Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25480 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25480 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 537-2007 proposto da:
DE CRISTOFARO VINCENZO quale titolare di ditta
individuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
QUINTILIO VARO 68, presso lo studio dell’avvocato
SPINELLO EMILIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
VANNETIELLO LUIGI giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013
contro

2746

AGENZIA DELLE ENTRATE DI AVELLINO;
– intimato –

avverso

la

n.

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

314/2005
SALERNO,

della

depositata

Data pubblicazione: 13/11/2013

1’11/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato VANNETIELLO che ha

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

chiesto l’accoglimento;

Svolgimento del processo

Con sentenza 11.11.2005 n. 314 la Commissione tributaria della regione Campania,
accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio di Avellino dell’Agenzia delle Entrate e

1996, emesso nei confronti di De Cristofaro Vincenzo titolare dell’omonima ditta
individuale (somministrazione bevande al pubblico), ed avente ad oggetto la
rideterminazione con metodo analitico-induttivo dei componenti positivi di reddito e la
conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.
I Giudici di appello ritenevano che il contribuente non avesse fornito adeguati
elementi volti a contrastare l’accertamento fiscale fondato sul giudizio di inattendibilità
delle scritture contabili determinato dall’abnorme ed inverosimile risultato reddituale
esposto nella dichiarazione, inferiore al salario di un lavoratore subordinato, dovendo
considerarsi altresì coerente la riscostruzione della base imponibile operata mediante
ricorso a dati statistici e di esperienza concernenti verifiche condotte su esercizi
commerciali analoghi (gr. 6-7 di consumo di caffè per singola somministrazione;
ricarico sul costo del venduto degli altri prodotti commercializzati pari al 93%).

Avverso la sentenza di appello, non notificata, la ditta contribuente ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi, con atto ritualmente notificato alla Agenzia
delle Entrate in data 21.12.2006.
La Agenzia intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso, con i quali la ditta contribuente censura la sentenza di appello per
vizi relativi ad “errores in judicando” (violazione e falsa applicazione : dell’art. 39 Dpr
1
RG n. 537/2007
ric. De Cristofaro c/ Ag. Entrate

Co est.
Stefano dlivien

dichiarava legittimo l’avviso di rettifica parziale del reddito di impresa relativo all’anno

n. 600/73 —primo motivo-; dell’art. 42 Dpr n. 600/73 —secondo motivo-;

dell’art. 39

Dpr n. 600/73 -terzo motivo-), nonché per vizio logico della motivazione (terzo motivo),
possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti concernenti i presupposti ed
limiti normativi in relazione ai quali l’Amministrazione finanziaria può esercitare il
potere di accertamento del reddito con metodo analitico-induttivo.

come è dato desumere dalla esposizione degli argomenti in fatto e diritto a sostegno
degli stessi, la parte ricorrente evidenzia vizi ed incongruità concernenti esclusivamente
l’atto impositivo (criticando gli indici di redditività adottati dall’Ufficio finanziario ed i criteri di
misurazione delle quantità di materia prima impiegata nella somministrazione del prodotto venduto,
deducendo la nullità dell’atto impositivo per carenza del requisito di validità della motivazione),

omettendo del tutto di individuare le argomentazioni in fatto e diritto, oggetto di
specifica censura, poste a fondamento del “decisum” dalla sentenza impugnata, ed
introduce, peraltro, anche questioni (secondo motivo, relativo alla nullità dell’avviso per difetto
del requisito di validità della motivazione ex art. 42 comma 2 e 3 Dpr n. 600/73) che -a quanto è

dato desumere dalla sentenza di appello e dallo stesso ricorso- erano state rigettate dal
Giudice di primo grado (“la Commissione tributaria di P grado di Avelino, nel ritenere
legittimo l’accertamento sotto il profilo formale …”:

ricorso pag. 3) con statuizione non oggetto

di impugnazione incidentale (risulta dalla sentenza della CTR —pag.3- che la ditta contribuente
non era costituita in grado di appello), e sulle quali si è formato pertanto il giudicato interno,

occorre ulteriormente rimarcare la manifesta carenza di autosufficienza del ricorso
interamente fondato sul presupposto indimostrato (non essendo stato trascritto, nè riportato in
riassunto, il contenuto dell’atto impositivo, all’esame del quale la Corte non ha accesso in
considerazione dei limiti propri del sindacato di legittimità avuto riguardo ai vizi) che la

rideterminazione dell’imponibile sia stata effettuata dall’Ufficio mediante applicazione
del metodo analitico-extracontabile (secondo il “nomen juris” utilizzato dal ricorrente)
ovvero con metodo induttivo-puro, come sembrerebbe emergere dalla lettura della
sentenza di merito, dovendo tenersi ben distinta la ipotesi disciplinata dall’art. 39

comma 1, lett. d) da quella invece prevista nel medesimo articolo al comma 2, lett. d)
2
RG n. 537/2007
ric. De Cristofaro c/ Ag. Entrate

est.
Stefano ivieri

Premesso che i motivi primo e secondo debbono ritenersi inammissibili in quanto,

del Dpr n. 600/1973 (in quanto, nel primo caso, l’accertamento analitico-induttivo si riferisce a
singole poste di bilancio e non al reddito globalmente considerato: Corte cass. I sez. 7.2.1992 n.
1382; id. V sez. 1.8.2002 n. 11459 “secondo l’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 28 giugno
2001 n. 8835), nel caso in cui l’amministrazione finanziaria corregga singoli elementi della
dichiarazione dei redditi d’impresa

sulla base di dati forniti dallo stesso contribuente, ricorre la

fattispecie dell’accertamento analitico dall’art. 39, 1^ co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, che non

particolare, il costo del prodotto venduto ed i prezzi di vendita verificati, con il medesimo pervenga
ad altri dati, quali i ricavi, attraverso il ricorso a parametri induttivi (cfr.:Cass. civ., sez. l”, sent.
1 aprile 1994, n. 3206). Ciò è vero sempre che, in tale ipotesi, la rettifica investa singole poste

della contabilità dell’impresa, e non globalmente la stessa in ragione di irregolarità di tale rilievo
da farla ritenere inattendibile nel suo complesso (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 7 febbraio 1992, n.
1382)…”).

