Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2548 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2548 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 3647-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ POLISPORTIVA PALERMO C.F.00423550821, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO CALI’;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2678/30/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata l’ 11/07/2016;

Data pubblicazione: 01/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,

me modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della
CTR-Sicilia che ha parzialmente annullato l’avviso di accertamento
emesso, per l’anno d’imposta 2008, a carico dalla Società Polisportiva
Palermo (IVA; IRES; IRAP).
2. La ricorrente, con unico motivo articolato in tre censure, denuncia
violazione di norme di diritto sostanziali (artt. 19 e 45 t.u.i.r.; art. 2697
cod. civ.) e vizio motivazione in punto di recupero di costi non inerenti, laddove in sentenza: a) si afferma la deducibilità dei costi fatturati
sulla scorta del mero riscontro documentale, senza che fosse necessaria
la precisa indicazione del fruitore del servizio; b) si riconosce la deducibilità di costi per prestazioni di servizi contabilizzati nel 2008 ma di
competenza del 2007, ove erano stati registrati in bilancio “come fatture a

ricevere”; c) si sostiene, riguardo all’omesso ribaltamento di costi verso
la S.r.l. Polisportiva Palermo (circa l’asserito utilizzo promiscuo di
strutture), il difetto di prova in giudizio e di obiettivi riscontri nel
p.v.c..
2.1 La prima censura è fondata, poiché, in tema d’imposte, l’incertezza
della fattura fa ne venir meno la presunzione di veridicità di quanto in
essa enunciato, per cui l’Amministrazione finanziaria può contestare le
operazioni e ritenere indeducibili i costi (Cass., Se. 5, Sentenza n. 21446
Ric. 2017 n. 03647 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (co-

del 10/10/2014, Rv. 632508

01). Inoltre, la semplice produzione di

documenti di spesa non prova, di per sé, la sussistenza del requisito
della inerenza all’attività di impresa. A tal riguardo, infatti, perché un
costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non
solo è necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre altresì che ne

sce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata riconosciuta e contabilizzata, atteso
che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa
ricavarsi, oltre che l’importo, la ragione della stessa (Cass., Se. 6

5,

Ordinanza n. 11241 del 09 / 05 12017, Rv. 644257 01).

2.2 La seconda censura è fondata, perché le regole sull’imputazione
temporale dei componenti del reddito sono tassative e inderogabili,
non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente negativo del reddito a un esercizio diverso da

z

quello individuato dalla legge come “esercizio di competen a”. I costi dei
servizi, infatti, sono deducibili nell’esercizio in cui la prestazione viene
ultimata, a prescindere dal momento in cui viene emessa la fattura ed
effettuato il pagamento (Cass., Se 5, Senteika n. 9068 del 06 / 05 12015,

in motiwkione ,f1 e giur. ivi cit.).
2.3 La terza censura è inammissibile, perché essa, oltre a essere diluita
senza costrutto logico M diversi punti del ricorso, non coglie affatto il
nucleo centrale della ratio decidendi, rappresentata dalla mancanza di
prova circa i rapporti intercorrenti tra la contribuente e la diversa Poli-

(Cass., Se. 6-5, Ordinarka n. 9752 del

sportiva Palermo S.r.l.

18104 / 2017, Rv. 643802 — 01; Se. 6-3, Ordinanza n. 19989 del
10/0812017, RA 645361

01) e, inoltre, non riporta – né altrimenti lo-

Ric. 2017 n. 03647 sez. MT – ud. 10-01-2018
-3-

sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferi-

calizza nell’incarto processuale – i passi degli atti fiscali che sarebbero
stati male interpretati o trascurati dal giudice d’appello (Cass., Se. 5,

Sentenza n. 9536 del 1910412013, RIJ. 626383 — 01; Se. 5 -, Ordinanza n.
16147 del 28/ 06/ 2017, Rv. 644703 — 01; Sez. U, Sentenza n. 22726 del
03111/ 2011,Rv. 619317-01).

cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, al giudice competente.

P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte; rinvia la causa
alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

3. Una volta accolto parzialmente il ricorso, la sentenza d’appello va

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