Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25477 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11948-2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIO MANFREDI

FRATTARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCA ROCCHI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio

dell’avvocato PATRIZIA GIUFFRE’, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO SPORTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7887/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2006 G.M. convenne in giudizio il Comune di Roma Capitale al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito alla caduta dal proprio scooter a causa di una buca, sulla strada, coperta da acqua piovana, non visibile e non segnalata.

Si costituì il Comune, negando la propria responsabilità e eccependo il difetto di legittimazione passiva, trovandosi la buca in questione in una strada privata, di cui non ne era nemmeno custode.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11281/2013, rigettò la domanda attorea. Il giudice di merito ritenne non provato l’obbligo di custodia e quindi di manutenzione sulla strada in questione in capo al Comune di Roma.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7887, dell’H dicembre 2018, ha rigettato l’appello avverso la pronuncia di prime cure avanzato da G.M..

La Corte ha ritenuto non provata la destinazione a uso pubblico della strada in cui si è verificato l’incidente, onere gravante sull’appellante. Difatti solo la dimostrazione di tale destinazione avrebbe comportato un obbligo in capo al Comune di manutenzione sulla strada vicinale.

3. Avverso la suddetta pronuncia G.M. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. Roma Capitale resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudi7io ex art. 360 c.p.c., n. 5. Si duole della mancata considerazione, da parte della Corte d’appello, dell’esercizio di specifici poteri da parte di Roma Capitale sulla strada in questione, apponendovi segnaletica stradale e compiendo altri interventi, che dimostrerebbero la responsabilità, in capo al Comune, della sicurezza e vigilanza della strada.

Il motivo è inammissibile.

Invero il ricorrente invoca una rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori non suscettibili di essere oggetto di esame in questa sede. Al giudice di legittimità spetta esclusivamente il controllo sulla correttezza giuridica e logica delle argomentazioni adottate dai giudici di merito, senza poter varcare tale limite.

La Corte ha adeguatamente valutato gli elementi probatori disponibili, ritenendo però non provata la destinazione pubblica della strada in oggetto, e pertanto ha escluso un obbligo di manutenzione in capo al Comune di Roma, tramite una motivazione, sia da un punto di vista giuridico che logico, scevro di vizi e pertanto non sindacabile.

5. Le spese seguono la soccombenza.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente a130 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.300 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA