Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25481 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 10/10/2019), n.25481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23691-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE FIATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI

47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, SILVIA

LUCANTONI, MARIALUCREZIA TURCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1032/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 22 febbraio- 5 aprile 2017 n. 1032 la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, accoglieva la opposizione proposta da M.D. nei confronti dell’INPS diretta all’accertamento dell’assenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il Contratto Collettivo Corporativo del 25 maggio 1939 per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, richiamato dal suddetto art. 44, disciplinava i soli rapporti tra produttori e agenzie di assicurazione e non anche i rapporti tra produttori e compagnie di assicurazione.

Il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, delineava un regime previdenziale speciale quanto: ai versamenti (la contribuzione veniva versata sul reddito effettivo, non applicandosi il minimale della gestione commercianti ordinaria); alla possibilità di regolarizzare la posizione contributiva; alla peculiarità del calcolo pensionistico, che avveniva interamente con il sistema contributivo.

Tale regime non era estensibile ai produttori di compagnia.

Per completezza si osservava, comunque, che nella fattispecie di causa erano carenti i requisiti identificativi della figura dei produttori del quarto gruppo di cui al contratto corporativo del 1939 ovvero la assunzione di una obbligazione di procurare affari, la assegnazione di una zona o piazza, l’obbligo di firmare le proposte di assicurazione;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in due motivi, cui ha resistito con controricorso M.D.;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che l’INPS ha dedotto:

– con il primo motivo: violazione e falsa applicazione del Contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nonchè, in connessione con quest’ultima Disp., della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d).

Richiamate la definizione della figura del produttore assicurativo indicata dalla giurisprudenza di questa Corte, la classificazione dei produttori di assicurazione contenuta nel Contratto Collettivo Corporativo del 25 maggio 1939, art. 1, e le Disp. dello stesso Contratto, artt. 5 e 6, l’INPS ha assunto che la ratio del citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, era quella di contemplare una tutela previdenziale per i produttori svincolati dall’obbligo di lavorare in esclusiva per le agenzie o subagenzie e non inquadrabili come impiegati (diversamente da quelli del primo e del secondo gruppo, che ai sensi del contratto collettivo, art. 9, godevano del trattamento di previdenza stabilito per gli impiegati della agenzie e subagenzie). Per la sussistenza dell’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ciò che rivestiva rilievo determinante ai sensi di legge era l’espletamento di un’attività lavorativa di natura commerciale; tale doveva considerarsi la attività dei produttori, in forza di quanto già sancito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202 e seguenti, che disponeva la iscrizione nella gestione commercianti dei lavoratori autonomi che svolgevano le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, d), e cioè le attività commerciali, comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi.

– con il secondo motivo: violazione e falsa applicazione del Contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nonchè, in connessione con quest’ultima disposizione, della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, per avere la Corte territoriale ritenuto determinanti elementi che non caratterizzavano i produttori liberi del IV gruppo, trascurando, invece, aspetti essenziali, come la esistenza di una lettera di autorizzazione.

che il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

che la manifesta infondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, risultando per tabular che l’ulteriore argomento dei giudici territoriali volto ad escludere la sussistenza dei presupposti di fatto per l’inquadramento della parte odierna controricorrente nell’ambito dei produttori del IV gruppo di cui al contratto collettivo corporativo cit. è stato rassegnato soltanto “per completezza” (così la sentenza impugnata) ed essendo consolidato il principio di diritto secondo cui – se è vero che quando una decisione di merito si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza- non è meno vero che, una volta rigettato o dichiarato inammissibile il motivo che investe una delle argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, diventano inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che, quand’anche essi dovessero risultare fondati, non potrebbe comunque giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. nn. 12372 del 2006 e, da ult., 26315 del 2018);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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