Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25474 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11106-2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDELE

LAMPERTICO 12, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA D’AGOSTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ASELLI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE 21 APRILE 21, presso lo

studio dell’avvocato MARIO CARRELLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASQUALE PICCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.M. convenne in giudizio Generali Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dalla Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Difatti, l’attore mentre era alla guida della propria bicicletta, fu investito da un veicolo rimasto non identificato e cadde a terra.

La compagnia assicurativa convenuta si costituì in giudizio, contestando la domanda attorea perchè non provata.

Il Giudice di pace di Nola, con sentenza n. 3319/2012, rigettò la domanda di G.M., non ritenendo provata la dinamica del sinistro stradale, alla luce anche della deposizione contraddittoria dell’unico testimone.

2. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 104/2019, pubblicata il 15/01/2019, ha rigettato l’appello avverso la sentenza di prime cure proposto da G.M..

Il giudice di merito ha ritenuto non assolto l’onere probatorio pendente sull’appellante, il quale non solo era tenuto a provare la dinamica dell’incidente ma anche che questo fosse stato causato da un veicolo non identificato. In particolare, l’appellante non aveva denunciato l’accaduto nè ai sanitari nè al drappello della polizia presso il nosocomio di Nola. Per di più, veniva considerata dubbia e controversa la deposizione testimoniale dell’unico teste, stante le sue contraddizioni.

3. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione G.M.

sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Generali Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta travisamento della prova ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in relazione alla mancata denuncia al drappello. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe travisato le prove, ritenendo necessaria la denuncia dell’accaduto al drappello di polizia presente in nosocomio, stante che il drappello sarebbe stato assente presso l’ospedale di Nola.

Il motivo è infondato.

La doglianza non coglie infatti la ratio decidedendi della sentenza del giudice dell’appello. I giudici di merito hanno chiarito che in ipotesi come quella oggetto del ricorso, in cui si assiste a un incidente stradale causato da un veicolo non identificato, il danneggiato ha l’onere di provare le modalità del sinistro, l’attribuibilità di esso alla condotta colposa o dolosa di altro veicolo e che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. Proprio in merito a quest’ultima condizione, alla luce dei principi di questa Corte, non si richiede che il danneggiato compia particolari indagini, ma quantomeno che denunci il fatto alle autorità competenti e che renda loro disponibili tutti gli elementi informativi, in base a un principio di attiva diligenza richiesta al danneggiato. Alla luce di ciò, la Corte d’appello, tramite una motivazione adeguata e scevra da vizi logico giuridici, ritiene non sufficiente la denuncia avanzata dall’appellante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro stradale in quanto assenti risultanze istruttorie che permettessero di ritenere verosimile la ricostruzione prospettata da parte attrice. Questo è il giudizio dei giudici di merito, insindacabile in questa sede in quanto attiene alla valutazione dei fatti e delle prove rientranti nel giudizio autonomo del giudice di merito.

4.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 4 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a – Art. 116 c.p.c. in relazione alla mancata indicazione dei testimoni nella denuncia tempestivamente presentata alle Autorità competenti”. Il Tribunale di Nola avrebbe valutato gli elementi probatori e i fatti in maniera del tutto arbitraria senza alcuna giustificazione logico giuridica.

Il motivo è inammissibile.

La censura così come formulata dal ricorrente è diretta ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, oltrepassando in questo modo i limiti del sindacato di legittimità. Difatti, la richiesta del ricorrente è volta a ottenere una diversa valutazione in merito alle deposizioni rese da testi. Questa è una attività che rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, libero sia nell’apprezzamento di quanto deposto dai testimoni sia nella valutazione circa la loro attendibilità. Anche la motivazione appare scevra da vizi giuridico formale e in quanto tale non suscettibile di censure.

4.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “falsa applicazione della normativa sui sinistri stradali applicazione retroattiva di una riforma entrata in vigore solo nel 2017 e mancata valutazione delle eccezioni sulla indicazione dei testimoni nella lettera di messa in mora”. Secondo il ricorrente, al sinistro in questione sarebbe applicabile la normativa degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 che non imponeva l’obbligo al danneggiato di indicare i testimoni nella lettera di risarcimento danni. In ogni caso la compagnia avrebbe dovuto chiedere l’integrazione dell’informazione mancante, cosa non fatta.

Il motivo è inammissibile in quanto, anche in questo caso, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

La Corte d’appello, a prescindere dalla attendibilità o meno del testimone escusso in primo grado, ha ritenuto non fondata la domanda risarcitoria, per la mancanza di collaborazione da parte dell’appellante nell’identificazione dell’autovettura rimasta sconosciuta, non avendo neanche riferito, al momento del ricovero presso l’ospedale di Nola, di esser stato investito da un veicolo rimasto sconosciuto il cui conducente non si era fermato per prestare soccorso. Dunque, i dubbi presentati dai giudici di merito in merito) attendibilità della prova testimoniale nonchè la carenza della presenza del teste nella lettera di messa in mora, sono elementi aggiuntivi e ulteriori rispetto a un giudizio di rigetto della domanda di parte appellante già formulato in base alle ragioni sopra esposte.

5. Le spese seguono la soccombenza.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.300,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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