Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25481 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11075-2019 proposto da:

P.D., S.V., D.G.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 48/A, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentati e difesi dagli

avvocati STEFANO GROLLA, VALENTINO ANTONIO SACCO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1095/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Gli odierni ricorrenti hanno proposto innanzi alla CTR del Veneto ricorso per revocazione della sentenza n. 1092/2017 lamentando l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante. La CTR, nella resistenza dell’amministrazione finanziaria, si è pronunciata con sentenza depositata in data 16.10.2018 e ha rigettato il ricorso, ritenendo non provato l’errore di fatto.

2. – Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia eccependo la inammissibilità del ricorso. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo e unico motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

I contribuenti deducono che la CTR ha omesso di condurre l’unica indagine che la norma che imponeva e cioè la verifica dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Lamenta che la commissione avrebbe dovuto verificare, senza entrare nel merito delle intenzioni delle parti, se i contribuenti avessero dato o meno il consenso alla “rinuncia in autotutela dell’Agenzia delle Entrate a spese compensate” e particolare verificare se su tutti gli atti di rinuncia in autotutela vi fosse la sottoscrizione per accettazione del difensore. Si deduce che, a fronte di una pluralità di avvisi di accertamento cui l’Agenzia aveva deciso di rinunciare in autotutela purchè con la compensazione delle spese di lite alcune rinunce fossero sottoscritte per adesione dal difensore di essi contribuenti (asseritamente per errore) altre invece non sottoscritte.

Il motivo è infondato.

Correttamente l’Agenzia eccepisce che manca del tutto in ricorso la esposizione dei fatti e del percorso processuale e invero non è dato comprendere dalla lettura del ricorso quale fosse esattamente l’oggetto del giudizio concluso con la sentenza di cui si è chiesta la revocazione, nonchè quale fosse il contenuto del documento o dei documenti sui quale la CTR avrebbe omesso di indagare al fine di rilevare il denunciato errore di fatto.

I contribuenti espongono soltanto che a fronte di una pluralità di avvisi di accertamento cui l’Agenzia aveva deciso di rinunciare in autotutela (sembra solo parzialmente, per le sanzioni) a patto che venissero compensate le spese di lite, il difensore di essi contribuenti abbia sottoscritto alcuni atti di rinuncia ma poi “avvedutosi seppure tardivamente del testo della rinuncia che comprendeva anche la compensazione delle spese non ha più sottoscritto per accettatone i restanti atti di rinuncia”. Da ciò, deduce il contribuente, non appare corretto desumere per analogia una implicita accettazione delle spese di lite per gli atti di rinuncia non sottoscritti. Di contro, la CTR ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto, poichè erano stati depositati atti firmati che dimostravano la adesione all’accordo sulle spese di lite, accordo sul quale vi era stato poi un inammissibile ripensamento.

Viene qui in applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte secondo il quale la regola della autosufficienza del ricorso prescritta, a pena di inamissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – è volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. 2430/2018; Cass. 29093/2018).

Ora, dal tenore del ricorso non è dato desumere quale fosse il contenuto degli atti di rinuncia sottoscritti dal difensore dei ricorrenti e quale il contenuto degli atti di rinuncia non sottoscritti, nè la loro pertinenza all’effettivo oggetto del contendere nella causa conclusa con la sentenza di cui si è chiesta la revocazione. In verità non è dato neppure desumere se il preteso errore di fatto abbia costituito o meno un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata. Sembra infatti, almeno dal tenore della sentenza della CTR oggi impugnata, che la sussistenza dell’accordo sulle spese di lite fosse stata ritenuta provata nonostante la presenza di alcuni atti di rinuncia non firmati. Peraltro, a fronte della generica affermazione di parte ricorrente che vi erano una pluralità di avvisi di accertamento, l’Agenzia afferma che “il presente contenzioso riguarda le violazione contestate per l’annualità di imposta 2011 ” e cioè un singolo avviso di accertamento emesso per tale annualità e non è dato sapere se rispetto a questo avviso di accertamento -indicato a pag. 3 del controricorso- vi è un atto di rinuncia alla spese di lite firmato dal difensore dei ricorrenti, e di quale contenuto.

Il ricorso in definitiva non contiene l’esposizione degli elementi utili nè la trascrizione dei documenti rilevanti, per consentire a questa Corte il controllo sulla sentenza impugnata.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 510,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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