Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25480 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/10/2017),  n. 25480

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17859-2012 proposto da:

P.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/04/2012 R.G.N. 11241/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE

(presidente dr. V. Di Cerbo, consiglieri dr. F. De Gregorio rel., dr. A. P. Patti, dr.ssa G. Leo e dr. G. Cinque);

VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore;

RILEVATO che con sentenza n. 297 in data 17 gennaio – due aprile 2012, notificata il 15 maggio 2012, la Corte di Appello di ROMA, in riforma della sentenza di primo grado, emessa il 31 gennaio 2008, impugnata da S.L., accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’attore e la resistente – appellata P.I. S.p.a., fin dal 23 giugno 2005, condannando quest’ultima al pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nella misura di 2,5 mensilità, oltre accessori, il tutto così come precisato nel dispositivo, nonchè compensando per intero le spese di lite;

che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Società, come da atto in data 4-10 luglio 2012, affidato a tre motivi, cui ha resistito S.L. mediante controricorso notificato il 31 luglio – primo agosto 2012, in seguito illustrato da memoria;

che sono stati diramati regolari e tempestivi avvisi per l’adunanza fissata al 21 giugno 2017;

che, successivamente, è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 19 settembre 2012, con il quale le parti hanno completamente definito la vertenza tra loro in corso, richiamando espressamente la suddetta pronuncia del 17 gennaio 2012, qui impugnata, e stabilendo, tra l’altro, che le spese di lite restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;

CONSIDERATO:

pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione;

che, dunque, anche nella specie deve essere pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi inoltre prendere atto di quanto le parti hanno già direttamente provveduto mediante apposita pattuizione in tema di spese in sede di conciliazione (v. l’art. 92 c.p.c., u.c.: “Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”), di guisa che nessun ulteriore provvedimento va disposto, perciò contrariamente a quanto sul punto richiesto con la memoria del controricorrente, depositata in vista dell’adunanza, laddove l’avv. Roberto Rizzo, dichiaratosi antistatario, ha richiesto oltre al rigetto del ricorso avversario la condanna di P.I. alle spese, con distrazione in proprio favore;

che, altresì, nella specie, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non è applicabile nemmeno ratione temporis la successiva normativa, entra in vigore dal 30 gennaio 2013, in tema di raddoppio del contributo unificato, allorquando l’impugnazione venga disattesa perchè interamente infondata nel merito, ovvero inammissibile o improcedibile (per motivi di rito, diversi dal venir meno dell’interesse ad agire o ad impugnare).

PQM

la CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE.

Così deciso in Roma il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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