Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25475 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21895/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CONCETTA CHIARINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2539/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, emessa il 16/12/2013 e depositata il

13/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente M.G., esercente attività di pediatra convenzionata con il SSN, la quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – n. 2539/29/2014, depositata il 13 agosto 2014, con la quale, confermando le pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso dell’Irap relativa dagli anni dal 2002 al 2006.

La CTR, in particolare, affermava l’infondatezza dell’appello, non sussistendo un’organizzazione ed un impiego di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione.

Con l’unico di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap in quanto la contribuente si era avvalsa in modo non occasionale di lavoro altrui.

Il motivo appare infondato.

invero, secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016). Orbene nel caso di specie risulta che la contribuente, pediatra convenzionata con il SSN, ferma la modestia dei beni strumentali accertata dalla CTR, si sia avvalso dell’apporto di una dipendente part-time (per sole 15 ore settimanali) per l’espletamento di mansioni meramente esecutive (segreteria) e con esborso molto contenuto, dovendo dunque confermarsi la carenza del presupposto impositivo già ritenuta dai giudici di merito.

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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