Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2548 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22796/2015 proposto da:

C.S., rappresentata e difesa dall’Avv. ANGELO VILLINI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO S.D. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO

GIAMPAOLI;

– controricorrente –

e contro

S.S.A.Z., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2979/2014 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 06/10/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 25 luglio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“In un giudizio di espropriazione di beni indivisi promosso dal Fallimento di S.D. contro C.S., il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 6 ottobre 2014, ha accertato la non comoda divisibilità del bene immobile oggetto della controversia e ne ha disposto la vendita per intero.

La Corte d’appello di Brescia, con ordinanza in data 9 aprile 2015, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., l’appello della C., avendo ritenuto i motivi di gravame privi di una ragionevole probabilità di accoglimento.

Avverso la sentenza del Tribunale, la C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15-18 settembre 2015.

L’intimato Fallimento ha resistito con controricorso.

Il ricorso appare inammissibile per tardività.

Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello.

Nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 10 aprile 2015, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale è stato avviato alla notifica soltanto il 15 settembre 2015, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 10 aprile 2015.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Fallimento controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA