Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25474 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25474 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 3286-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2739

EDILPONTINA 2000 SRL;
– intimato –

sul ricorso 5276-2007 proposto da:
EDILPONTINA

2000

SRL

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 13/11/2013

in ROMA VIALE

PARIOLI

47,

presso

lo

studio

dell’avvocato CORTI PIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– controricorrente incidentale contro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 806/2005 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il
27/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento ricorso dell’Amm.ne, rigetto
ricorso incidentale.

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

RITENUTO IN FATTO.
1. A seguito di indagini esperite dalla Guardia di Finanza, i cui risultati venivano trasfusi nel processo verbale di constatazione del 14.7.00, l’Agenzia delle Entrate
di Latina emetteva, nei confronti della società Edilpontina 2000 s.r.1., un avviso di accertamento ai fini
IRPEG, IRAP ed IVA, per l’anno di imposta 1998.
scontri contabili effettuati sui conti correnti bancari
intestati all’amministratore ed al procuratore speciale
della società – contestava alla contribuente, per quanto
concerne l’IRPEG e l’IRAP, un maggior reddito ed un più
consistente volume di affari, sulla scorta dell’accertata
sussistenza di elementi positivi di reddito non contabilizzati, nonché dell’esistenza di elementi negativi di
reddito fiscalmente non deducibili.
1.2. Ai fini IVA, veniva contestata, inoltre, alla società l’omessa fatturazione per operazioni non giustificate,
rilevate sui predetti conti correnti bancari, nonché
l’indebita detrazione su costi non deducibili, poiché non
inerenti all’attività di impresa dalla stessa esercitata.
2. L’avviso di accertamento veniva, quindi, impugnato
dalla contribuente dinanzi alla CTP di Latina, che rigettava il ricorso. L’appello proposto dalla Edilpontina
2000 s.r.l.

alla CTR del Lazio era, peraltro, parzial-

mente accolto con sentenza n. 806/40/05, depositata il
27.12.05, con la quale il giudice di seconde cure, per un
verso, riteneva non riconducibili all’ente le quote di
reddito da attribuire, sulla a scorta degli accertamenti
bancari, a Policriti Domenico ed a Nasso Michele, rispettivamente amministratore e procuratore speciale della società, per altro verso, reputava detraibile l’IVA sulle
spese, considerate, invece, dall’Ufficio come costi indeducibili.
4. Per la cassazione della sentenza n. 806/40/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, al quale la Edilpontina 2000 s.r.l. ha repli-

1.1. Nell’atto impositivo l’Ufficio – avvalendosi di ri-

cato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
32 d.P.R. 600/73 e 19 e 51 del d.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa, insuffivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5
c.p.c.
1.1. Avrebbe errato la CTR – ad avviso della ricorrente anzitutto nel ritenere non riconducibili alla società le
movimentazioni bancarie operate sui conti dell’ amministratore e del procuratore speciale della Edilpontina
2000 s.r.1., e ciò in palese in violazione degli artt. 32
d.P.R. 600/73 e 51 del d.P.R. 633/72. Tali disposizioni
consentirebbero, infatti, all’Amministrazione di porre a
base delle rettifiche, ai fini delle imposte dirette e
dell’IVA, i dati e gli elementi desumibili dai conti della società e dei soci, laddove questi ultimi non forniscano prove contrarie appaganti in ordine alla natura ed
alla finalità extra-societarie di dette operazioni.
1.2. Sotto un diverso profilo, poi, il giudice di appello
avrebbe errato nel ritenere detraibili, ai sensi
dell’art. 19 d.P.R. 633/72, i costi per compensi al direttore tecnico per lavori eseguiti, nonché le spese catastali, di trasporto ed altre, pur difettando la dimostrazione del requisito essenziale ai fini della detrazione IVA, rappresentato, oltre che dalla certezza di tali costi e dalla loro adeguata documentazione, della inerenza degli stessi all’attività di impresa esercitata
dalla società contribuente.
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Questa Corte ha, per vero, più volte avuto modo di
affrontare la questione relativa ai poteri degli Uffici
finanziari nell’attività di acquisizione dei dati utilizzabili ai fini dell’accertamento, sia in materia di imposte dirette che di IVA, con specifico riferimento al caso

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ciente, o contraddittoria motivazione su un punto decisi-

- ricorrente nella specie – in cui tali dati siano attinti da conti intestati ai soci o agli amministratori, e
non alla società sottoposta ad accertamento.
2.2. Con riferimento alle imposte sui redditi, si è – per
vero – osservato che, ai sensi degli artt. 32 e 37 del
d.P.R. n. 600 del 1973, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti
ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, amministratori o procuratori generali; sempre che, in siffatta ipotesi, risulti
provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite
presunzione, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti
medesimi o di alcuni loro singoli dati.
Ne discende, sul piano della distribuzione dell’onere
della prova, che una volta dimostrata la pertinenza alla
società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Ufficio non è tenuto a provare
che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma – al contrario la corretta interpretazione dell’art. 32 del d.P.R. n.
600/73 impone alla società contribuente di dimostrare
l’estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa (cfr. Cass. 20199/10, 15217/12,
12625/12).
2.3. Allo stesso modo, in tema di IVA, questa Corte ha
osservato che, ai sensi dell’art. 51, co. 2, nn. 2 e 7,
del d.P.R. n. 633/72, l’acquisizione, dagli istituti di
credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il
contribuente e l’utilizzazione dei dati da essi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti – qualora il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto
nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili – non possono ritenersi limitate, in caso
di società di capitali, ai conti formalmente intestati
alla società, ma riguardano anche quelli intestati ai soci, amministratori o procuratori generali. In tale ultima

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presso gli istituti di credito non può ritenersi limitata

4

ipotesi, tuttavia, deve risultare provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di singoli dati od elementi di essi (cfr.,

ex plurimis, Cass.,

24995/06, 8634/07, 374/09, 11145/11, 5849/12).
2.4. Tanto premesso in via di principio, va osservato
l’atto impositivo su una serie di elementi indiziari e
presuntivi, particolarmente significativi, in massima
parte desunti dal processo verbale di constatazione della
Guardia di Finanza, e che – tra l’altro – la stessa contribuente ha avuto cura di elencare nel controricorso (p.
2).
2.4.1. Tali indizi – rilevanti sia ai fini delle imposte
dirette che dell’IVA – si concretano, in particolare: 1)
in elementi positivi di reddito non contabilizzati scaturenti dal riscontro sui conti dei soci, e privi di idonea
ragione giustificativa; 2) nell’omessa fatturazione per
accreditamenti non giustificati in alcun modo, a seguito
degli accertamenti bancari; 3) nell’omessa fatturazione
di operazioni imponibili e nell’omessa dichiarazione IVA;
4) nella mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura, derivanti da prelievi bancari non giustificati dai
soci. Inoltre, come riferito anche dalla stessa resistente (p. 7 del controricorso), nei confronti dell’ amministratore e dei soci della Edilpontina 2000 s.r.l. era
stata esercitata l’azione penale, per gli stessi fatti
oggetto dell’avviso di accertamento impugnato.
2.4.2. Ebbene, a fronte dei succitati elementi, di particolare pregnanza sul piano indiziario e presuntivo, la
contribuente si è – di contro – limitata, anche nel presente giudizio di legittimità, a mere allegazioni, del
tutto sfornite del necessario riscontro probatorio, circa
il carattere extra-aziendale delle operazioni sottese alle movimentazioni bancarie suindicate, rinviando del tutto genericamente, in proposito, ai documenti prodotti nei
giudizi di merito.

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che, nel caso concreto, l’Amministrazione ha fondato

2.4.3. Per quanto concerne, poi, più specificamente l’IVA
– in ordine alla quale è stata contestata alla contribuente l’indebita detrazione dell’IVA su costi indeducibili, poiché non inerenti all’attività di impresa – va
osservato che l’art. 19, co. 1, del d.P.R. n. 633/72,
consentendo, per le operazioni passive, cioè per i beni o
servizi importati o acquistati, al contribuente di portavalsa dal venditore o prestatore, quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede,
oltre alla qualità di imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso. Detta disposizione, inoltre, non introduce
deroga alcuna ai comuni criteri in tema di onere della
prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o
strumentalità a carico dell’interessato, senza che la
sussistenza dei predetti requisiti possa neppure presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell’acquirente (cfr., tra le tante, Cass. 3518/06,
16739/07, 2362/13, 16853/13).
Senonchè, nel caso di specie, – al di là di mere allegazioni e del generico rinvio alla documentazione prodotta
nei precedenti gradi del giudizio – nessuna prova ha fornito, al riguardo, la resistente anche con riferimento a
siffatto requisito essenziale ai fini della detraibilità
dell’imposta in parola.
2.5. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso
principale dell’Agenzia delle Entrate deve essere accolto.
3. Passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale
proposto dalla Edilpontina 2000 s.r.1., osserva la Corte
che il gravame si palesa del tutto infondato, per le ragioni che si passa ad esporre in relazione ai singoli motivi di ricorso.
3.1. A tal fine, va rilevato che, con il primo motivo, la
contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 15 della 1. n. 289/02.