In ogni caso ritiene il Collegio che i motivi di ricorso debbono, comunque, ritenersi
anche infondati.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 39 Dpr n. 600/73 per difetto dei presupposti
per procedere ad accertamento com metodo analitico-extracontabile, la tesi secondo cui
la regolare tenuta delle scritture contabili imponeva alla Amministrazione di procedere
esclusivamente con metodo analitico alla rettifica, contrasta con il consolidato principio
di diritto affermato da questa Corte secondo cui nell’esercizio delle competenze di
controllo fiscale ad esso riservate spetta all’Ammistrazione finanziaria il potere di
contestazione non solo delle singole poste contabili esposte quali componenti positivi o
negativi di reddito, ma anche dello stesso risultato complessivo finale indicato quale
base imponibile nella dichiarazione fiscale, le volte in cui la entità dello stesso esprima
un dato incongruo -rispetto alle ordinarie attese di produzione di reddito parametrate ai risultati
medi dichiarati dagli operatori esercenti la medesima attività imprenditoriale-

ovvero

“antieconomico” e macroscopicamente sproprozionato -e dunque inattendibile- rispetto
al tipo di attività economica esercitata dal contribuente (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n.
4554 del 25/2/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 8072 del 2/4/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 26480 del

3
RG n. 537/2007
ric. De Cristofaro c/ Ag. Entrate

C s. est.
Stefano livieri

cessa di essere tale per il fatto che, movendo da specifici elementi quantitativamente certi, quali, in

30/12/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/5/2012; id. V sez. 27.3.2013 n. 7701; id. Sez. 5,
Sentenza n. 14941 del 14/6/2013 ).

In tali casi, pertanto, anche se non ricorrano

irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti
nell’esercizio d’impresa (Corte cass. V sez. 30.7.2002 n. 11240) è consentito all’ufficio
dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni
semplici – purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, ad

con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Corte cass.
n. 7871/2012 cit.).

E’ stato, infatti, ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte che le prescrizioni
dell’art. 75co6 TUIR, nel testo vigente ratione temporis (“Le spese e gli altri componenti
negativi, di cui e’ prescritta la registrazione in apposite scritture contabili, ai fini delle imposte
sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione e’ stata omessa o e’ stata
eseguita irregolarmente,

salvo che si tratti di irregolarita’ meramente formali”), trovano

applicazione esclusivamente nel caso in cui i componenti reddituali attivi e passivi siano
rilevabili dalle scritture contabili, ma non anche nelle ipotesi di omessa dichiarazione del
contribuente, ed a quelle ad essa assimilabili di accertamento di maggiori redditi non
dichiarati (cfr. Corte cass. I sez. 15.11.1994 n. 9581), in cui alla determinazione del reddito
possa pervenirsi soltanto con metodo (analitico-)induttivo.

Orbene la censura si palesa manifestamente apodittica laddove la parte ricorrente:
a) a fronte del dato riportato in sentenza secondo cui i redditi esposti nella dichiarazione
risultavano addirittura inferiori al reddito da lavoro subordinato corrisposto al personale
impiegato nel settore, si limita genericamente ad affermare, senza fornire alcuna
specifica prova decisiva per confutare l’argomento indicato in sentenza, che la
dichiarazione fiscale era “perfettamente in linea con gli attuali studi di settore, all’epoca
parametri” (affermazione peraltro anche equivoca in quanto non chiarisce se la dichiarazione
fosse o meno in linea con i dati parametrici relativi al periodo di imposta dell’anno 1996);

b) si limita ancora a denunciare il carattere meramente congetturale del criterio di
determinazione dei ricavi utilizzato dall’Ufficio, senza tuttavia fornire gli elementi
4
RG n. 537/2007
ric. De Cristofaro c/ Ag. Entrate

C s. est.
ivieri
Stefan

esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico,

ESENTE DA R.EGISTIk+ ,7.1r’

2(r*r.,
AI SENSI DEL
N. 131 TAB. ALL, R. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

indispensabili a criticare il metodo comparativo -desunto dai dati rilevati dalle verifiche
condotte su analoghi esercizi commerciali- adottato dall’Ufficio nella individuazione
della percentuale di ricarico e della quantità di materia prima occorrente per la
preparazione del prodotto venduto (l’assunto -formulato nel ricorso introduttivo- secondo cui
occorrerebbero gr. 8 di caffè per la singola tazzina, tenuto conto dello sfrido e della perdita
fisiologica e di quella dovuta ala messa a regime della macchina, e secondo cui il ricarico sugli altri

consentirebbe ampi margini di guadagno “per essere i prezzi di vendita imposti dai produttori e/o
fornitori”, si esaurisce in una mera allegazione di parte, contrapposta alla diversa soluzione adottata
dalla CTR e, sotto il profilo del vizio logico di motivazione, si palesa priva del requisito di
ammissibilità, difettando del tutto la indicazione delle prove decisive ex art. 360co l n. 5 c.p.c. che i
Giudici di merito avrebbero omesso di valutare od inesattamente ponderato).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non occorredo disporre sulle spese di
lite in difetto di difese svolte dalla Agenzia fiscale intimata.

P.Q.M.

La Corte :
– rigetta il ricorso proposto dalla ditta contribuente.

Così deciso nella camera di consiglio 7.10.2013

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