Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25479 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. un., 21/09/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 21/09/2021), n.25479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Presidente di sez. –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13951-2020 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato FORTUNATO FRANCESCO

MIRIGLIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO PUGLIESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona

dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrenti –

nonché contro

ERRECI SICUREZZA S.R.L.;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3377/2020 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, il quale chiede alla Corte di

Cassazione il rigetto del ricorso con l’affermazione della

giurisdizione del giudice amministrativo, del TAR del Lazio al quale

la causa va rimessa.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Erreci Sicurezza s.r.l., soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico, impugnò, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, datato 6 marzo 2020, recante attuazione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 36, comma 3, convertito con modifiche nella L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Tale provvedimento prevedeva le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione, mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 6, commi 13 e ss. e gli incentivi previsti dai vari decreti ministeriali (conti energia) possono, avvalendosi della speciale facoltà introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l’importo dedotto dalle rispettive basi imponibili, in applicazione della suddetta agevolazione fiscalg, conservando in questo modo gli incentivi già erogati in forza dei cc.dd “conti energia”.

La Società, oltre a chiedere l’annullamento del provvedimento perché illegittimo, ha, anche, proposto azione di accertamento del proprio diritto a cumulare le tariffe e la deduzione fiscale sopra indicata. Conseguentemente ha chiesto la declaratoria del diritto di mantenere gli incentivi percepiti anche in caso di mancato rispetto della scadenza per la presentazione della comunicazione prevista dal D.L. n. 124 del 2019, art. 36, comma 2, e per il pagamento dell’imposta dovuta sulla somma anteriormente dedotta dalla base imponibile.

Nelle more della trattazione in camera di consiglio, il Gestore dei Servizi Energetici -G.S.E. S.p.A. ha proposto il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo affermarsi la giurisdizione del Giudice tributario.

L’Agenzia delle entrate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio del Mare, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, resistono con unico controricorso.

Erreci Sicurezza s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, ha chiesto il rigetto del ricorso con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Gestore dei Servizi Energetici- GSE S.p.A. – premesso e ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva, già dedotto innanzi al Giudice amministrativo, non essendo l’autore dell’atto impugnato che, anche ove annullato, non produrrebbe alcun effetto nella sua sfera giuridica, avendo quale unica conseguenza quella di impedire agli operatori interessati di esercitare la facoltà di cui al citato D.L. n. 124 del 2019, art. 36 – rileva come l’atto impugnato sia stato emesso dall’Agenzia delle entrate ed abbia quale unico oggetto imposte e, precisamente, l’IRES.

Da ciò la conseguenza, secondo la prospettazione difensiva, che la controversia, di natura esclusivamente tributaria, non apparterrebbe alla giurisdizione del Giudice amministrativo in mancanza di un atto, di una condotta della P.A. o dell’esercizio di un potere amministrativo che tale giurisdizione integri ai sensi dell’art. 7 o dell’art. 133 c.p.a., non vertendosi in materia di produzione di energia.

Il ricorso va rigettato con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

La ricorrente (Erreci Sicurezza s.r.l.) nella controversia oggetto di giudizio, come sopra meglio specificato, oltre ad impugnare, innanzi al Giudice amministrativo, il provvedimento su indicato, chiedendone l’annullamento, perché a suo dire illegittimo, ha, altresì, chiesto di accertare il suo diritto a cumulare le tariffe incentivanti e la deduzione fiscale di cui sopra.

Così individuata l’azione esperita, va rilevato che il provvedimento impugnato, emesso dal Direttore dell’Agenzia delle entrate (con cui, per come si è detto, vengono fissate le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale di cui alla L. 388 del 2000, art. 6, commi 13 e ss., e gli incentivi previsti dai Dd.Mm. del 2011, possono avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 36) si configura come atto, tipicamente amministrativo, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, ovvero del D.L. n. 124 del 2019, art. 36 che, pure, la ricorrente ha chiesto, in via cautelare, al Giudice amministrativo di sospendere.

La norma, lungi dal definire i giudizi in corso per il riconoscimento del diritto a conservare le tariffe incentivanti erogate in applicazione dei cd. “conti energia”, sebbene si sia beneficiato dell’agevolazione fiscale di cui alla L. n. 388 del 2000, si limita ad offrire una soluzione, non imposta ex lege ma rimessa alla libera scelta del privato, con cui mantenere le predette tariffe incentivanti, sottraendosi a eventuali procedure di recupero del GSE, attraverso l’assoggettamento alle imposte dirette.

In tale ambito, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, come già detto, si limita a regolare gli aspetti pratici dell’attuazione del meccanismo previsto per legge.

Si tratta, quindi, di atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale (e alle ulteriori azioni di accertamento esperite dalla Erreci Sicurezza s.r.l.) appare evidente l’estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria, secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. 7664 del 18 aprile 2016 con ulteriori richiami) dalla quale è dato evincere che nessuna disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 attribuisce alle Commissioni tributarie un potere direttamente incisivo degli atti generali, in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costituzionalmente riservata agli organi della giustizia amministrativa.

Come già statuito da Cass.Sez.0 n. 21545 del 2017, cui si ritiene dare continuità, da ciò deriva, in primo luogo, che la mancanza, nella specie, di un atto impositivo individualizzato (in senso lato, cioè ricompreso nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 del soggetto ad interpretazione estensiva) esclude in radice la giurisdizione del giudice tributario, sia perché, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, l’impugnazione diretta ed esclusiva di un atto amministrativo generale va esperita non davanti a detto giudice, ma “nella diversa sede competente” (“Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”), sia perché non è proponibile al giudice tributario una domanda di accertamento negativo della debenza di un tributo (domanda peraltro non proposta, visto il tenore del ricorso introduttivo), data la natura essenzialmente impugnatoria dell’azione davanti a tale giudice (ex per multis, Cass. n. 9181 del 2003, n. 22015 del 2006; Cass., Sezioni Unite n. 24011 del 2007; Cass. n. 3918 del 2008).

Risolvendosi, in definitiva, la controversia nella pretesa a mantenere, mediante l’impugnazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il cumulo dei diversi sistemi incentivanti, va, di contro, affermata, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo D.Lgs. n. 104 del 2010, ex art. 133, comma 1, lett. o come, peraltro, già statuito da queste Sezioni Unite, con riguardo a controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata ammissione ai benefici della tariffa incentivante l’attivazione di un impianto fotovoltaico (Cass. Sez U. n. 28057 del 2.10.2018 richiamata, di recente, da Cass.Sez.Un. 29825 del 30.12.2020, sempre in tema di esclusione dai benefici).

In conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo, T.A.R. per il Lazio, innanzi al quale vanno rimesse le parti anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, innanzi al quale rimette le parti anche per il regolamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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