Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25477 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 768-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI

GIUSEPPE FARAVELLI 22 presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

F.M., C.F. (OMISSIS), P.G.;

– intimati –

Nonchè da:

F.M., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPA CANNIZZARO e MARIA

ANTONIETTA SACCO giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI

GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

è contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9658/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/12/2010, R. G. N. 7246/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 24.11/22.12.2010 (nr. 9658/2010) la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede (del 21-24 aprile 2008), che aveva respinto la domanda proposta da F.M. e P.G. nei confronti di POSTE ITALIANE spa e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato stipulati tra le parti di causa (per la F. dal 6.10.2003 al 15.1.2004, per il P. dal 2.10.2003 al 15.1.2004) ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento/trasporto presso Polo Corrispondenza Sicilia – CMP di Catania assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro” e condannato POSTE ITALIANE spa al risarcimento del danno;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società POSTE ITALIANE spa, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese MANUELA F. con controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in due motivi, cui POSTE ITALIANE ha resistito con controricorso;

che GIUSEPPE P. è rimasto intimato;

che POSTE ITALIANE ha depositato atto di rinunzia al ricorso proposto nei confronti di F.M., allegando copia della conciliazione sottoscritta con la lavoratrice in sede sindacale.

Diritto

CONSIDERATO

che la società POSTE ITALIANE ha impugnato la sentenza deducendo:

– con il primo motivo di ricorso: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, e art. 2697 c.c.; ha censurato la sentenza per avere ritenuto la genericità della causale del termine formalizzata nei contratti di lavoro;

– con il secondo motivo: insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, per avere la Corte di merito affermato la mancanza di prova della causale sostitutiva laddove essa società aveva prodotto in allegato alla memoria di costituzione del primo grado (doc. 6) un prospetto relativo al numero dei giorni di assenza dei dipendenti di ruolo ed al numero delle giornate lavorate dai dipendenti a termine presso il CMP di Catania nel periodo di causa (ottobre 2003-gennaio 2004), dal quale risultava che i giorni di assenza dal servizio del personale stabile erano di gran lunga superiori al numero delle giornate lavorate dai dipendenti a termine;

con il terzo motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 per avere la Corte di merito affermato la inapplicabilità della norma, pur invocata dalla difesa, ai giudizi pendenti in grado di appello;

che la controricorrente F.M. ha dedotto:

– con il primo motivo del ricorso incidentale: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1217,1218,1219,1223 e 1227 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c. nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice dell’appello limitato la condanna risarcitoria alle retribuzioni maturate nei tre anni successivi alla costituzione in mora del datore di lavoro;

– con il secondo motivo del ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla pronunzia di parziale compensazione (nella misura del 50%) delle spese dei due gradi di giudizio;

che ritiene il collegio si debba dichiarare la estinzione del giudizio quanto al ricorso principale e la cessazione della materia del contendere sul ricorso incidentale nei rapporti tra POSTE ITALIANE spa e F.M., a seguito della rituale rinunzia al ricorso di POSTE ITALIANE spa – giusta atto del 22.5.2013 notificato alla controparte in data 6.6.201 – nonchè in ragione della conciliazione sindacale sottoscritta dalle parti di causa in data 24.10.2012, avente ad oggetto (anche) l’attuale contenzioso;

che deve essere accolto il ricorso proposto da Poste Italiane nei confronti di P.G.;

che, infatti, il primo motivo è fondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui nelle situazioni aziendali complesse – in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta – l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (l’ambito territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (ex plurimis: 25/02/2016, n. 3719; Cass. 17-12012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 305-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).

In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-52011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).

La Corte territoriale, pur richiamando il suddetto principio di diritto, lo ha falsamente applicato giacchè ha ritenuto necessaria la indicazione nel contratto di elementi quali le ragioni della assenza dei dipendenti in organico, il numero dei dipendenti da sostituire nell’unità organizzativa di assegnazione del lavoratore, le precise mansioni di smistamento o piuttosto di trasporto dei dipendenti sostituiti laddove il criterio elastico ben può essere riferito ad un ambito territoriale più vasto dell’ufficio di assegnazione del dipendente a termine ed ad una funzione produttiva piuttosto che alle mansioni di un singolo dipendente in organico. Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso;

che pertanto quanto alla posizione di P.G. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e gli atti rinviati alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio sui fatti di causa in applicazione del principio di diritto sopra esposto;

che le spese vanno compensate nei rapporti con F.M., tenuto conto dei contenuti della conciliazione in sede sindacale e si rimettono al giudice del rinvio quanto alla posizione di P.G..

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio sul ricorso principale e cessata la materia del contendere sul ricorso incidentale quanto alla posizione di F.M..

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri quanto alla posizione di P.G.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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