Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25476 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui distinti ricorsi, entrambi recanti il n. 29755/2017 r.g. proposti

da:

G.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), B.G. (cod.

fisc. (OMISSIS)), A.G. (cod. fisc. (OMISSIS)) e

F.S. (cod. fisc. (OMISSIS)), tutti rappresentati e difesi, giusta

procure speciali apposte in calce al ricorso, dagli Avvocati Massimo

Francesco Dotto e Leonarda Siliato, presso il cui studio

elettivamente domiciliano in Roma, alla via Agostino Depretis n. 86;

– ricorrenti –

e

P.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Achille Carone Fabiani, presso il cui studio elettivamente domicilia

in Roma, alla via Monginevra n. 9.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) A R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

suo curatore, Avv. M.S., rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce a ciascun controricorso,

dall’Avvocato Roberto Maggiore, con il quale elettivamente domicilia

in Roma, alla via Bertolone n. 26/B, presso lo studio dell’Avvocato

Stefano Sablone;

– controricorrente –

e

C.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), PE.RO. (cod. fisc.

(OMISSIS)), in proprio e quale curatore speciale della minore

Pa.Lu., erede di Z.M., a sua volta erede di

Z.G.; PU.PA.ST. (cod. fisc. (OMISSIS));

BO.SE. (cod. fisc. (OMISSIS)); D.C.E. (cod. fisc.

(OMISSIS)); CU.GU. (cod. fisc. (OMISSIS)); C.M.

(cod. fisc. (OMISSIS)); P.G. (cod. fisc. (OMISSIS));

S.S. (cod. fisc. (OMISSIS)); GR.MA.;

V.M..

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata in

data 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione del 10 settembre 2001, il fallimento della (OMISSIS) a r.l., dichiarato con sentenza del 16 luglio 1996, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, gli ultimi amministratori ed i componenti dell’ultimo collegio sindacale della menzionata società al fine di sentirne dichiarare, ex artt. 2392,2394,1713,2403,2407,2043 e 2516 c.c., nonchè L. Fall., art. 146, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per violazione dei doveri legati alle cariche da ciascuno ricoperte, con conseguente condanna al risarcimento dei danni ed alla reintegrazione del patrimonio sociale nella misura di Lire 11.000.000.000, o di quel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi. La curatela giustificò la sua azione asserendo di aver individuato una serie di illeciti (ingiustificate sottrazioni di ingenti somme di danaro; acquisti di merci poi non rinvenute; svariati inadempimenti posti in essere dai sindaci, etc.) posti in essere nel corso degli anni ed ascrivibili, in gran parte, agli organi sociali della cooperativa fallita.

1.1. Instauratosi il contraddittorio, e dopo aver pronunciato la sentenza non definitiva n. 2007/2010, che aveva deciso alcune eccezioni pregiudiziali sollevate dai convenuti (tra cui, per quanto qui ancora di interesse, quella riguardante la spettanza, o meno, dell’odierna azione alla cognizione di un collegio arbitrale, giusta la clausola di cui all’art. 32 Statuto della cooperativa predetta) e disposto una c.t.u. volta “ad accertare la sussistenza, la natura e l’entità degli illeciti denunciati dalla curatela, determinando l’ammontare del danno e la riferibilità soggettiva degli illeciti”, l’adito tribunale, esaurita l’istruttoria, con sentenza n. 175/2013, pronunciò, tra l’altro, e per quanto ancora rileva in questa sede, le specifiche condanne ivi analiticamente riportate in dispositivo a carico, anche, di G.G., B.G., A.G., F.S. e P.G..

