Stefano • livieri

1997, emesso nei confronti di De Cristofaro Vincenzo titolare dell’omonima ditta

Dpr n. 600/73 -terzo motivo-), nonchè per vizio logico della motivazione (terzo motivo),
possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti concernenti i presupposti ed
limiti normativi in relazione ai quali l’Amministrazione finanziaria può esercitare il
potere di accertamento del reddito con metodo analitico-induttivo.

Premesso che i motivi primo e secondo debbono ritenersi inammissibili in quanto,

degli stessi, la parte ricorrente evidenzia vizi ed incongruità concernenti esclusivamente
l’atto impositivo (criticando gli indici di redditività adottati dall’Ufficio finanziario ed i criteri di
misurazione delle quantità di materia prima impiegata nella somministrazione del prodotto venduto,
deducendo la nullità dell’atto impositivo per carenza del requisito di validità della motivazione),

omettendo del tutto di individuare le argomentazioni in fatto e diritto, oggetto di
specifica censura, poste a fondamento del “decisum” dalla sentenza impugnata, ed
omettendo anche di individuare il corretto parametro normativo alla stregua del quale
richiedere il sindacato di legittimità della Corte (il secondo motivo di ricorso, con il quale si
contesta la nullità dell’avviso di rettifica per difetto del requisito di validità della motivazione ex art.
42 comma 2 e 3 Dpr n. 600/73, è stato “riproposto” in grado di appello con autonomo motivo di
appello incidentale sul quale la CTR ha omesso del tutto di pronunciare, con la conseguenza che la
ditta ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza, in relazione all’art. 360co 1 n. 4 c.p.c., per
omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.),

occorre ulteriormente rimarcare la

manifesta carenza di autosufficienza del ricorso interamente fondato sul presupposto
indimostrato (non essendo stato trascritto, nè riportato in riassunto, il contenuto dell’atto
impositivo, all’esame del quale la Corte non ha accesso in considerazione dei limiti propri del
sindacato di legittimità avuto riguardo ai vizi) che la rideterminazione dell’imponibile sia

stata effettuata dall’Ufficio mediante applicazione del metodo analitico-extracontabile
(secondo il “nomen juris” utilizzato dal ricorrente) ovvero con metodo induttivo-puro, come

sembrerebbe emergere dalla lettura della sentenza di merito, dovendo tenersi ben distinta
la ipotesi disciplinata dall’art. 39 comma 1, lett. d) da quella invece prevista nel
medesimo articolo al comma 2, lett. d) del Dpr n. 600/1973 (in quanto, nel primo caso,
l’accertamento analitico-induttivo si riferisce a singole poste di bilancio e non al reddito
globalmente considerato: Corte cass. I sez. 7.2.1992 n. 1382; id. V sez. 1.8.2002 n. 11459

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RG n. 539/2007
ric. De Cristofaro c/ Ag. Entrate

Stefano

est.
vieri

come è dato desumere dalla esposizione degli argomenti in fatto e diritto a sostegno

”secondo l’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 28 giugno 2001 n. 8835), nel caso in cui
l’amministrazione finanziaria corregga singoli elementi della dichiarazione dei redditi d’impresa
sulla base di dati forniti dallo stesso contribuente, ricorre la fattispecie dell’accertamento analitico
dall’art. 39, 1^ co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che non cessa di essere tale per il fatto che,
movendo da specifici elementi quantitativamente certi, quali, in particolare, il costo del prodotto
venduto ed i prezzi di vendita verificati, con il medesimo pervenga ad altri dati, quali i ricavi,
attraverso il ricorso a parametri induttivi (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. I aprile 1994, n. 3206).

dell’impresa, e non globalmente la stessa in ragione di irregolarità di tale rilievo da farla ritenere
inattendibile nel suo complesso (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 7 febbraio 1992, n. 1382)…”).

In ogni caso ritiene il Collegio che i motivi di ricorso debbono, comunque, ritenersi
anche infondati.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 39 Dpr n. 600/73 per difetto dei presupposti
per procedere ad accertamento com metodo analitico-extracontabile, la tesi secondo cui
la regolare tenuta delle scritture contabili imponeva alla Amministrazione di procedere
esclusivamente con metodo analitico alla rettifica, contrasta con il consolidato principio
di diritto affermato da questa Corte secondo cui nell’esercizio delle competenze di
controllo fiscale ad esso riservate spetta all’Ammistrazione finanziaria il potere di
contestazione non solo delle singole poste contabili esposte quali componenti positivi o
negativi di reddito, ma anche dello stesso risultato complessivo finale indicato quale
base imponibile nella dichiarazione fiscale, le volte in cui la entità dello stesso esprima
un dato incongruo -rispetto alle ordinarie attese di produzione di reddito parametrate ai risultati
medi dichiarati dagli operatori esercenti la medesima attività imprenditoriale-

ovvero

“antieconomico” e macroscopicamente sproprozionato -e dunque inattendibile- rispetto
al tipo di attività economica esercitata dal contribuente (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n.
4554 del 25/2/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 8072 del 2/4/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 26480 del
30/12/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/5/2012; id. V sez. 27.3.2013 n. 7701; id. Sez. 5,
Sentenza n. 14941 del 14/6/2013 ).

