Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25478 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12329-2019 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASAL GIULIANI

46, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CALIO’, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso

lo studio dell’avvocato DARIO SPERTINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

C.F., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, MINISTERO

DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2025/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.F. convenne in giudizio F.B. e la UGF Assicurazione s.p.a. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni per un importo pari a Euro 17.153,32.

In particolare, espose C. che mentre era alla guida di un veicolo, di proprietà del Ministero dell’Interno, era stato investito dall’autovettura guidata da Y.Z., di proprietà del convenuto, che secondo l’attore non si era fermata allo stop.

Il F. costituitosi propose domanda riconvenzionale chiedendo di chiamare in causa la Fondiaria-Sai per il risarcimento dei danni a sua volta subiti, nonchè il Ministero dell’Interno. I terzi chiamati rimasero contumaci.

Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n. 65/2015, accolse la domanda attorea, condannando in solido F., Unipol Ass.ni, il Ministero dell’Interno e la Fondiaria-Sai al risarcimento in favore dell’attore di una somma pari a Euro 14.348,67.

2. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 2025/2018, pubblicata il 04/12/2018, ha rigettato l’appello avverso la sentenza di prime cure proposto dal F. che chiedeva il rigetto della domanda proposta da C.F. e la condanna di controparte al risarcimento del danno.

In particolare, parte appellante lamentava l’omessa considerazione, da parte del Giudice di prime cure, della sentenza 653/12 che aveva annullato i rilievi effettuati dai Carabinieri. Il giudice di merito ha ritenuto non assolto l’onere probatorio che gravava sull’appellante, il quale non ha prodotto nella fase di giudizio la documentazione necessaria per verificare la fondatezza dei motivi d’appello.

3. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione F.B.. Fondiaria – Sai resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e del principio di non contestazione, dell’art. 191 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. I documenti richiesti dal tribunale, in particolare la ctu di parte e i rilievi dei carabinieri, sarebbero fatti non contestati e non sarebbero documenti posti alla base delle eccezioni di parte appellante.

Il motivo è inammissibile, in quanto cela una richiesta di rivalutazione dei fatti oggetto di causa.

Come correttamente affermato dal Tribunale, l’appellante ha l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame a prescindere dalla parte che ha rivestito nel giudizio antecedente. Nel caso di specie, il F.B. si è lamentato, dinanzi giudice di seconde cure, della erronea valutazione di alcuni documenti prodotti da controparte ma non depositati in appello.

Di conseguenza, avrebbe dovuto produrre tali documenti in sede di gravame, così come enunciato da questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 3033/2013, secondo cui “E’ onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, al fine di dimostrare l’ingiustizia o l’invalidità della sentenza impugnata, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà di cui all’art. 76 disp. att. c.p.c. di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchè questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello”.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”.

Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe condannato tutte le parti convenute in solido nonostante l’attore avesse limitato la propria domanda alla condanna della sola compagnia assicurativa UGF. Nonostante la presenza di tale violazione, il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato sul punto, cadendo dunque in errore.

Il motivo è fondato.

Nella sentenza impugnata, a pag. 2, il ricorrente come riportato dallo stesso giudice deduceva nell’atto di appello che la sentenza di primo grado era affetta da ultrapetizione per avere il giudice condannato anche l’odierno ricorrente nonostante fosse stata chiesta la condanna del solo assicuratore. Su tale motivo il giudice del merito ha omesso di pronunciarsi. Nè si può considerare pronuncia implicita perchè a pag. 3 della sentenza si afferma che il riesame della ricostruzione dei fatti non si è potuta effettuare perchè non era stata prodotta la documentazione necessaria a consentire al giudice l’esame per la verifica della fondatezza dei motivi di gravame. Ma nulla dice sull’ultrapetizione.

Pertanto correttamente il ricorrente, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (risultano depositati tutti gli atti necessari), denuncia ex art. 112 c.p.c. che il giudice ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello.

5. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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