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re in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di ri-

3.1.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che la
CTR abbia erroneamente ritenuto che l’azione penale esercitata nei confronti dell’amministratore e dei soci della
Edilpontina 2000 s.r.1., per gli stessi fatti oggetto
dell’avviso di accertamento impugnato, potesse precludere
alla medesima il condono ex art. 15 1. 289/02, pur non
essendovi, nella specie, identità soggettiva tra il conil soggetto (persone fisiche) destinatario dell’azione
penale.
3.1.2. Il motivo è infondato.
3.1.2.1. Questa Corte ha, invero, più volte affermato
che, in tema di condono fiscale, opera, con riguardo alla
persona giuridica, la causa ostativa alla definizione
quale prevista dall’art. 15, co. 1, della 1. n. 289/02,
qualora nei confronti del suo rappresentante legale sia
già stata esercitata l’azione penale per gli illeciti di
cui al d.lgs. n. 74/00. Né è sostenibile la necessità
della “doppia conoscenza formale” – prevista da detta
norma – dell’esercizio dell’azione penale, in capo alla
persona giuridica ed al suo legale rappresentante, ricorrendo la sostanziale inscindibilità nella stessa persona
delle due figure di contribuente ed imputato e non potendosi configurare, per le sole persone giuridiche, un’ingiustificata situazione di trattamento favorevole rispetto a quello riservato alle persone fisiche (Cass.
8705/13; conf. Cass. 21795/12, 8324/12).
3.1.2.2. Ne discende che, nel caso concreto, l’azione penale proposta nei confronti dell’amministratore e del
procuratore speciale della Edipontina 2000 s.r.l. non poteva che precludere alla società – come correttamente affermato dal giudice di appello – l’accesso al condono, ai
sensi dell’art. 15 l 289/02.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la Edilpontina
2000 s.r.l. denuncia, poi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R. 633/72, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omessa moti-

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tribuente (società), che si avvale della definizione, ed

vazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
3.2.1. Si duole sostanzialmente la ricorrente del fatto
che l’autorizzazione agli accertamenti bancari sui conti
dei soci non sia stata data, come previsto dalle norme
succitate, dal direttore centrale o regionale dell’ Agenzia delle Entrate, ovvero dal comandante regionale della
ca, organo che potrebbe, invece, rilasciare solo l’ autorizzazione all’accesso ai locali adibiti ad abitazioni o
ad effettuare perquisizioni personali (art. 52 d.P.R.
633/72).
3.2.2. Il motivo è infondato.
3.2.2.1. Ed invero, in forza delle disposizioni succitate
esclusivamente la mancanza dell’autorizzazione, e sempre
che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio
al contribuente, può determinare l’illegittimità
dell’atto impositivo (Cass. 16874/09, 14023/07), e non
certo il fatto che essa sia stata comunque rilasciata,
sebbene da un organo – per di più dotato di più ampie e
rilevanti attribuzioni – diverso da quello cui la competenza è formalmente attribuita dagli artt. 32 d.P.R.
600/73 e 51 d.P.R. 633/72.
3.2.2.2. Anche la censura in esame non può, pertanto, che
essere disattesa.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, la Edilpontina 2000
s.r.l. denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 39 d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R.
6337/2, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
3.3.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – a parere della
ricorrente in via incidentale – nel ritenere legittimo
l’atto impositivo fondato sulle indagini bancarie condotte su conti bancari intestati a soggetti diversi dalla
società sottoposta a verifica, e pur in presenza di una
contabilità formalmente regolare tenuta dalla medesima.
3.3.2. Il motivo è infondato, per le medesime ragioni già
esposte a proposito del ricorso principale proposto
dall’Agenzia delle Entrate. Vale solo la pena di rimarca-

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Guardia di Finanza, bensì dal Procuratore della Repubbli-

re, al riguardo, che è proprio il riscontro dell’omessa
annotazione di operazioni imponibili e dell’omessa fatturazione (ai fini IVA), nonché della mancata annotazione
di elementi positivi del reddito (ai fini delle imposte
dirette), ricorrente nel caso di specie, a legittimare in forza delle disposizioni di cui agli artt. 32-37
d.P.R. 600/73 e 51-54 del d.P.R. 633/72 – l’accertamento
dall’Amministrazione anche mediante indagini bancarie,
che possono – come dianzi detto – riguardare anche conti
e depositi intestati a terzi, e perfino a familiari dei
soci. E ciò qualora l’Ufficio abbia fondato motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti (nella
specie suelencati), che gli stessi siano stati utilizzati
per occultare operazioni commerciali della società, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extracontabile – per il che è evidente che la regolarità formale di
quella ufficiale non è, all’uopo, sufficiente – allo scopo di porre in essere un’evasione fiscale (Cass. 374/09,
5849/12).
3.4. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso
incidentale della contribuente deve essere rigettato.
4. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio
del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384,
co. l c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico della resistente, nella misura di cui in
dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di
merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;

induttivo sulla base di dati e notizie raccolti

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ESENTE DA KEGISTRAnorlik
AI SENSI DEL D.P.R. 26i4I*6
N. 131 TA13. ALL. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
condanna la resistente alle spese del presente giudizio,
che liquida in C 13.000,00, oltre alle spese prenotate a
debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei

giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7.10.13.

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