Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25475 del 26/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9387-2011 proposto

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

SPALMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MERCURIO GALASSO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

S.G., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

S.G. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), I.M. C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.G. proposto da:

R.G.P., G.N., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA GUIDO ALEANI 29, presso lo studio

dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentate e difese

dall’avvocato MASSIMO FAUGNO, giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 216/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/04/2010, R. G. N. 10973/2004.

Fatto

RILEVATO

che con la sentenza n. 216/2010 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale capitolino, ha dichiarato, per quello che interessa in questa sede, la illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati tra le Poste Italiane spa e S.G., + ALTRI OMESSI

che avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane spa affidato ad otto motivi;

che resistito con controricorso I.M. illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.;

che hanno resistito, altresì, S.G., + ALTRI OMESSI

che hanno proposto, infine, autonomo ricorso R.G.P. e G.N. affidato rispettivamente ad un unico motivo cui ha resistito Poste Italiane spa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo del motivo di ricorso, Poste Italiane spa, in relazione ai contratti di S.G., + ALTRI OMESSI

che in relazione ai contratti stipulati con D.S. e I.M., la società denunzia (terzo motivo) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e ss e artt. 1325 c.c. e ss (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la gravata sentenza ritenuto generica la clausola giustificativa del termine apposto ai suddetti contratti quando, invece, le ragioni giustificative del termine potevano risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, come nel caso di specie agli accordi sindacali sulla mobilità del personale del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002; si duole, poi, (quarto motivo) della insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) ovvero sulla idoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili, a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto; precisa, infatti, che con riguardo ai contratti a termine de quo, vi erano processi omogenei e concomitanti che l’azienda aveva ritenuto di fronteggiare, cumulativamente, con assunzioni a tempo determinato, nulla vietando che un medesimo contratto a termine potesse consentire il soddisfacimento di una pluralità di esigenze aziendali, purchè non incompatibili tra di loro;

che la società censura (quinto motivo), poi, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115,116,244 e 253 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3) l’interpretazione dei giudici di appello che non ha tenuto conto che, ai sensi del chiaro tenore letterale dell’art. 4, comma 2 citato, il datore di lavoro ha l’onere di provare, non già la sussistenza delle ragioni obiettive legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato, ma solo quelle che legittimano la eventuale proroga del contratto medesimo;

che Poste Italiane spa lamenta (sesto motivo), inoltre, l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero in ordine alla ammissibilità e rilevanza del capitolo di prova n. 11 teso a dimostrare la particolare incidenza dei processi di mobilità del personale anche sull’articolazione produttiva di applicazione dei due dipendenti e, quindi, della conseguente esigenza di assunzione a termine per far fronte alle esigenze di espletamento del servizio nelle more del suo definitivo completamento in uno alla concomitante esigenza di sopperire alle assenze per ferie contrattualmente dovute al personale dipendente nel periodo estivo;

che, in ordine a tutte le posizioni (settimo motivo), la società denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094 e 2099 c.c.(art. 360 c.p.c., n. 3) perchè, a titolo risarcitorio, le retribuzioni avrebbero dovuto essere riconosciute solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e perchè era stato omesso l’accertamento sul se e in che misura gli originari ricorrenti avessero svolto ulteriori e successive attività lavorative in epoca successiva alla scadenza del termine; che, da ultimo (ottavo motivo), la società invoca l’applicazione dello jus superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 ritenuto applicabile a tutti i giudizi pendenti;

che con il ricorso incidentale Ca.Gi., I.A., D.S. e L.R. lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1225 e 1227 c.c. nonchè l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere la gravata sentenza escluso o limitato il diritto al risarcimento del danno di essi ricorrenti commisurando tale diritto alla costituzione in mora delle poste entro il triennio dalla cessazione del contratto impugnato e limitandone il risarcimento al termine triennale, non normativamente previsto, e non considerando la produzione in giudizio dei libretti di lavoro, del modello C/2 storico del centro per l’impiego e dei CUD reddituali che provavano la ricerca di una nuovo occupazione;

che, con il proprio ricorso principale, R.G.P. si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 8 CCNL 26.11.1994 con riferimento alla L. n. 230 del 1962, L. n. 56 del 1987, art. 23 e direttiva CEE 1999/70 sostenendo errata l’opzione interpretativa secondo cui l’art. 23 legge citata costituisse una sorta di delega in bianco alla stipulazione dei contratti a termine senza porsi in contrasto con le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 241/09 e delle pronunzie della Corte di Giustizia Europea (Sentenza 24.6.2010 RG C – 98/09 e Ordinanza 11.11.2010 RG C – 10/10); G.N. lamenta, invece, la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del CCNL 26.11.94 con riferimento alla L. n. 56 del 1987, art. 23 alla direttiva CEE 1999/70, alla L. n. 230 del 1962 e ai principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 214/09 perchè il mero riferimento alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, nel periodo giugno-settembre, del tutto priva dei riferimenti alle reali regioni sostitutive non garantirebbe di stabilire se la necessità di espletamento del servizio facesse riferimento a circostanze oggettive oppure a ragioni – di natura sostitutiva appunto – che avevano indotto a considerare sempre sussistente, nel periodo stabilito, la ragione dell’assunzione;

che i ricorsi di R.G.P. e G.N. non sono fondati: invero, quanto alla prima (contratto per esigenze eccezionali ex art. 8 CCNL 1994 intercorso dal 27.10.1997 al 31.1.98), il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale, in tema di contratto a termine dei dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, e con il successivo accordo attuativo del 16.1.1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30.4.1998; le assunzioni a termine effettuate dopo il 30.4.1998 sono, pertanto, illegittime per carenza del presupposto normativo derogatorio (Cass. n. 23120/2010; Cass. n. 24281/2011; Cass. n. 286/2016); analogamente, per la posizione di G.N. (contratto ex art. 8 CCNL del 26.11.1994 per la sostituzione dei lavoratori in ferie, stipulato dall’1.7.2000 al 30.9.2000), la Corte distrettuale si è uniformata al principio secondo il quale, in tema di contratto a temine dei dipendenti postali, l’assunzione per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo “giugno – settembre” costituisce un’ipotesi di assunzione a termine, prevista dall’art. 8 del CCNL del 26.11.1994, in esecuzione della delega in bianco, a favore dei sindacati, di cui alla lege n. 56 del 1987, art. 23; in conseguenza non è necessario nè indicare nominativamente i lavoratori sostituiti nè allegare e provare che altri lavoratori siano stati in concreto collocati in ferie (Cass. n. 4933/2007; Cass. 22009/2011; Cass. n. 29294/2011; Cass. n. 6097/2014);

che l’interpretazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel senso dell’estensione dei contratti a termine “autorizzati”, consentendo alla contrattazione collettiva, con una sorta di “delega in bianco”, di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, e affidando, adeguatamente, la tutela del lavoratore allo strumento negoziale collettivo, non rappresenta un capovolgimento del rapporto regola-eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e lavoro temporaneo, nè una liberalizzazione dell’assunzione a termine, ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale n. 41/2000 in forza dell’obbligo dell’Italia di rispettare la direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’unione Europea del 28.6.1999 (in termini Cass. 10.1.2006 n. 167; Cass. n. 26678/2005); infatti, l’obiettivo perseguito dall’accordo quadro del 18.3.1999, recepito nella suddetta direttiva può, in virtù del criterio finalistico adottato, essere raggiunto adottando qualsiasi misura o strumento idoneo a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario senza arrestarsi al dato meramente formale ma richiedendosi una indagine all’esito della quale venga esclusa la possibilità di un uso abusivo della reiterazione del contratto: nel caso in esame, appunto attraverso la contrattazione collettiva per un periodo limitato;

che, al rigetto del suddetto ricorso, segue la relativa regolamentazione delle spese del presente giudizio secondo il criterio della soccombenza;

che i primi due motivi del ricorso di Poste Italiane spa, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in relazione ai contratti stipulati da S.G., D.G.G., C.F., Ca.Gi., I.A. e L.R., non possono essere accolti per quanto già specificato con riguardo alla posizione di R.G.P.: nel caso di specie, le clausole appositive i termini ai contratti a tempo determinato sono illegittime, in ordine alla causale posta a base degli stessi, perchè stipulati dopo il 30.4.1998;

che i motivi riguardanti le posizioni di D.S. e I.M. sono anche essi infondati: quanto al terzo, deve osservarsi che, come più volte sottolineato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 14.3.2016; Cass. 16.7.2010 n. 16702), dagli accordi indicati nel contratto si desume l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità all’interno dell’azienda al fine di riequilibrare la distribuzione su tutto il territorio nazionale, ma la persistenza, all’epoca dell’assunzione delle due dipendenti, della fase attuativa della procedura di mobilità di cui agli accordi suindicati non è sufficiente ad integrare le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 e cioè ad individuare, in seno al contratto, le esigenze produttive che, oggettivamente, avevano reso necessaria l’assunzione del lavoratore nell’ambito della struttura di destinazione, con specifico riferimento alle mansioni affidate: la Corte di appello di Roma ha puntualmente fatto applicazione di tali principi ritenendo appunto indispensabile che le ragioni dell’apposizione del termine fossero rapportate alla concreta situazione riferibile al singolo lavoratore e che l’onere della prova incombeva sul datore di lavoro (Cass. 10.2.2010 n. 2279; Cass. 11.12.2012 n. 22716);

che il quarto motivo non coglie nel segno perchè la Corte distrettuale non ha accolto la domanda per la inidoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto, bensì, come detto, per la diversa ratio decidendi costituita dalla mancanza di prova in concreto delle specifiche esigenze relative all’ufficio di destinazione, alle mansioni e alla qualifica del lavoratore;

che il quinto e sesto motivo, da scrutinarsi congiuntamente perchè connessi, non possono essere accolti perchè, stabilito che l’onere della prova è a carico del datore di lavoro, è jus receptum che il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità -peraltro nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come definito da Cass. Sez. Un. 3.11.2011 n. 22726 – deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova e del contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, sulle quali il giudice di legittimità può esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (arg. ex Cass. 30.7.2010 n. 17915; Cass. 18.10.2011 n. 21486); nella specie i capitoli di prova (in particolare quello precisato in ricorso) non sono stati ammessi stante la loro genericità, sicchè la contestazione finisce per risolversi nella inammissibile prospettazione di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti;

che quanto, infine, alla censura relativa alla mancata attivazione dei poteri di ufficio in materia di prova da parte dei giudici, si rileva che la società non specifica se in proposito abbia tempestivamente invocato tale esercizio, con la necessaria indicazione dell’oggetto possibile degli stessi (Cass. 23.10.2014 n. 22534; Cass. 12.3.2009 n. 6023), ciò anche in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. ord. 20.4.2016 n. 10376); inoltre, deve richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice, anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza: vizio non ravvisabile nel caso de quo;

che è, invece, fondato l’ottavo motivo: a tal proposito, preliminarmente va rimarcata l’inammissibilità dello stesso, per carenza di interesse della società, relativamente alla posizione di C.F. che, nella gravata sentenza, non è indicato quale beneficiario di alcun provvedimento di condanna al pagamento, in suo favore e a carico di Poste Italiane spa, di somme a titolo risarcitorio nè ha proposto alcun ricorso incidentale; nel resto, deve essere applicato la L. n. 183 del 2010, art. 32la cui censura, secondo il recente insegnamento chiarificatore delle SSUU di questa Corte, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive, e quindi applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (cfr. Cass. 27.10.2016 n. 21691);

che, sempre come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 27.10.2016 n. 21691), ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile il giudicato in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente;

che, inoltre, con la stessa pronuncia è stato chiarito il concetto di “pendenza” ritenendo “pendenti” anche i giudizi in cui sia stato proposto, come sopra detto, appello contro la parte principale della decisione di primo grado dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno. Del resto, già con la pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. 2.3.2012 n. 3305) si era ritenuto che la sopravvenuta disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 si applicasse anche ai giudizi di legittimità e di appello; che, conseguentemente, resta assorbita la trattazione sia del settimo motivo del ricorso di Poste Italiane spa che del ricorso incidentale proposto da Ca.Gi., I.A., D.S. e L.R.;

che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante al dipendente ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr tra le altre Cass. n. 3062/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso di R.G.P. e G.N. e li condanna al pagamento, in favore di Poste Italiane spa, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; accoglie l’ultimo motivo del ricorso di Poste Italiane spa nei confronti dei controricorrenti, ad eccezione di C.F., assorbito il precedente motivo nonchè il ricorso incidentale di Ca.Gi., I.A., L.R. e D.S. e rigettati gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA