Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25475 del 13/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25475 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 7810-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

IMMOBILIARE GB MORGAGNI SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 332/2005 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 19/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 13/11/2013

udienza del 07/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO.
1. Con avviso di rettifica, notificato alla società Immobiliare G. B. Morgagni s.r.1., l’Ufficio recuperava a
tassazione l’indebita detrazione di IVA, pari a £.
7.382.000, oltre sanzioni e interessi, per l’anno di imposta 1994. L’Amministrazione contestava, infatti, alla
contribuente di avere effettuato detrazioni in presenza
si nella percentuale di riduzione dell’IVA detraibile in
ragione delle operazioni esenti effettuate, in quanto
rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’ impresa (cd. pro-rata).
2. L’atto impositivo veniva, quindi, impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Roma, che rigettava il ricorso. L’appello proposto dalla G. B. Morgagni s.r.l. alla CTR del Lazio veniva, peraltro, accolto con sentenza
n. 332/34/05, nella quale il giudice di seconde cure riteneva che le operazioni di finanziamento in contestazione fossero accessorie e strumentali rispetto all’attività
principale effettivamente svolta dalla contribuente, sicchè non dovesse tenersi conto delle stesse ai fini del
calcolo del pro-rata di imposta indetraibile.
3. Per la cassazione della sentenza n. 332/34/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo. La contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 19
d.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la CTR abbia
erroneamente – a suo dire – ritenuto le operazioni di finanziamento poste in essere dalla resistente estranee
all’attività principale effettivamente svolta dalla società. Di contro, il disposto dell’art. 19, lett. e quater) d.P.R. 633/72 – temporalmente applicabile alla fattispecie concreta – nell’escludere dal calcolo della percentuale di indetraibilità le operazioni esenti “quando

di operazioni – interessi su finanziamenti – da computar-

non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa”
non potrebbe che volersi riferire – a parere
dell’Amministrazione – a quelle attività costituenti
“l’oggetto sociale, così come chiaramente individuato
nell’ambito dello statuto” (p. 3 del ricorso).
1.2. Per il che, l’attività di finanziamento, svolta dalla Immobiliare G. B. Morgagni unitamente a quella di venulteriore ed estranea all’attività di impresa, in relazione alla previsione statutaria (art. 3 dello Statuto
sociale) che ne evidenzierebbe, di per sé, la connessione
funzionale con l’attività principale svolta. Il che – ad
avviso dell’Agenzia delle Entrate – comporterebbe la necessità di computare detta attività esente nella percentuale di imposta indetraibile, poiché inerente
all’attività di impresa della contribuente (cd. prorata), ai sensi della disposizione succitata.
2. La censura è infondata.
2.1. Va osservato, infatti, che ai fini della determinazione dell’imposta a carico dell’impresa, nel sistema IVA
della rivalsa e della detrazione, ciò che rileva è
l’effettivo volume di affari del contribuente, costituito
dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi dallo stesso effettuate
nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (art. l
d.P.R. 633/72). Ne discende che, così come le operazioni
passive che abbiano comportato il pagamento dell’IVA in
rivalsa non danno diritto a deduzione se non rientrano
nell’attività propria dell’impresa, poiché non hanno contribuito a determinare l’entità delle cessioni di beni o
delle prestazioni di servizi che costituiscono l’oggetto
dell’attività imprenditoriale, per la medesima ragione a contrarlo –

le operazioni attive esenti estranee a

quell’oggetto non possono rientrare nel calcolo del prorata di riduzione dell’IVA detraibile (Cass. 10528/98).
Ciò in quanto – com’è del tutto evidente – la determinazione dell’effettivo volume di affari del contribuente,
sul quale è destinata ad incidere l’imposta, non può es-

