Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25480 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep.12/12/2016),  n. 25480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3293-2013 proposto da:

GIORDANO GIUSEPPE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA CARRILLO,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

P.V., (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1155/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 12/07/2011, depositata il 30/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Con atto di citazione notificato in data 20.11.03, l’avv. G.G. conveniva in giudizio Vincenzo Pacifici per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per aver svolto prestazioni di assistenza legale in favore della sua dante causa sig.ra L., alla cui morte erano divenuti eredi P.R. e P.V., dei quali solo quest’ultimo non aveva provveduto al pagamento della propria quota.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 613/2006, emessa in data 1.3.2006, accoglieva parzialmente la domanda proposta dall’attore e condannava il convenuto al pagamento del corrispettivo dovuto. L’avv. G. ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentandone l’erroneità.

L’appellato ha resistito alla domanda.

2) La Corte di appello di l’Aquila, con sentenza n. 1155/2044 emessa in data 12.7.2011 e depositata il 30 novembre 2011, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in quanto il thema decidendum della controversia era limitato, nella sostanza, alla liquidazione del compenso dovuto per le prestazioni professionali rese nell’ambito di un giudizio civile avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di comodato, sicchè, nel caso di specie, il procedimento doveva svolgersi secondo il rito camerale previsto dalla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 e deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Da ciò, sempre secondo il giudice di appello, benchè il professionista avesse fatto ricorso al rito ordinario, al provvedimento conclusivo, pur se adottato nella forma di sentenza, doveva riconoscersi natura sostanziale di ordinanza, impugnabile solo con ricorso straordinario in cassazione.

3) Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, notificato il 10 gennaio 2013.

Il resistente non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 323 e 339 c.p.c., e della L. n. 794 del 1942, art. 30 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “l’error in procedendo, e la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente.

3.1) Secondo la tesi del ricorrente, la Corte di appello, nel rilevare che l’oggetto della controversia era limitato al compenso dovuto per le prestazioni giudiziali rese dal professionista, non aveva considerato che il convenuto, nel resistere alla domanda in primo grado, aveva ampliato il thema decidendum, formulando eccezioni d’inammissibilità e infondatezza sul conferimento dell’incarico all’avvocato da parte della defunta mandante.

Nel fare ciò, il giudice era incorso in un errore processuale, che lo aveva portato a qualificare il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado come ordinanza non impugnabile L. n. 794 del 1942, ex art. 30, e, in quanto tale, ricorribile ex art. 111 Cost., anzichè come sentenza appellabile.

Per conseguenza, sull’impugnazione.

3.2) Entrambi i motivi risultano fondati.

Secondo quanto stabilito da una costante giurisprudenza, in tema di compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, il provvedimento con cui il giudice adito, a conclusione di un processo iniziato ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e segg. “non si limiti a decidere sulla controversia tra l’avvocato ed il cliente circa la determinazione della misura degli onorari, ma pronunci anche sui presupposti del diritto al compenso, relativi all’esistenza e alla persistenza del rapporto obbligatorio”, può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello e non invece con il ricorso per cassazione trattandosi di questioni di merito, la cui cognizione non può essere sottratta al doppio grado di giurisdizione (Cass. 21554/2014; 1666/2012; 13640/2010; 960/2009).

Nella comparsa di costituzione del P. (depositata nel 2003), quale risulta dagli atti, il convenuto aveva eccepito l’inammissibilità della pretesa del professionista, per carenza di legittimazione passiva, sul rilievo della particolare coesistenza nel convenuto medesimo del duplice ruolo di erede legittimo della defunta mandante e di soggetto terzo risultato vittorioso nel giudizio esperito nei confronti della mandante medesima.

Il convenuto aveva eccepito inoltre l’inammissibilità della pretesa creditoria per le prestazioni successive alla morte della mandante, stante l’estinzione del mandato conseguente all’evento morte.

Ciò risulta ribadito in conclusionale.

Sulla base degli atti difensivi, risulta quindi che il convenuto non si era limitato a far valere in giudizio questioni attinenti le sole tariffe forensi, ma aveva contestato anche l’esistenza del rapporto obbligatorio.

Per conseguenza, la scelta – compiuta dal Giudice di appello – di assoggettare l’intero procedimento al rito camerale, in quanto il provvedimento conclusivo del giudizio in primo grado pur essendo stato emesso in forma di sentenza avrebbe integrato una sostanziale ordinanza, contrasta con l’eccezione – per la quale si applica il rito ordinario – nella quale l’opponente ha contestato i presupposti stessi del diritto al compenso con ampliamento del thema decidendum.

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, l’adozione da parte del giudice di primo grado di quella determinata forma del provvedimento decisorio (rectius sentenza) risulta, quindi, il frutto di una implicita, ma inequivoca, opzione per il rito ordinario, in considerazione della quale scelta, il provvedimento, ai fini dell’impugnabilità, va considerato formalmente e sostanzialmente un’ordinaria sentenza, come tale appellabile secondo le regole generali (SU Cass. 390/2011).

La Corte di appello avrebbe quindi dovuto comunque decidere sulla impugnazione.

2.2) Le Sezioni Unite, con la sentenza sopra richiamata, hanno inoltre chiarito l’operare del cd. principio di apparenza, in base al quale l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatto in base alla qualificazione data dal giudice, con il provvedimento impugnato, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza.

Al fine di accertare se quella determinata forma del provvedimento decisorio sia stata o meno il risultato di una scelta consapevole, va attribuita decisiva rilevanza alle concrete modalità con le quali si è svolto il procedimento.

Nel caso di specie, il giudizio è stato trattato, nel suo lungo iter, nelle forme di un ordinario procedimento contenzioso civile, secondo prassi del tutto incompatibili con la concentrazione e semplicità di forme caratterizzanti i procedimenti camerali. Pertanto, sulla base delle modalità di gestione del processo, coerentemente alle quali la decisione fu assunta in forma di sentenza, il Giudice di appello, nel pronunciare l’inammissibilità ha erroneamente qualificato l’intero procedimento, ritenendolo assoggettabile a rito camerale, e, di conseguenza, il provvedimento conclusivo dello stesso, incorrendo in un errore processuale.

Tale errore ha determinato l’omessa pronuncia sull’impugnazione, sicchè in esito all’eventuale accoglimento del ricorso la causa va rinviata al Giudice di appello per la relativa pronuncia.

Queste considerazioni, contenute nella relazione preliminare, non sono state contestate dalle parti.

Il Collegio le condivide e fa proprie.

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rimessa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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