Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25478 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22047/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

GARDINO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TAVERNA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA

STEFANINI giusta procura speciale a margine del ricorso e

controricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4387/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 26/05/2014 e depositata il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Anna Stefanini, per la controricorrente e ricorrente

incidentale, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti della Gardino srl, già Gardino Successori della Ditta D. Cravanzola srl, che resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale condizionato, illustrati da successiva memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4387/06/14, depositata li luglio 2014, che ha annullato gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2003, avuto riguardo all’omessa indicazione di ricavi ai fini Ires, confermando invece le violazioni degli obblighi Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 8 e 38 quater (ad eccezione di una fattura) in relazione all’ emissione da parte della contribuente di fatture mancanti delle bollette doganali di esportazione, ovvero del visto doganale sull’originale.

La CTR, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che la procedura utilizzata dall’Agenzia per la determinazione della percentuale di ricarico ai fini della ricostruzione del reddito della società non fosse corretta, in considerazione del listino prezzi utilizzato (relativo all’anno 2007, a fronte di accertamenti relativi all’ anno 2003) e della estrema varietà dei modelli di orologi venduti, che non era stata adeguatamente considerata dall’Agenzia.

Affermava invece la correttezza dei rilievi dell’Ufficio in merito alla violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 38 quater, risultando dalla documentazione prodotta l’inosservanza dei relativi adempimenti, con la sola eccezione della fattura (OMISSIS) per un importo di 93.595,00 curo.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), deducendo la nullità statuizione della CTR che, nel rilevare l’inadeguatezza del metodo di determinazione della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, ha annullato tout court i recuperi a tassazione, omettendo di individuare il calcolo corretto.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame di un fato decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto la sentenza impugnata, nel disattendere, implicitamente, il potere dell’Ufficio di procedere ad accertamento induttivo, ha omesso di esaminare la sussistenza del presupposto per procedere, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, ad accertamento induttivo.

Le censure che, in quanto connesse, vanno unitariamente esaminate, appaiono fondate.

La CTR ha infatti omesso di esaminare gli elementi indicati dall’Ufficio per fondare l’accertamento induttivo a carico della contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), costituiti non soltanto dal mero scostamento rispetto allo studio di settore, ma anche dalla rilevante discordanza della percentuale di ricarico applicata dalla contribuente in successiva annualità (anno 2007), quasi doppia rispetto a quella relativa all’anno oggetto di accertamento, dalla descrizione del tutto generica della merce venduta contenuta nelle fatture, senza indicazione dello specifico modello di orologio a fonte di una rilevante divergenza di prezzo dei diversi modelli venduti, nonchè nell’indicazione pure generica delle rimanenze iniziali e finali.

Tale omessa valutazione risulta decisiva ai fini della decisione, atteso che da essa dipende la legittimità della ricostruzione su base induttiva dei ricavi della contribuente, con superamento del dato formale desumibile dalle risultanze delle scritture contabili, seppur la relativa determinazione della CTR possa discostarsi, avuto riguardo alla percentuale di ricarico applicabile, da quella applicata dall’ufficio.

Con il terzo motivo si denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente con riferimento alla statuizione con la quale la CFR afferma, apoditticamente, di escludere la legittimità dell’accertamento in relazione alla fattura (OMISSIS).

La censura appare fondata.

Non risultano infatti indicate, neppure in modo generico, la ragioni della decisione, onde la statuizione risulta disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la contribuente denunzia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 38 quater, lamentando che la CTR abbia confermato la legittimità dei recuperi Iva (con esclusione di una fattura) in quanto le fatture erano state prodotte in copia.

Ti motivo è inammissibile per carenza di decisività, in quanto esso non censura la ratio decidendi della statuizione impugnata.

La CTR ha infatti confermato i rilievi dell’ufficio, avuto riguardo non già al fatto che le fatture fossero state prodotte soltanto in copia, ma alla mancanza delle bollette doganali di esportazione o del visto doganale sull’originale, in violazione appunto alle disposizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 38 quater.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia.

Rigetta il ricorso incidentale condizionato della contribuente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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