Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2548 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. III, 03/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23635-2009 proposto da:

EULER HERMES SIAC SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro-tempore dott. P.

M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82,

presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BERARDINO LIBONATI giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA BREDA FUCINE SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

(OMISSIS), (patrimonio separato Safim Factor S.p.A. in l.c.a., in

persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante

protempore della Società Ligestra a r.l., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 14-A, presso lo studio dell’avvocato

GAMBINO AGOSTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CAPPONI BRUNO, MOLE’ MARCELLO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15904/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, Terza Sezione civile, emessa il 03/06/2009, depositata il

07/07/2009; R.G.N. 13546/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Scardaccione Vittorio Eduardo che si riporta alla relazione del

Relatore.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata, depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il Consigliere relatore Dott. Adelaide Amendola esaminati gli atti del ricorso per revocazione proposto da Euler Kermes SIAC s.p.a.

avverso la sentenza di questa Corte 3 giugno/7 luglio 2009, n. 15904;

premesso che:

1.1 la sentenza di cui si chiede la revocazione ha rigettato il ricorso proposto da Euler Hermes SIAC Italiana Assicurazione Crediti s.p.a. (di seguito SIAC)r avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 25 settembre 2004 che, non definitivamente pronunciando, in riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato SIAC responsabile per l’inadempimento degli accordi quadro stipulati con SAFIM Factor s.p.a. (ora Nuova Brenda Fucine in l.c.a., patrimonio separato di SAFIM Factor), in relazione a determinati contratti ritenuti inesistenti e a quelli che sarebbero stati ritenuti tali nel prosieguo del giudizio, condannando SIAC al risarcimento dei danni da liquidarsi all’esito dell’espletamento di ulteriori attività processuali;

1.2 la ricorrente lamenta quattro profili di errore revocatorio;

1.2.1 sotto un primo aspetto deduce che la Corte ha fondato la sua decisione sul presupposto che SAFIM FACTOR avesse invocato l’accertamento dell’inadempimento in relazione a tutti i contratti conclusi con SIAC in esecuzione degli accordi quadro del 1987 e del 1989, laddove la verità di tale circostanza era incontrovertibilmente esclusa per essere l’accertamento giudiziale limitato ai soli contratti che avevano formato oggetto di specifica allegazione (rectius, produzione) , con l’atto di citazione. Il punto controverso sul quale non vi sarebbe stata pronuncia è dunque se, con riferimento alla tipologia della domanda proposta da SAFIM FACTOR, l’attore avesse l’onere di allegare sin dall’origine, o quanto meno con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, i titoli posti a fondamento della pretesa, ovvero se era ammissibile l’allegazione e produzione di ulteriori polizze relative a contratti non andati a buon fine, con la memoria ex art. 184 cod. proc. civ.;

1.2.2 sotto altro profilo deduce che la Corte, in relazione alla dedotta estraneità all’oggetto del giudizio di polizze diverse dai modelli 122, 123 e 124, in quanto non rapportabili alla convenzione del maggio 1987, come integrata dalla convenzione del marzo 1989, non solo non avrebbe pronunciato sulla denunciata illegittimità della sentenza per avere riconosciuto la responsabilità di SIAC in relazione a tali polizze, ma avrebbe supposto la verità di un fatto – e cioè l’appartenenza di dette polizze a quelle poste in essere in esecuzione della convenzione – la cui verità risultava incontrovertibilmente esclusa;

1.2.3 sostiene ancora la ricorrente che la sentenza della Suprema Corte n. 15904 del 2009 ha presupposto l’esistenza di un obbligo di SIAC di segnalare alla controparte potenziali clienti nonchè la consapevolezza di SIAC che i clienti segnalati avrebbero posto in essere operazioni fittizie, allo scopo di ottenere illeciti finanziamenti, circostanze la cui verità era invece incontestabilmente esclusa alla luce degli atti e documenti di causa.

Del tutto apoditticamente la Corte, nell’esaminare il motivo di ricorso volto a far valere l’erroneità, in parte qua, della sentenza della Curia territoriale, si sarebbe limitata a richiamare le osservazioni svolte in relazione ai precedenti motivi;

1.2.4 deduce infine l’esponente che la decisione della Suprema Corte, laddove argomenta che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico (…), esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, sarebbe fondata sulla supposizione di un fatto – e cioè che il consulente tecnico d’ufficio avesse svolto accertamenti e valutazioni tecniche – ovvero sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto – che il medesimo consulente fosse state chiamato a svolgere accertamenti e valutazioni di natura giuridica – la cui verità era incontestabilmente esclusa, essendo stato rimesso all’ausiliario di stabilire quali tra le cessioni di credito stipulate erano prive di un rapporto negoziale sottostante e quali invece, trovavano causa in reali titoli contrattuali ed erano rimaste inadempiute e cioè un tipo di apprezzamento spettante esclusivamente al giudice;

tanto premesso, osserva:

2.1 l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. – deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; deve infine presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività (confr.

Cass. civ. 3, ord. 28 febbraio 2007, n. 4640);

2.2 applicati al caso di specie, i principi sopra indicati inducono a ritenere che il ricorso sia inidoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità sotto plurimi profili;

2.2.1 per il vero, mentre gli aspetti di inammissibilità derivanti dal fatto che il ricorso sembra volto a veicolare la sola domanda di revocazione, e quindi a provocare la fase rescindente, ma non quella rescissoria del giudizio, sono superabili alla luce del tenore delle argomentazioni svolte a sostegno dei vari mezzi, chiaramente sollecitative di una decisione sull’originario ricorso (confr. Cass. civ. 14 novembre 2006, n. 24203), tutti i pretesi errori revocatori prospettati attengono, in realtà, a questioni sulle quali la Corte si è già pronunciata;

2.2.2 valga considerare al riguardo che punto controverso è quello che ha costituito materia di valutazione e di apprezzamento delle risultanze processuali, e cioè di procedimenti cognitivi che, perciò stesso, precludono la configurabilità di un errore di fatto (confr. Cass. civ. 4 aprile 2006, n. 7812);

nella fattispecie la pretesa estraneità all’oggetto del giudizio delle operazioni non indicate nell’atto introduttivo, ma solo nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ. nonchè di quelle relative a polizze diverse dai modelli 122, 123 e 124, è stata specificamente valutata dal collegio, in quanto svolta nel primo, nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, di talchè il vizio denunciato investe direttamente la formulazione del giudizio espresso, in parte qua, dal giudice di legittimità;

analogamente, le ragioni dell’affermata responsabilità di SIAC, e i rilievi critici prospettati dal ricorrente, sono stati oggetto di scrutinio nell’esame del quarto motivo; la circostanza che la valutazione formulata al riguardo dal giudice di merito sia stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità integra un apprezzamento delle risultanze processuali non attaccabile col mezzo della revocazione;

infine, l’errore revocatorio concernente le indagini demandate al consulente tecnico si risolve nella denuncia di pretese insufficienze motivazionali della sentenza revocanda, avendo la Corte escluso la sussistenza delle violazioni di legge e dei vizi denunciati nel sesto motivo di ricorso, anche con riguardo alla impropria devoluzione all’ausiliario della soluzione di questioni giuridiche che andavano invece rimesse alla valutazione del decidente: ed è a dir poco ovvio che l’esaustività o meno delle argomentazioni svolte sul punto dal giudice di legittimità non possono mai integrare un errore di fatto revocatorio”.

Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, che pertanto fa proprie, tanto più che le repliche alla stessa contenute nelle memorie hinc et inde depositate, e soprattutto i rilievi critici formulati da Euler Hermes SIAC s.p.a., non inducono a un superamento di quelle considerazioni.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La ricorrente rifonderà alla controparte le spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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