1.2. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2017, n. 6231, statuendo sui riuniti gravami (principali ed incidentali) separatamente proposti contro entrambe le sentenze suddette, e sempre per quanto ancora di residuo interesse oggi: i) respinse l’appello principale del G. e quello incidentale del P. contro la sentenza non definitiva n. 2007/2010; ii) in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da G.G., B.G., A.G. e F.S. nei confronti della sentenza definitiva n. 175/2013, rigettò la domanda risarcitoria del fallimento con riguardo alle voci contemplate ai capi 2), 3) e 4) del dispositivo della sentenza impugnata; iii) in riforma di detta sentenza definitiva, quanto al capo 8) del dispositivo, condannò G.G. al pagamento, in favore della curatela, della somma di Lire 92.104 (pari ad Euro 47,57), oltre rivalutazione ed interessi; iv) per effetto degli accordi transattivi medio tempore intervenuti tra la curatela ed alcuni degli originari convenuti, ed in parziale riforma della medesima sentenza definitiva quanto ai capi 1), 5), 6), 9) e 10) del dispositivo, ridusse gli importi indicati ai suoi capi 1), 5), 9) e 10), nonchè quello di cui al suo capo 6), – che rideterminò, in accoglimento, sul punto, degli appelli principali ed incidentali, in Euro 17.077,51, oltre interessi e rivalutazione – nella misura del 20% per i capi 1), 6), 9) e 10), e del 19% per il capo 5); v) confermò per il resto, salve le spese, la sentenza definitiva impugnata; vi) condannò, tra gli altri, G.G., B.G., A.G., F.S. e P.G., in solido tra loro, a rifondere, alla curatela, le spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi Euro 38.730,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.

1.2.1. Per quanto ancora oggi di interesse, quella corte: a) ritenne corretta la decisione del tribunale circa la non compromettibilità in arbitri dell’azione esercitata dalla curatela L. Fall., ex art. 146, richiamando, in proposito, alcuni precedenti di legittimità (Cass. n. 19308 del 2014; Cass. n. 1543 del 2013; Cass. n. 12333 del 2012), ed escludendone altri (Cass. n. 3803 del 2010; Cass. n. 19298 del 2006; Cass. n. 6165 del 2003) perchè, a suo avviso, non pertinenti; b) giudicò inammissibile, per come concretamente formulato in rapporto all’art. 342 c.p.c. (nel testo, utilizzabile ratione temporis, novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 143 del 2012), il motivo di gravame di G.G., B.G., A.G. e F.S. volto a contestare il rigetto, ad opera del primo giudice, della da essi sollevata eccezione di prescrizione. Sostenne la corte a quo che detti appellanti si erano, “…in realtà, limitati a ribadire quanto già sostenuto in primo grado, ovvero a richiamare quei medesimi dati e quelle medesime circostanze già evidenziate in quella sede, senza, tuttavia, compiere alcuno sforzo per contrastare le considerazioni svolte dal primo giudice che ne aveva motivatamente ritenuto la irrilevanza al fine di far decorrere il termine di prescrizione dell’azione dei creditori sociali da una data antecedente quella di dichiarazione di fallimento. Per altro verso, gli appellanti non hanno, a loro volta, svolto alcuna censura sulla (dal Tribunale) ritenuta infondatezza dell’eccezione di prescrizione con riguardo all’azione sociale”; c) disattese la censura di quegli stessi appellanti volta a contestare la menzionata sentenza definitiva del Tribunale di Latina per avere quest’ultimo, da un lato, fatto ricorso alla c.t.u. non già con funzioni di ausilio su questioni di natura tecnica, quanto, piuttosto, come strumento per sollevare la curatela dall’onere probatorio su di essa gravante in merito ai fatti denunciati a carico degli organi sociali; dall’altro, per essere pervenuto, proprio alla stregua delle condivise considerazioni del c.t.u., all’accoglimento delle domande risarcitorie sulla scorta di una causa petendi sostanzialmente diversa rispetto a quella originariamente dedotta dalla curatela. Opinò, invece, la corte distrettuale (cfr., amplius, pag. 70 e ss. della sentenza oggi impugnata) che, “…partendo dal rilievo consistente nel denunciato “ampliamento” della domanda (…), in realtà non v’è stata alcuna mutazione della domanda iniziale ma, ben diversamente, una indagine, demandata al c.t.u. sulla scorta dei documenti già in atti, circa l’origine e la stessa composizione di quell’importo (…). Va ribadito, d’altro canto, che la “consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. (…) Benchè le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (cd. consulenza percipiente) purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche…”; d) sostenne che “l’accoglimento dell’appello principale (…) su alcuni capi della sentenza non consente, (…l di addivenire ad una diversa soluzione per quanto riguarda le spese, che vanno poste a carico di costoro in considerazione della loro sostanziale e persistente soccombenza per la prevalente parte della domanda…”.

