Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25474 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.12/12/2016),  n. 25474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21451/2015 proposto da:

IMMOBILIARE CAVASSORE S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

BERLIRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO

BUSSANI giusta delega a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2523/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 06/05/2015 e depositata il

09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO

udito l’Avvocato Claudio Berliri, per la ricorrente, che si riporta

alla memoria e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Immobiliare Cavassore srl ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2523/2015, depositata il 9 giugno 2015, che ha respinto il ricorso per revocazione D.Lgs. n. 456 del 1992, ex art. 64 e art. 395 c.p.c., n. 4).

La CTR, in particolare, ha affermato che l’errore invocato dalla contribuente, vale a dire il manato rilievo dell’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per tardività dello stesso, costituirebbe errore di diritto non censurabile nel giudizio revocatorio.

Con i due motivi di ricorso che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, la contribuente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4), nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la CTR erroneamente qualificato la violazione dedotta in giudizio quale errore di diritto e non anche errore di fatto.

Le censure appaiono destituite di fondamento.

Ed invero, il fatto che la CTR abbia erroneamente ritenuto la tempestività dell’appello, facendo riferimento alla data di deposito dell’atto presso la CTP cd omettendo di verificare quella di deposito presso la CTR, appare riconducibile ad un errore di diritto e non anche all’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4), ravvisabile, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte nel solo caso esso presenti i caratteri di evidenza ed obiettività (cfr. ex multis Cass. 4456/2015). L’errore revocatorio non è invero configurabile nei casi, come quello in esame, aventi ad oggetto l’erronea o incompleta valutazione delle risultanze documentali, sussistendo in tal caso un errore di giudizio, che esula dal perimetro del giudizio revocatorio.

Nel caso di specie risulta infatti che la CTR abbia preso in considerazione la data sbagliata, vale a dire quella di deposito del ricorso presso il giudice di primo grado, e non anche quella di deposito presso la CTR, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 22, comma 2. Non appare inoltre pertinente il dedotto principio della rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità dell’appello.

Deve al riguardo ribadirsi che, considerati i limiti del giudizio revocatorio, nel presente giudizio, avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza della CTR che ha respinto la revocazione, è precluso il rilievo della inammissibilità dell’appello per errore di diritto o erronea valutazione delle risultanze processuali.

Considerato che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva non deve provvedersi sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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