In tali casi, pertanto, anche se non ricorrano

irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti
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Cs s. est.
tvieri
Stefan

Ciò è vero sempre che, in tale ipotesi, la rettifica investa singole poste della contabilità

nell’esercizio d’impresa (Corte cass. V sez. 30.7.2002 n. 11240) è consentito all’ufficio
dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni
semplici – purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, ad
esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico,
con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Corte cass.
n. 7871/2012 cit.).

dell’art. 75co6 TUIR, nel testo vigente ratione temporis (“Le spese e gli altri componenti
negativi, di cui e’ prescritta la registrazione in apposite scritture contabili, ai fini delle imposte
sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione e’ stata omessa o e’ stata
eseguita irregolarmente,

salvo che si tratti di irregolarita’ meramente formali”), trovano

applicazione esclusivamente nel caso in cui i componenti reddituali attivi e passivi siano
rilevabili dalle scritture contabili, ma non anche nelle ipotesi di omessa dichiarazione del
contribuente, ed a quelle ad essa assimilabili di accertamento di maggiori redditi non
dichiarati (cfr. Corte cass. I sez. 15.11.1994 n. 9581), in cui alla determinazione del reddito
possa pervenirsi soltanto con metodo (analitico-)induttivo.

Orbene le censure si palesano manifestamente apodittiche laddove la parte ricorrente:

a) a fronte del dato riportato in sentenza secondo cui i redditi esposti nella dichiarazione
risultavano addirittura inferiori al reddito da lavoro subordinato corrisposto al personale
impiegato nel settore, si limita genericamente ad affermare, senza fornire alcuna
specifica prova decisiva per confutare l’argomento indicato in sentenza, che la
dichiarazione fiscale era “perfettamente in linea con gli attuali studi di settore, all’epoca
parametri” (affermazione peraltro anche equivoca in quanto non chiarisce se la dichiarazione
fosse o meno in linea con i dati parametrici relativi al periodo di imposta dell’anno 1996);

b) denuncia il carattere meramente congetturale del criterio di determinazione dei ricavi
utilizzato dall’Ufficio, senza tuttavia fornire gli elementi indispensabili a criticare il
metodo comparativo -desunto dai dati rilevati dalle verifiche condotte su analoghi
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ric. De Cristofaro c/ Ag. Entrate

Co est.
ieri
Stefan

E’ stato, infatti, ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte che le prescrizioni

esercizi commerciali- adottato dall’Ufficio nella individuazione della percentuale di
ricarico e della quantità di materia prima occorrente per la preparazione del prodotto
venduto (l’assunto -formulato nel ricorso introduttivo- secondo cui occorrerebbero gr. 8 di caffè
per la singola tazzina, tenuto conto dello sfrido e della perdita fisiologica e di quella dovuta alla
messa a regime della macchina, e secondo cui il ricarico sugli altri generi commerciali del 93% non
terrebbe conto che “la maggior parte dei prodotti” non consentirebbe ampi margini di guadagno

allegazione di parte, contrapposta alla diversa soluzione adottata dalla CTR e, sotto il profilo del
vizio logico di motivazione, si palesa priva del requisito di ammissibilità, difettando del tutto la
indicazione delle prove decisive ex art. 360co1 n. 5 c.p.c. che i Giudici di merito avrebbero omesso
di valutare od inesattamente ponderato)

c) allega la invalidità dell’avviso di rettifica in quanto asseritamente privo di
motivazione, omettendo la trascrizione del contenuto dell’atto impositivo ed impedendo
pertanto a questa Corte di verificare la effettiva carenza dell’indicato requisito di
validità, tanto più che se detto requisito ha lo scopo di portare a conoscenza del
contribuente i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria al fine di apprestare
una adeguata difesa, tale scopo sembra essere stato raggiunto essendo stata in grado la
ditta contribuente di impugnare l’avviso formulando i motivi dedotti con il ricorso
introduttivo e di contestare i criteri di determinazione dell’imponibile adotatti
dall’Ufficio finanziario.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorredo disporre sulle spese di
lite in difetto di difese svolte dalla Agenzia fiscale intimata.

P.Q.M.
La Corte :
– rigetta il ricorso proposto dalla ditta contribuente.

Così deciso nella camera di consiglio 7.10.2013

“per essere i prezzi di vendita imposti dai produttori e/o fornitori”, si esaurisce in una mera

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