2. Avverso la fin qui descritta sentenza, hanno proposto due autonomi ricorsi, in un primo tempo, G.G., B.G., A.G. e F.S., affidandosi a quattro motivi, e, successivamente, P.G., con due motivi. Il fallimento (OMISSIS) a r.l. vi ha resistito con distinti controricorsi. Tutte le altre parti evocate in giudizio in questa sede sono rimaste solo intimate. Risultano, infine, depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. dal P. e dalla curatela fallimentare.

3. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che i ricorsi di cui si è detto vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

4. Sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che, nelle more della fissazione dell’adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.: i) A.G. e P.G. hanno rinunciato al proprio rispettivo ricorso (per essere, medio tempore, addivenuti ad un accordo conciliativo con la curatela fallimentare finalizzato a definire il contenzioso pendente), ed a tanto ha aderito la curatela controricorrente con compensazione delle spese, sicchè questo giudizio di cassazione, limitatamente a quei ricorrenti, va dichiarato estinto, senza necessità di statuizione sulle corrispondenti spese di lite, altresì, rivelandosi inapplicabile, per i relativi rapporti processuali, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

5. Restano, dunque, da esaminare i quattro motivi di ricorso formulati dai soli G.G., B.G. e F.S., che prospettano, rispettivamente:

I) “Sulla clausola compromissoria: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 806 ed 819-ter c.p.c., nonchè artt. 2392 e 2393 c.c., in relazione all’art. 32 Statuto sociale”. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di confermare l’assunto del tribunale che aveva ritenuto inopponibile alla curatela la clausola compromissoria di cui all’art. 32 Statuto sociale, e si invocano i principi dettati da Cass. n. 24715 del 2015 circa la natura e le peculiari caratteristiche dell’azione L. Fall., ex art. 146, comma 2;

II) “Sulla inammissibilità del motivo di appello in tema di prescrizione: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.”. Premettendosi che l’art. 342 c.p.c. vigente al momento della emanazione della sentenza aveva una formulazione diversa e nuova rispetto a quella vigente quando l’appello era stato proposto (nel 2010), si sostiene che, “a prescindere che si faccia riferimento alla formulazione previgente, come interpretata da giurisprudenza costante, ovvero alla nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., (… I in nessun caso può ritenersi inammissibile il motivo di appello per il solo fatto di essere articolato sulla medesima linea difensiva adottata nell’atto di primo grado, come invece ha statuito la Corte di appello nella decisione oggi impugnata”. Si aggiunge che “nel caso in esame, il necessario requisito ai fini dell’ammissibilità è stato indubbiamente soddisfatto laddove, nel contestare l’omessa valutazione degli elementi a supporto della tesi dell’avvenuta prescrizione, già prospettata in primo grado, gli odierni ricorrenti offrivano al collegio giudicante la ricostruzione per punti delle circostanze che avrebbero dovuto essere vagliate dal giudice di prime cure, e che, invece, sono state del tutto omesse, ignorate o ritenute superate”;

III) “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 61,101,115,191 e 198 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c.”. Si ascrive alla corte distrettuale di aver erroneamente disatteso il motivo di gravame con cui gli odierni ricorrenti avevano lamentato l’utilizzo estensivo della c.t.u. effettuato dal tribunale così sollevando, sostanzialmente, la curatela ivi attrice, dall’onere della prova su di essa gravante. Si assume che, “…avendo la curatela depositato delle mere relazioni (come riconosce la stessa Corte di appello), l’attività del c. t. u. è consistita in una vera e propria ricerca guidata, a partire da asseriti ammanchi, lamentati in sede fallimentare ma mai fatti oggetto di accertamento nel giudizio in oggetto, di addebiti e responsabilità ad essi riconducibili, e non in una valutazione tecnica circa la sussistenza o il tenore della prova prodotta dalla parte relativamente ad allegazioni determinate. In altre parole, la curatela ha semplicemente “lamentato” l’esistenza di alcuni ammanchi indicando i possibili responsabili (ma senza neanche individuare condotte specifiche) ed il Giudice ha dato mandato al c. t. u. di accertare eventuali condotte lesive e di rinvenire documentazione o elementi utili ai fini di una possibile condanna, fondando la propria decisione solo ed esclusivamente sulle risultanze (a nostro avviso peraltro, affatto univoche) del perito, il che appare in evidente contrasto con le regole processuali e, segnatamente, quelle in materia di prova civile”;

IV) “Sulle spese di lite – Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Si critica l’essere state poste le spese del giudizio di appello a carico degli odierni ricorrenti, malgrado il parziale accoglimento del gravame di questi ultimi con riferimento alla sentenza definitiva del Tribunale di Latina n. 175/2013, senza tener conto della parziale soccombenza.

6. Il primo motivo è infondato.

6.1. I ricorrenti, invero, nel censurare la statuizione della corte distrettuale nella parte in cui quest’ultima aveva condiviso la decisione del tribunale circa la non compromettibilità in arbitri dell’azione predetta come esercitata dalla curatela, hanno invocato i principi recentemente affermati da Cass. 24715 del 2015, a tenore della quale “L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 146, comma 2, cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant’è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione”.

6.1.1. Con queste affermazioni, tale sentenza mostra, evidentemente, di aderire a quell’indirizzo interpretativo secondo il quale la L. Fall., art. 146, comma 2, (tanto nel nuovo, quanto nel precedente testo) e art. 2394-bis c.c. (introdotto con la riforma del diritto societario: prima, cfr. l’art. 2394 c.c., vecchio testo), nella parte in cui prevedono che il curatore del fallimento possa proporre contro gli amministratori (e/o i componenti degli organi di controllo e liquidazione) l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali, non introducono un’azione nuova ed autonoma, unitaria e diversa, e cioè, rispettivamente, un’azione che sorga a titolo originario in capo al curatore del fallimento per effetto della sentenza dichiarativa (come, ad esempio, la revocatoria fallimentare) e che in modo inscindibile cumuli, mescolandoli tra loro, i presupposti di fatto e gli effetti giuridici (in materia, ad esempio, di ripartizione dell’onere della prova, di termine di prescrizione, di determinazione dei danni risarcibili, ecc.) dell’una e dell’altra azione. Le norme, piuttosto, in tale prospettiva, si limitano a stabilire soltanto che il curatore acquista, in via derivata, la legittimazione ad esercitare le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano, separatamente, alla società (artt. 2392-2393 c.c.) ed ai creditori sociali (art. 2394 c.c.): resta ferma, quindi, l’autonomia giuridica delle due azioni che, conservando la loro originaria natura e disciplina, rimangono distinte tra loro sia sotto l’aspetto sostanziale che sotto il profilo processuale.

6.2. Ad avviso di questo Collegio, però, risulta assolutamente preferibile il diverso orientamento di legittimità, peraltro maggioritario anche in dottrina, che prospetta la differente ricostruzione secondo cui l’azione del curatore L. Fall., ex art. 146 è, quanto meno sul piano degli effetti giuridici, se non nel nomen iuris, un’azione unica, autonoma, nuova e diversa rispetto a quelle già spettanti alla società ed ai creditori sociali, di cui cumula, oltre agli scopi, i presupposti di fatto e la disciplina corrispondente come, ad esempio, la decorrenza della prescrizione dalla manifestazione dell’insufficienza del patrimonio sociale, l’onere della prova secondo le regole della responsabilità contrattuale, l’inopponibilità al curatore della rinuncia all’azione o dell’approvazione dell’operato degli amministratori da parte dei soci, etc. (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 319 del 2013, non massimata sul punto; Cass. n. 25977 del 2008; Cass. n. 17033 del 2008; Cass. n. 17121 del 2010; Cass. n. 2772 del 1999; Cass. n. 15487 del 2000; Cass. n. 10937 del 1997).

6.2.1. Merita, altresì, di essere segnalato che: i) Cass. n. 19308 del 2014 (posta dalla sentenza oggi impugnata a base del proprio convincimento) ha affermato “…le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi della L. Fall., art. 146, la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la ratio ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all’azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti. Da tale principio, non consegue affatto la vincolatività della clausola arbitrale prevista nello statuto, come sostenuto dai ricorrenti, atteso che rispetto all’azione dei creditori sociali, che il Commissario straordinario ha esercitato, non può essere fatta valere la clausola statutaria, per l’evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla società”; ii) Cass. n. 28533 del 2018 ha sostenuto che “la clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio dichiarato fallito è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l’azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori del consorzio, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell’interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società”; iii) Cass. n. 19340 del 2016 ha opinato che “l’azione di responsabilità esercitata dal curatore L. Fall., ex art. 146, comma 2, cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma – quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti”; iv) Cass., SU, n. 1641 del 2017, ha precisato che “il curatore fallimentare, quando agisce postulando indistintamente la responsabilità degli amministratori, fa valere sia l’azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell’imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori, considerate però quali “azioni di massa” in ragione della L. Fall., art. 146″ (in senso analogo, anche Cass. n. 13465 del 2010).

6.3. Alla stregua dei suesposti e qui condivisi principi, dunque, la decisione della corte d’appello (ed ancor prima del tribunale) deve ritenersi corretta. E’ innegabile, infatti, che l’amministrazione fallimentare, agendo L. Fall., ex art. 146, fa valere un’autonoma situazione giuridica che sorge per effetto dell’apertura del fallimento: il curatore mira alla reintegrazione della massa fallimentare a favore sia dei singoli soci, sia dei creditori sociali, cumulando le azioni che gli uni e gli altri avrebbero potuto esercitare se la società non fosse stata dichiarata fallita (arg. ex artt. 2393 e 2394 c.c.). Per queste ragioni, la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, che preveda la devoluzione in arbitrato di eventuali liti ex art. 2393 c.c., non è opponibile al curatore proprio perchè egli, agendo come si è detto, fa valere un diritto non ricompreso nel patto compromissorio.

6.3.1. Del resto, ove si opinasse diversamente, sorgerebbero taluni non trascurabili problemi: in primo luogo, affidando a due organi giudicanti diversi la risoluzione della medesima questione nei confronti di soggetti aventi la stessa posizione gestoria (e/o di controllo), si aprirebbe la via a potenziali conflitti di giudicato quanto all’effettiva sussistenza della responsabilità, o anche solo alla quantificazione del relativo danno; tale contrasto, se si verificasse, potrebbe poi avere ulteriore rilevanza, considerato il fatto che, se non statuito diversamente, la responsabilità dei componenti l’organo gestorio (e di quello di controllo) è da ritenersi solidale.

7. Il secondo motivo è insuscettibile di accoglimento.

7.1. Giova immediatamente rilevare che G.G., B.G. e F.S., pur denunciando formalmente un vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella sostanza lamentano la violazione d’una regola processuale, così prospettando il differente vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

7.1.1. Questo errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è, da solo, ostativo all’esame del motivo, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che ove il ricorrente incorra nel cd. “vizio di sussunzione” (erri, cioè, nell’inquadrare l’errore che si assume commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), il (motivo di) ricorso non può, per ciò solo, dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui si duole (cfr. Cass., SU, n. 17931 del 2013). Nel caso di specie, la lettura delle pagine 21-24 del ricorso consente agevolmente di intendere che quella effettivamente prospettata è la pretesa violazione, da parte della corte d’appello, dell’art. 342 c.p.c..

7.2. Fermo quanto precede, è opportuno premettere che, nella specie, deve farsi applicazione dell’art. 342 c.p.c. nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, atteso che, da un lato, ai sensi dell’art. 54, commi 2 e 3-bis citato decreto, tale disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11 settembre 2012; dall’altro, che, come chiaramente emerge dalla sentenza oggi impugnata (cfr. le pagine 35, 65-69), oltre che dallo stesso ricorso (cfr. pag. 12), la statuizione di inammissibilità della corte distrettuale qui censurata aveva riguardato un motivo contenuto nell’atto di appello che i suddetti odierni ricorrenti avevano formulato contro la sentenza definitiva del Tribunale di Latina n. 175 del 2013 (dovendo, dunque, evidentemente essere stato proposto quel gravame dopo l’11 settembre 2012).

7.2.1. Questa Corte, poi, ha avuto modo di precisare che l’art. 342 c.p.c., nel testo appena richiamato, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della statuizione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 27199 del 2017; Cass. n. 13535 del 2018; Cass. n. 7675 del 2019, in motivazione).

7.2.2. Da ciò consegue, allora, che non può considerarsi specifico il motivo di gravame che esponga il punto sottoposto al riesame del giudice di appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che quest’ultimo non sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, benchè non occorra che l’appellante alleghi, e tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata.

7.3. Orbene, nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge (cfr. pag. 67-69) che, sul motivo di appello principale di G.G., B.G. e F.S., avverso la citata decisione del Tribunale di Latina n. 175/2013, quanto alla decorrenza della prescrizione dell’azione L. Fall., ex art. 146 intentata dalla curatela, la corte capitolina: i) ha premesso che, correttamente, il giudice di prime cure aveva richiamato il principio secondo cui “l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., promossa dal curatore fallimentare L. Fall., ex art. 146, (nel testo, vigente prima della riforma avvenuta con il D.Lgs. n. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile ratione temporis) è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui alla L. Fall., art. 5, derivante, in primis, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato incapienza patrimoniale (cfr., così, ad esempio, Cass. Civ. 12.6.2014, n. 13378; conf. Cass. Civ. 4.12.2015, n. 24715; Cass. Civ. 18.1.2005, n. 941; Cass. Civ. 22.4.2009, n. 9619)”; il) ha rilevato, poi, che “gli appellanti principali hanno censurato la sentenza per avere il Tribunale ignorato alcuni dati, documentalmente rilevabili, dai quali sarebbe a loro dire emersa la oggettiva percepibilità, all’esterno e nella platea dei creditori sociali della insufficienza patrimoniale della (OMISSIS) in data ben antecedente la dichiarazione di fallimento. Hanno richiamato, a tal proposito, le considerazioni spese dallo stesso c.t.u., che avrebbe fatto presente come lo stato di crisi della cooperativa sarebbe stato manifesto fin dal febbraio del 1996; i verbali del CdA. del 9.3.1996 e del 9.7.1996; quanto riferito dalla coadiutrice del curatore, che aveva segnalato come lo stato crisi fosse risalente atteso che, nella normalità dei casi, il dissesto è la risultante di più esercizi negativi; le missive inviate dagli istituti di credito e la iscrizione del nominativo della società presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia; da ultimo, la iniziativa della stessa curatela di agire in revocatoria contro le banche creditrici della società, per rimesse extrafido, sostenendo che queste fossero a conoscenza dello stato di insolvenza già dal 1995”; iii) ha ritenuto, quindi, che “l’odierna versione dell’art. 342 c.p.c. impone, a pena di inammissibilità dell’appello, che “… alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure” (cfr., la già richiamata Cass. Civ. 27.9.2016, n. 18932)”; iv) ha dato atto, altresì, che, “nel caso di specie, il Tribunale non aveva affatto ignorato i dati e le emergenze segnalate dagli odierni appellati prendendoli anzi attentamente e diffusamente in esame (cfr., pagg. 18-21 della sentenza), e per ciascuno di essi argomentando e spiegando in maniera analitica le ragioni che militavano per la inidoneità a dimostrare una “obiettiva conoscibilità”, all’esterno e verso i creditori sociali dello stato di insufficienza patrimoniale della cooperativa”; v) ha concluso, infine, nel senso che, “a fronte di quelle argomentazioni, gli appellanti si sono in realtà limitati a ribadire quanto già sostenuto in primo grado, ovvero a richiamare quei medesimi dati e quelle medesime circostanze, già evidenziate in quella sede, senza tuttavia compiere alcuno sforzo per contrastare le considerazioni svolte dal primo giudice che ne aveva motivatamente ritenuto la irrilevanza al fine di far decorrere il termine di prescrizione dell’azione dei creditori da una data antecedente quella di dichiarazione del fallimento. Per altro verso, gli appellanti non hanno a loro volta svolto alcuna censura sulla (dal Tribunale) ritenuta infondatezza dell’eccezione di prescrizione con riguardo alla azione “sociale””.

7.3.1. Si tratta, come è evidente, di argomentazioni assolutamente coerenti con la già descritta interpretazione del novellato art. 342 c.p.c. fornita dalla recente giurisprudenza di legittimità.

7.3.2. Assumono, per contro, i ricorrenti che, “nel caso in esame, il necessario requisito ai fini dell’ammissibilità è stato indubbiamente soddisfatto laddove, nel contestare l’omessa valutazione degli elementi a supporto della tesi dell’avvenuta prescrizione, già prospettata in primo grado, gli odierni ricorrenti offrivano al collegio giudicante la ricostruzione per punti delle circostanze che avrebbero dovuto essere vagliate dal giudice di prime cure, e che, invece, sono state del tutto omesse, ignorate o ritenute superate” (cfr. pag. 23 del ricorso). Essi, però, non hanno riportato nel contesto del motivo in esame, come, invece, sarebbe stato loro preciso onere, giusta il principio desumibile dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, lo specifico tenore della censura sottoposta al giudice del gravame (hanno, invece, insistito sul fatto che quest’ultimo avrebbe ignorato la loro ricostruzione, ma ciò appare in evidente contrasto con quanto è dato leggere nel riportato passo motivazionale della sentenza qui impugnata): manca, in altri termini (ad eccezione dei già riportati, sintetici, termini in cui ne ha dato atto la sentenza impugnata), la descrizione, dopo la parte volitiva del motivo di appello, della sua parte argomentativa, già esposta innanzi alla corte distrettuale, diretta a confutare e contrastare le diverse ragioni addotte, quanto alla decorrenza dell’eccepita prescrizione dell’azione intrapresa dalla curatela, dal primo giudice. Ciò impedisce, oggi, a questa Suprema Corte di valutare la bontà, o meno, della conclusione cui era giunto il primo quanto alla aspecificità di quella impugnazione.

7.4. Merita, peraltro, di essere sottolineato che Cass. n. 3194 del 2019 ha chiarito che, in materia di appello, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l’atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate.

7.4.1. L’odierno motivo dei ricorrenti, dunque, per come concretamente formulato, viola il già richiamato principio di autosufficienza del ricorso (ora tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il quale esprime la necessità che la censura proposta attinga il necessario livello di specificità attraverso l’ausilio della completezza espositiva dei fatti per essa rilevanti onde dar modo al Collegio, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, di verificare la fondatezza delle doglianze articolate. Il rispetto delle prescrizioni imposte dall’osservanza del principio richiamato non si presta ad essere interpretato come onere di natura esclusivamente formale atteso che esso è destinato a riflettersi sulla esatta individuazione dell’ambito devoluto alla Corte di cassazione, nel contesto del più generale ambito della delimitazione dei poteri cognitori del giudice di legittimità in relazione agli atti di causa ed, in definitiva, del diritto di accesso al giudice di ultima istanza come espressione del giusto processo.

7.5. L’osservanza del suddetto principio (valevole anche in appello. Cfr. Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 9734 del 2004) avrebbe imposto, nel caso in esame, in cui si contesta la valutazione di genericità di un motivo di appello nel decisum di secondo grado, l’onere per i ricorrenti (al di là di quanto già eventualmente desumibile dalla sentenza oggi impugnata) non solo di trascrivere il corrispondente motivo formulato nell’atto di gravame – come, sebbene sinteticamente, avvenuto – ma anche di trascrivere o riportare con precisione le argomentazioni della parte motiva del provvedimento di primo grado il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del rispetto del paradigma di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c.. Ciò in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, al fine della valida impugnazione di un capo di sentenza, non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. n. 12280 del 2016; Cass. n. 18704 del 2015; Cass., SU, n. 23299 del 2011).

7.5.1. La mancata trascrizione, nell’odierno ricorso, dello specifico contenuto della decisione di primo grado sul tema oggi controverso (la decorrenza dell’eccepita prescrizione dell’azione intrapresa dalla curatela) impedisce, allora, la necessaria verifica di pertinenza e specificità delle censure articolate con l’atto di appello e, in definitiva, dell’astratta idoneità delle stesse ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono quella decisione.

8. Insuscettibile di accoglimento è anche il terzo motivo.

8.1. E’ noto che la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. n. 3717 del 2019; Cass. n. 6155 del 2009).

8.1.1. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, è consolidata nel riconoscere la cosiddetta “consulenza percipiente”. Quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche – come è ragionevole allorquando si tratti di acclarare, come accaduto nella specie, fatti ricostruibili attraverso l’esame di bilanci e/o documentazione contabile, attesa la innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie – il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti medesimi (consulenza percipiente); in tale ultimo caso, la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., ex aliis, Cass. n. 3717 del 2019; Cass. n. 4792 del 2013; Cass. n. 6155 del 2009). Questa Corte, del resto, ha già chiarito che, in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (cfr. Cass. n. 1190 del 2015. Si veda, altresì, Cass. n. 20695 del 2013, che ha significativamente precisato che malgrado le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario – cd. consulenza percipiente – purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche).

8.2. Proprio questo è quanto accaduto nella fattispecie in esame, avendo la corte distrettuale specificamente dato atto (cfr. pag. 70 della sentenza impugnata) che il fallimento (OMISSIS) a r.l. aveva fondato la propria domanda L. Fall., ex art. 146 sulla “sparizione” di valori patrimoniali di rilevantissima entità, esponendo, poi, tutti gli altri singoli fatti ed addebiti successivamente esaminati e vagliati dal tribunale. Con la memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c., inoltre, la curatela fallimentare aveva depositato specifica documentazione a supporto della descritta domanda (le relazioni del curatore al giudice delegato; la relazione del coadiutore al curatore nonchè gli scritti difensivi depositati nel giudizio cautelare di sequestro), e proprio sulla scorta di tale documentazione il tribunale aveva conferito l’incarico al nominato c.t.u., chiedendogli, tra l’altro, di accertare la composizione di quell’ingente somma di cui, fin dall’atto introduttivo, era stata denunciata la “sparizione”.

8.2.1. In altri termini, al c.t.u. era stato demandato di stabilire, alla stregua della documentazione in atti, l’origine e la composizione dell’ingente importo asseritamente sparito, e tale indagine aveva consentito, tra l’altro, di escludere che alcune delle voci acclarate come componenti quel totale fossero ascrivibili agli organi sociali in termine di danno patrimoniale subito dalla fallita.

8.3. Per il resto la censura si rivela inammissibile, per carenza di autosufficienza, laddove menziona relazioni, della curatela o dello stesso c.t.u., il cui contenuto non è stato trascritto in ricorso.

9. Inammissibile, da ultimo, è il quarto motivo.

9.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che la soccombenza, ai fini della regolazione delle spese, si rapporta all’esito concreto della lite e non a quello sperato o ritenuto più corretto da chi vi appare univocamente ed incontestabilmente soccombente, e che, ad ogni buon conto, la giurisprudenza di legittimità ha già reiteratamente chiarito che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione, con una espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 11329 del 2019; Cass. n. 7607 del 2006; Cass., SU, n. 14989 del 2005).

9.2. Nella specie, peraltro, la corte capitolina ha comunque fornito, in parte qua, una motivazione della propria decisione (“l’accoglimento dell’appello principale (…) su alcuni capi della sentenza non consente, di addivenire ad una diversa soluzione per quanto riguarda le spese, che vanno poste a carico di costoro in considerazione della loro sostanziale e persistente soccombenza per la prevalente parte della domanda…”), assolutamente chiara, lineare, coerente ed esaustiva.

10. Il ricorso di G.G., B.G. e F.S. va, pertanto, respinto, restando le corrispondenti spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, a carico dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il loro ricorso proposto il 7 dicembre 2017), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte: i) dichiara estinto il giudizio di legittimità limitatamente ai ricorsi proposti da A.G. e da P.G.; ii) rigetta il ricorso di G.G., B.G. e F.S., e li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla curatela controricorrente, che liquida in Euro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di G.G., B.G. e F.S., in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proprio ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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