Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25475 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1683/2017 r.g. proposto da:

B.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), già titolare della ditta

New House di A.B., che aveva ubicazione in (OMISSIS),

rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine

del ricorso, dall’Avvocato Fabio Casinovi, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Anco Marzio n. 13.

– ricorrente –

contro

CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA DI ROMA E PROVINCIA, (cod.

fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, ing. D.M.M., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Francesco Maria Segnalini, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, alla Via E. Quirino Visconti n.

103.

– controricorrente –

e

FALLIMENTO B.A., già titolare della ditta New House di

A.B., in persona del suo curatore.

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata in

data 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza depositata il 2 dicembre 2016, la Corte d’appello di Roma respinse il reclamo proposto da B.A., titolare della ditta individuale New House di A.B., contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di quella stessa città su istanza della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne infondata l’unica doglianza ivi prospettata dal B. (“violazione del proprio diritto di difesa in sede prefallimentare per la nullità della notificazione dell’istanza di fallimento, non potuta effettuare di persona presso la sede dell’impresa in data 21 maggio 2015, eseguita il 26 maggio 2015 con il deposito dell’atto presso la casa comunale L. Fall., ex art. 15, comma 3. Assume il reclamante che, cessata l’attività e avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese, l’ufficiale giudiziario non aveva, ovviamente rinvenuto alcuno presso la sede dell’impresa. Il creditore istante avrebbe dovuto, perciò, effettuare un ulteriore tentativo di notificazione, in concreto omesso, presso la residenza anagrafica del debitore”. Cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), assumendo essere “…stato pienamente rispettato l’iter notificatorio previsto dalla L. Fall., art. 15, comma 3, applicabile anche nei confronti degli imprenditori cancellati dal registro delle imprese senza che possa essere ravvisato alcun profilo di illegittimità costituzionale come affermato da recentissima giurisprudenza di legittimità, cui questa corte di merito, pur pronunciatasi in passato in senso difforme, ritiene di dover prestare ossequio tenuto conto del dovere dell’imprenditore di rimanere reperibile sino alla scadenza del termine annuale predetto…” (cfr. pag. 2-3 della medesima sentenza).

2. Avverso la riportata decisione, ricorre per cassazione B.A., già titolare della ditta New House di A.B., affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Resiste, con controricorso, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, mentre non ha spiegato difese la curatela fallimentare.

3. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1 e L. Fall., art. 15, nonchè degli artt. 3,24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”. Premettendosi che la corte distrettuale aveva il dovere di verificare la rituale costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 1, accertando se, nel compimento della notifica dell’istanza di fallimento, fosse stata rispettata la sequenza procedimentale prevista dalla L. Fall., art. 15, si sostiene che non risultava che detta istanza, con l’annesso decreto di fissazione di udienza, fosse stata notificata al B. al suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese o che una siffatta notifica fosse stata tentata senza esito positivo. Mancando tale necessario presupposto, dunque, non vi sarebbero dovute essere, in ragione della loro residualità, la successiva notifica dello stesso atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – che non era stata portata a compimento in quanto il destinatario non aveva ricevuto la raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale – nè la notifica mediante il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risultava iscritta nel registro delle imprese, senza alcuna comunicazione al debitore, dal momento che ciò aveva posto quest’ultimo nell’impossibilità di conoscere della giacenza dell’atto e dell’esistenza del procedimento promosso nei suoi confronti.

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1, art. 137 c.p.c. e L. Fall., art. 15, nonchè degli artt. 3,24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Si ascrive alla corte capitolina di non aver considerato che il B. era titolare di una ditta individuale nella quale, come imprenditore, si identificava personalmente, per cui aveva continuato ad essere reperibile, dopo la cancellazione dell’impresa, nella propria residenza anagrafica, dove si sarebbe potuta notificare l’istanza di fallimento, anche sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della L. Fall., art. 15.

3.1. Il primo motivo è inammissibile per la novità della questione ivi prospettata.

3.1.1. In esso, invero, ci si duole, sostanzialmente, del fatto che la corte romana non avrebbe verificato la preventiva avvenuta notifica dell’istanza di fallimento della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia al B. al suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese o che una siffatta notifica fosse stata tentata senza esito positivo. In carenza di tale necessario presupposto, dunque, non si sarebbero potuto procedere alla notificazione suddetta con le ulteriori modalità previste dalla L. Fall., art. 15, comma 3, in ragione della loro residualità.

3.1.2. Dalla sentenza impugnata, invece, emerge (cfr. pag. 2) che l’unica doglianza formulata dal reclamante innanzi a quella corte aveva riguardato, non già il mancato preventivo esperimento della notifica dell’istanza di fallimento all’indirizzo di posta elettronica certificata del B. risultante dal registro delle imprese, bensì la diversa circostanza fattuale che detta notificazione non si era potuta “effettuare di persona presso la sede dell’impresa in data 21 maggio 2015”, sicchè era stata “eseguita il 26 maggio 2015 con il deposito dell’atto presso la casa comunale L. Fall., ex art. 15, comma 3”. La medesima sentenza riferisce, altresì (cfr. ancora pag. 2), che “Assume il reclamante che, cessata l’attività e avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese, l’ufficiale giudiziario non aveva, ovviamente, rinvenuto alcuno presso la sede dell’impresa. Il creditore istante avrebbe dovuto, perciò, effettuare un ulteriore tentativo di notificazione, in concreto omesso, presso la residenza anagrafica del debitore”.

3.2. Orbene, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, nè rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 7981 del 2007; Cass. n. 16632 del 2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000), essendo preclusa alle parti, nel giudizio di cassazione, la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013).

3.2A. Nella specie un siffatto onere deduttivo non è stato adeguatamente adempiuto dal B. (cfr. il tenore letterale delle pagine 4-7 del ricorso), con conseguente inammissibilità della sua odierna censura, dovendosi, altresì, utilmente ricordare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (cfr. Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006).

4. Il secondo motivo è infondato.

4.1. Giova premettere che la L. Fall., art. 15, comma 3 (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, qui applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

4.1.1. La norma, di cui la Corte costituzionale ha sancito la legittimità (cfr. C. Cost. n. 146 del 2016; C. Cost. n. 162 del 2017) escludendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ha, dunque, introdotto un procedimento speciale, sotto il profilo della sua maggiore semplicità rispetto al corrispondente regime ordinario codicistico, per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei già descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo – così intendendo positivizzare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 6836 del 2018).

4.1.2. Questa Corte, peraltro, ha già ripetutamente chiarito – con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio – che “la L. Fall., art. 15, comma 3 (nel riprodotto testo novellato dalla L. n. 221 del 2012) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 c.p.c. e segg. o art. 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società” (cfr. Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 6378 del 2018; Cass. n. 5080 del 2018; Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 17946 del 2016), doverosamente precisando, altresì, che, “l’utilizzo, negli arresti appena citati, della locuzione verbale “va escluso che…debbano” va inteso nel senso che le modalità notificatorie ex artt. 138 c.p.c. e segg. o art. 145 c.p.c., “possono” essere utilizzate, esclusivamente nelle ipotesi specifiche suddette, in alternativa a quella del mero deposito presso la casa comunale senza altri avvisi, come sarebbe previsto, in tali casi, dal novellato L. Fall., art. 15, comma 3, perchè comunque più garantiste per il destinatario dell’atto da notificare” (cfr., anche in motivazione, Cass., n. 16864 del 2018 e Cass. n. 28803 del 2018).

4.2. Fermo quanto precede, l’infondatezza del motivo in esame deriva dal fatto che – tenuto anche conto degli effetti generati dalla declaratoria di inammissibilità del precedente motivo – il mancato buon esito, presso la sede della impresa individuale New House di A.B., della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, e del decreto L. Fall., ex art. 15, tentata dall’ufficiale giudiziario (circostanza che la sentenza impugnata riporta come riferita dallo stesso reclamante. Cfr. pag. 2) richiestone da detta creditrice, per non essere stato rinvenuto, al corrispondente indirizzo risultante dal registro delle imprese, il titolare di quell’impresa o altro soggetto comunque autorizzato al ritiro degli atti, aveva legittimamente indotto l’ufficiale medesimo a procedere con il deposito dell’atto presso la casa comunale, senza altri avvisi, giusta la L. Fall., art. 15, comma 3.

4.2.1. Invero, il passaggio dalla notifica presso la sede della impesa individuale o della società a quella presso la casa comunale presuppone esclusivamente che le prime non siano reperibili presso le rispettive sedi risultanti dal registro delle imprese, senza che siano richiesti ulteriori tentativi di notificazione ex artt. 138 c.p.c. e segg. o art. 145 c.p.c..

4.2.2. Nella specie, pertanto, affatto correttamente la corte territoriale ha considerato ritualmente effettuata, nei confronti del B., titolare della New House di A.B., la notificazione dell’istanza di fallimento suddetta con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, posto che la semplificazione dell’iter del procedimento notificatorio oggi sancito dalla L. Fall., art. 15, comma 3, come novellato dal D.L. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012), ha evidentemente inteso porre un argine al fatto che la notifica del ricorso prefallimentare richiedeva spesso tempi lunghi, incompatibili con le esigenze di celerità del procedimento. Ciò, soprattutto, quando presso la sede legale non vi fosse più alcun soggetto abilitato a ricevere l’atto, oppure quando la notifica fosse eseguita a mezzo del servizio postale, con conseguente necessità di attendere la ricezione dell’avviso di ricevimento.

4.2.3. Il sistema delineato dalla citata norma consente, dunque, – come sottolineato anche dalla Corte costituzionale (cfr. le già citate C. Cost. n. 146 del 2016; C. Cost. n. 162 del 2017) – di coniugare l’esigenza di assicurare all’imprenditore l’effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa, con quelle di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, sicchè il tribunale è stato, di fatto, esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo (così recependosi l’insegnamento della Suprema Corte che, nella vigenza della norme del codice di procedura civile, aveva affermato che “il tribunale, anche dopo la modifica dell’art. 111 Cost. ed ai fini del rispetto del contraddittorio, resta esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorchè normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”. Cfr. Cass. n. 32 del 2008).

5. Il ricorso va, pertanto, respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto l’11 gennaio 2017), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna B.A., già titolare della New House di A.B., al pagamento, in favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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