Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25479 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.26/10/2017),  n. 25479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16675-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 668/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2012 R.G.N. 10269/06.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 19.4.2012, dichiarava nulla, per difetto di prova circa l’esistenza della causale e del nesso tra essa e l’assunzione de qua, l’apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane e la M., D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, l’8.10.2002 (“per sostenere il servizio di sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio, 17 aprile e 30 luglio e 18 settembre 2002, che prevedono il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società”), dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato da tale data, con condanna di Poste al risarcimento del danno, pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione L. n. 183 del 2010, ex art. 32. Che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Poste, affidato a cinque motivi, mentre la M. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la società la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372,1175,1375,2697,1427 e 1431 c.c., nonchè dell’art. 100 c.p.c., lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, pur a fronte del notevole lasso di tempo intercorso dalla cessazione di fatto del rapporto (tre anni) al primo atto di costituzione in mora accipiendi.

Che il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. da ultimo Cass. n. 14422/2015, Cass. 9 aprile 2015 n. 7156; Cass. 12 gennaio 2015 n. 231) che, ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, o il semplice ritardo nell’esercizio dei suoi diritti, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze non adeguatamente evidenziate dalla ricorrente.

Che con secondo motivo la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 e dell’art. 25 del c.c.n.l. 2001, lamentando che la sentenza impugnata aveva risolto la controversia in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, e non già in base a quella di cui all’art. 25 del citato c.c.n.l. Che il motivo è infondato, essendo l’efficacia del c.c.n.l. 2001 limitata al 31.12.01 (cfr. ex aliis, Cass. n. 16424/10), sicchè il contratto de quo non poteva che essere disciplinato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, non potendo le parti stabilire la disciplina legale (peraltro in materia di lavoro, inderogabile ed inoltre, nella specie, richiamando una disciplina contrattuale, quella di cui all’art. 25 del c.c.n.l. 2001, scaduto il 31.12.01 e non più vigente) applicabile al rapporto; per il resto questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (cfr. da ultimo Cass. n. 20604/12). La società non specifica perchè la causale di assunzione sarebbe specifica ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e provata, dolendosi solo della mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 25 del c.c.n.l. 2001.

Che la società si duole inoltre della mancata ammissione della prova per testi e della ritenuta mancanza di specificità della clausola di assunzione, ma al riguardo, anche a voler prescindere dalla mancata specificazione della prova richiesta e della sua ritualità, deve decisivamente osservarsi che la corte di merito ha incontestatamente evidenziato che l’assunzione a termine de qua venne disposta per sostenere le esigenze del servizio sportelleria, mentre la società, anche sotto il profilo istruttorio, aveva fatto riferimento in sede di appello solo al servizio recapito.

Che non essendovi alcuna doglianza in ordine alle conseguenze patrimoniali derivanti dall’accertata illegittimità del contratto a termine in questione, il ricorso deve in definitiva respingersi; l’assenza di attività difensiva dell’intimata esime il Collegio da pronunce sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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