2

dita di immobili, non potrebbe in alcun modo definirsi

sere effettuata se non sulla base dell’attività in concreto dal medesimo esercitata.
2.2. E’ proprio in tale prospettiva, pertanto, che l’art.
19, lett. e—quater) d.P.R. 633/72 impone di tenere conto
delle operazioni esenti al fine della determinazione della percentuale di indetraibilità (cd. pro-rata), solo
quando formino oggetto “dell’attività propria dell’ imvità che, seppure previste nell’atto costitutivo, siano
eseguite solo in modo occasionale o accessorio, per un
migliore svolgimento dell’attività propria di impresa
(Cass. 11085/08).
L’esigenza, ai fini della determinazione dell’imposta, di
tenere conto del coacervo delle operazioni di cessione e
di prestazione di servizi effettuate nell’esercizio
dell’impresa, comporta, infatti, la necessità di avere
riguardo, non già all’attività previamente definita
dall’atto costitutivo come oggetto sociale, bensì a quella effettivamente svolta dal contribuente nell’esercizio
dell’impresa.

A tal fine, pertanto, oltre agli atti che tipicamente
esprimano il raggiungimento del fine produttivo enunciato
nell’atto costitutivo dell’ente, occorre avere riguardo a
quei soli atti ulteriori che si raccordino con detto fine
secondo parametri di regolarità causale, o che siano comunque ad esso legati da un nesso di carattere funzionale
non meramente occasionale (Cass. 6194/01, 9762/03,
11073/06, 6574/08). Il che comporta l’ovvia conseguenza
che quegli atti che si pongono, invece, come meramente
strumentali e occasionali rispetto al fine dell’impresa,
non possono che essere esclusi dalla determinazione del
pro-rata di riduzione dell’imposta detraibile.
2.3. Sulla scorta di tali osservazioni di principio è,
dunque, del tutto evidente l’erroneità dell’assunto
dell’Amministrazione ricorrente, laddove fonda la natura
di “attività propria” dell’impresa esercitata dalla Immobiliare G. B. Morgagni s.r.l. essenzialmente sull’ oggetto sociale, così come delineato nell’art. 3 dello Sta-

3

presa”, escludendo – di conseguenza – tutte quelle atti-

tuto dell’ente, nel quale sarebbe ricompresa anche
l’attività di finanziamento. E’ chiaro, infatti, che per le ragioni suesposte – solo un comprovato nesso di
regolarità causale tra la principale attività immobiliare
e l’accessoria attività di finanziamento – accertato con
riferimento all’attività in concreto svolta e non a quella enunciata nello statuto – sicchè la seconda possa poralla prima, potrebbe comportare l’attrazione di tale attività accessoria in quella propria dell’impresa.
Per converso, laddove – come nel caso concreto – siffatta
attività venga posta in essere solo in modo occasionale e
accessorio, per un migliore svolgimento dell’attività
propria dell’impresa, essa – ancorchè prevista dallo statuto dell’ente – non può che essere esclusa dal computo
della percentuale di IVA indetraibile, in relazione alle
operazioni attive esenti estranee all’attività di impresa.
2.4. In tale ordine di idee, questa Corte ha, di conseguenza, affermato – con specifico riferimento alla fattispecie in esame – che i proventi (interessi attivi) derivanti da attività di finanziamento avente carattere meramente accessorio e strumentale – accertato in concreto e
non sulla base delle mere previsioni statutarie – rispetto all’attività di impresa svolta dal contribuente, debbono essere esclusi dal calcolo della percentuale di riduzione dell’IVA detraibile, in ragione delle operazioni
esenti effettuate (cd. pro-rata) (cfr. Cass. 7214/01). E
tale affermazione, del tutto coerente con il suesposto
quadro giurisprudenziale generale di riferimento in materia, si ritiene di dover condividere e ribadire anche con
riferimento al caso di specie.
3. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate non può che essere rigettato. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’Immobiliare G. B. Morgagni s.r.l. nel presente
giudizio.
P.Q.M.

4

si come funzionalmente, e non occasionalmente, collegata

1,SENTEDAIRECILMAWAL
– 5 –

A i :C‘iSI Da 1).2°A. 2t$0,1154
N. 13i TAb. AL.L. S. – N.5

MATERIA TRIBUTARIA
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezio e Tributaria, il 7.10.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA