Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2548 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.T., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. CANDIANO Mario,

elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Giuseppe Picone in

Roma, Viale Parioli, n. 50;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari depositato il 28

dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 23 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” B.T. ha proposto ricorso per cassazione il 9 luglio 2007 sulla base di due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Bari, depositato il 28 dicembre 2006, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri veniva condannata al pagamento ex L. n. 89 del 2001 di un indennizzo di Euro 1.200,00 per l’eccessivo protrarsi di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti in materia pensionistica, compensate le spese.

La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

La Corte d’appello ha accolto la domanda nella misura sopra indicata avendo accertato una irragionevole durata di anni uno e mesi sette, dopo aver fissato in tre anni il periodo di durata ragionevole. In ordine al quantum dell’indennizzo, la medesima Corte ha ritenuto di allontanarsi dal parametro minimo di Euro 1.200,00 per anno di ritardo, tenuto conto della modesta entità della posta in gioco.

Il primo motivo appare, in parte, manifestamente fondato.

La Corte territoriale, infatti, nel discostarsi dai parametri di liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha valutato esclusivamente l’entità della posta in gioco, senza tenere conto nè della natura della posta in gioco stessa (materia pensionistica) nè delle condizioni socio-economiche della parte richiedente (Cass., Sez. 1^, 8 novembre 2005, n. 21597).

Appare invece manifestamente infondata la censura, articolata con il medesimo mezzo, afferente alla necessità di liquidare l’indennizzo con riferimento alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale (Cass., Sez. 1^, 13 aprile 2006, n. 8714; Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).

Il secondo motivo, attinente alle spese, resta assorbito”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio soltanto in parte;

che, infatti, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, va data continuità al principio recentemente affermato da Cass., Sez. 1^, 8 luglio 2009, n. 16086, secondo cui “in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito. Pertanto, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata”;

che, tenuto conto di tale indirizzo giurisprudenziale, l’importo liquidato – euro 1.200 a fronte di un ritardi di un anno e sette mesi – appare conforme ai parametri liquidatori individuati da questa Corte di legittimità;

che il secondo motivo, attinente alla pronuncia di compensazione delle spese, è inammissibile per genericità del quesito, con esso chiedendosi se “la Corte territoriale può emettere un provvedimento in violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per mancata condanna alle spese con motivazione insufficiente e inadeguata”;

che, invero, la formulazione del quesito prevista dall’art. 366 bis cod. proc. civ., postula l’enunciazione, ad opera del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo (Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2007, n. 14682) ,’ il che nella specie non è avvenuto;

che il ricorso va di conseguenza rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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