Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25474 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29662/2015 r.g. proposto da:Oggetto

(OMISSIS) S.R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, M.G.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine

del ricorso, dagli Avvocati Prof. Romano Vaccarella e Mariacarla

Giorgetti, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del

primo in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 269;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del suo curatore, Dott.

P.D.; S.G. (cod. fisc. (OMISSIS)).

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, depositata in

data 01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 28 maggio 2015, il Tribunale di Pordenone dichiarò inammissibile, L. Fall., ex art. 162, la domanda di concordato preventivo proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. e, con contestuale sentenza, ne pronunciò il fallimento su istanza di S.G., già suo dipendente affermatosene creditore per spettanze retributive, ravvisandone i presupposti di legge.

1.1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza dell’1 dicembre 2015, n. 724, respinse il reclamo promosso dalla fallita, L. Fall., ex art. 18, contro le suddette statuizioni. In particolare, ritenne: i) incontestabile la legittimazione del S., in considerazione del pluriennale rapporto di lavoro da lui intrattenuto con la prima e della natura del credito vantato, opinando essere sufficiente un accertamento incidentale di quest’ultimo, da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante; il) sussistente lo stato di insolvenza, pacificamente desumibile dagli atti della procedura concordataria; iii) che il tribunale aveva adeguatamente valutato le relazioni di attestazioni depositate dalla predetta società, ed aveva affermato che quella del 26 maggio 2015, redatta da un diverso professionista rispetto alle altre, non esprimesse, nei punti decisivi, un controllo effettivo e critico, rimanendo “generica ed apoditticamente adesiva rispetto al ricorso del debitore”. Riportò, poi, dichiarando di condividerlo, il passaggio motivazionale utilizzato dal tribunale per escludere la valenza delle attestazioni suddette “quanto alla decisiva valutazione di fattibilità in relazione alla prospettiva di soddisfacimento che dovrebbe essere assicurata dagli utili derivanti dalla continuità aziendale”. Evidenziò, infine, a conferma della correttezza della valutazione effettuata dal primo giudice, che: i) alla pagina 40 della relazione del secondo attestatore (Dott. Z.), si leggeva che “… il fatturato aziendale relativo al 2014 si attesta su circa Euro 1.200.000, mentre, nell’anno 2015, lo stesso fatturato, ad aprile 2015, era di solo Euro 136.000. Gli obbiettivi di fatturato della società sono ambiziosi, ma parrebbero supportati da proposte contrattuali di tutto interesse confermate dai colloqui con il sig. M.G., che conferma una certa staticità del mercato interno mentre constata una decisiva vivacità del mercato estero da cui continuano a pervenire proposte commerciali…”; la società operava nel settore del commercio di mobili ed arredi; iii) i ricavi previsti dal piano apparivano collegati, in parte determinante (Euro 1.600.000 per il 2015), ad una “(OMISSIS)” che l’attestatore (nel maggio 2015) indicava, su non esplicitate basi, destinata a trovare concretizzazione solo nel successivo mese di giugno.

2. Avverso la riportata decisione, ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., affidandosi a quattro motivi, mentre non hanno spiegato, in questa sede, la curatela fallimentare ed il S..

2.1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. Fall., art. 6. La Corte d’Appello di Trieste ha totalmente travisato la legittimazione ad agire ai fini della richiesta della dichiarazione di fallimento”. Si lamenta la mancata effettuazione, nei precedenti gradi, di un giudizio di rilevanza volto a valutare la fondatezza della contestazione del credito invocato dal S. al fine di verificarne la necessaria sua legittimazione ad agire L. Fall., ex art. 6, nemmeno avendo quest’ultimo allegato altri elementi idonei a dimostrare la decozione dell’impresa, omettendo, ingiustificatamente, anche il previo ricorso alla fase di espropriazione forzata;

II) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. Fall., art. 5: la Corte d’Appello di Trieste ha totalmente travisato il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento”. Si deduce che, ai fini della dichiarazione di fallimento, occorrono la manifestazione dell’insolvenza, gli inadempimenti mentre, nel caso di specie, non era stata fornita opportuna ed adeguata dimostrazione dell’esistenza di un patrimonio in dissesto e dell’oggettiva impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente con mezzi normali gli obblighi assunti – e gli altri fatti esteriori, quali quelli di cui alla L. Fall., art. 7, ed altri indici come la presenza di numerosi protesti o procedure esecutive ed una posizione debitoria eccedente in maniera esorbitante l’attivo, nonchè la revoca dei fidi bancari, qui tutti insussistenti. Anzi, proprio le prospettive economiche rappresentate in seno al ricorso per l’ammissione del concordato preventivo rappresentavano fondate aspettative di conseguire risorse tali da permettere l’integrale estinzione delle passività. La società, dunque, era investita da uno stato di difficoltà transeunte e non già da un’impotenza sistematica rilevante ai sensi della L. Fall., art. 5;

III) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. Fall., art. 162: la Corte d’Appello di Trieste ha totalmente travalicato il proprio ambito di cognizione in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo”. Si ritiene che “la valutazione giudiziale di ammissibilità della proposta concordataria non deve estendersi, come incredibilmente avvenuto nel caso di specie, ad una disamina della fondatezza delle valutazioni espresse dall’esperto, ma può e deve consistere in una sorta di giudizio sul giudizio, che deve verificare se il percorso logico valutativo sia stato svolto e congruamente motivato”. Si aggiunge che il tribunale, prima, e la corte distrettuale, poi, avevano “…compiuto valutazioni del tutto erronee in ordine al contenuto dell’attestazione, omettendo di valutare adeguatamente nel merito il contenuto del ricorso L. Fall., ex art. 161 proposto dalla società (OMISSIS) s.r.l. e depositato il 26 maggio 2015…”. Dall’attestazione del professionista Dott. Z., in raffronto con quella del precedente attestatore, emergevano l’entità e la complessità del lavoro svolto dal primo, che aveva posto in essere un’analisi comparata circa la convenienza della continuità aziendale e la prospettiva liquidatoria, approfondendo l’andamento pregresso e le prospettive future della società, opportunamente rappresentando, altresì, il fabbisogno concordatario.

Inoltre, diversamente da quanto opinato dalla corte giuliana, il piano e la proposta depositati il 26 maggio 2015 differivano per classi, definizione delle stesse e relativo piano di pagamento, rispetto a quelli precedenti del 16 aprile 2015;

IV) “Nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la Corte d’Appello di Trieste si è limitata a motivare per relationem alla sentenza di primo grado mediante la mera adesione ad essa”. Si conclude nel senso che la laconicità della motivazione della corte distrettuale non consente di ritenere che quest’ultima sia pervenuta all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di reclamo, con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

3. Il primo motivo è complessivamente infondato.

3.1. E’ stato, infatti, più volte affermato da questa Corte che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., art. 6 laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo, viceversa, a tal fine, sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (cfr. Cass., SU, n. 1521 del 2013; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 576 del 2015; Cass. n. 30827 del 2018).

3.1.1. Invero, Cass. n. 16751 del 2013, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 30827 del 2018, ha chiarito che “il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa d’ufficio, ma dispone alla L. Fall., art. 6, che l’iniziativa provenga dal debitore, da uno o più creditori o dal Pubblico Ministero, così prevedendosi l’iniziativa di parte, definita efficacemente dalla dottrina come “motore essenziale” del procedimento prefallimentare… la giurisprudenza e la dottrina si sono interessate della individuazione del soggetto a cui fa riferimento la norma, quale “creditore”, senza alcuna specificazione ulteriore, e quindi come colui che vanta un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un’azione esecutiva (in tali termini, cfr. Cass. n. 3472 del 2011), e che deve essere oggetto dell’imprescindibile delibazione incidentale del giudice fallimentare (così Cass. n. 24309 del 2011 e Cass., SU, n. 1521 del 2013), proprio in quanto non esiste più l’iniziativa d’ufficio…”; mentre Cass. n. 6978 del 2019 ha precisato che “…la sussistenza anche di un solo credito contestato in capo all’istante consente di addivenire alla declaratoria di fallimento: la L. Fall., art. 6 infatti, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, intende chiarire che lo stato d’insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde totalmente dal numero dei creditori istanti, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva la norma, peraltro, non intende presupporre un precedente accertamento definitivo del credito vantato da chi sollecita la declaratoria di fallimento, nè traslare in sede prefallimentare l’accertamento di merito sull’esistenza dello stesso, ma, più semplicemente, imporre un controllo della legittimazione attiva dell’istante, essendo sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice (Cass., Sez. U., 23/1/2013 n. 1521)…”.

3.1.2. Le contestazioni pendenti sul credito, dunque, non precludono la valutazione della sussistenza della legittimazione da parte del creditore L. Fall., ex art. 6, alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sè, ma della qualità di creditore, mentre il fatto che il credito debba ridursi o compensarsi con controcrediti incide sulla valutazione dello stato di insolvenza.

3.2. Nella specie, pertanto, l’affermazione della corte distrettuale riguardante la ritenuta incontestabilità della legittimazione del S., L. Fall., ex art. 6, in considerazione del pluriennale rapporto di lavoro da lui intrattenuto con la (OMISSIS) s.r.l. in bonis e della natura del credito (per spettanze retributive) dal medesimo vantato, si rivela pienamente conforme ai principi in precedenza esposti, costituendo, peraltro, una valutazione evidentemente fattuale non ulteriormente sindacabile in questa sede.

4. Analoga sorte merita il secondo motivo.

4.1. Giova premettere che: i) la dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obbiettivo, nello stato d’insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull’effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, essendo, a tal fine, sufficiente una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (cfr. Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 29913 del 2018, che ha anche sottolineato che detto stato di insolvenza, deve desumersi, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni; Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); li) in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 9297 del 2019; Cass. n. 583 del 2015; Cass. n. 19611 del 2014).

4.2. Certamente, in termini di approssimazione generale, può condividersi l’assunto (d’altronde prevalente in dottrina) secondo cui l’insolvenza differisce dall’inadempimento, poichè non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma, appunto, uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una “inidoneità” di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni. Dacchè il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all’impresa, così come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (cfr., in motivazione, Cass. n. 29913 del 2018). Da tanto consegue che, ai fini della dichiarazione di fallimento, è necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l’accertamento di una situazione d’impotenza economico patrimoniale, idonea a privare il soggetto della possibilità di fare fronte, con mezzi “normali”, ai propri debiti; accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell’impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (cfr. Cass. n. 29913 del 2018).

4.2.1. Sennonchè, ammettendo che tutto ciò abbia a tradursi in una situazione di prognosi irreversibile, e non già in una mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte, è certo che legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19611 del 2014 addirittura ha ritenuto sufficiente l’inadempimento di un solo debito). Quel che interessa, infatti, è che l’inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che, quindi, sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008).

4.2.2. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce, in questa prospettiva, un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. Nè rilevano, a tal riguardo, come si è già detto, le cause dell’insolvenza, quand’anche non imputabili all’imprenditore.

4.2.3. Va, poi, rimarcato che, secondo l’espressa previsione della L. Fall., art. 5, la situazione di insolvenza può manifestarsi non solo attraverso inadempimenti – come detto – ma anche in altri eventuali “fatti esteriori”, e la prova è ricavabile in qualunque modo, comprese le risultanze dello stato passivo (cfr., ex multis, Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19141 del 2006).

4.2.2.1. Questa puntualizzazione consente, allora, di affermare che: i) è fuor di dubbio che l’accertamento dell’insolvenza, come sopra intesa, non s’identifica, in modo necessario ed automatico, con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale dell’impresa; è parimenti indubbio che, in presenza di un eventuale sbilancio negativo, è pur possibile che l’imprenditore continui a godere di credito e sia, di fatto, in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l’eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria; iii) al tempo stesso, ove – all’opposto – l’eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell’impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell’insolvenza può esser egualmente riscontrato. In definitiva, quindi, anche a prescindere dal semplice risultato della somma algebrica tra poste attive e passive della situazione patrimoniale, è evidente che sempre dai dati di contabilità dell’impresa è consentito muovere per poter vagliare, nella concretezza di ciascuna singola fattispecie, se il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste ed alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente ipotizzabile ricavare il necessario per farvi fronte (Cass. n. 23437 del 2017, ha significativamente statuito che “nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando, e nella misura in cui, il giudice dell’opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all’attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola dell’operatività dell’impresa, salvo che l’eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell’avviamento”).

4.3. Alla stregua, dunque, dei riportati principi, qui integralmente condivisi, e muovendo dall’insegnamento di questa Corte secondo cui l’accertamento di fatto circa la solvibilità, o meno, dell’imprenditore compete al giudice del merito, in base alla regola per cui spetta a quest’ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 12815 del 2019; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011), l’apprezzamento circa il valore probatorio attribuito, nella specie, dalla corte distrettuale a quanto da essa valorizzato (“lo stato di insolvenza (..) pacificamente emerge dagli atti della procedura per l’ammissione al concordato preventivo, ed in particolare dal doc. 8 depositato dalla reclamante”. Cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) per l’affermazione della sussistenza dello stato di insolvenza della (OMISSIS) s.r.l. (che aveva espressamente contestato, con il primo motivo di reclamo, di trovarsi in una siffatta condizione. Cfr. pag. 5 della medesima sentenza) sfugge al sindacato di legittimità, laddove, invece, le generiche argomentazioni esposte nel motivo in esame investono il complessivo governo del materiale istruttorio, senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., ex multis, Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 26300 del 2018).

5. Insuscettibile di accoglimento è anche il terzo motivo.

5.1. Giova premettere che, dalla lettura della sentenza oggi impugnata (cfr. pag. 7-10), emerge, come si è già detto al precedente paragrafo 1.1., che la corte distrettuale, nel confermare la statuizione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo della (OMISSIS) s.r.l.: i) ha ritenuto che il giudice di prime cure, da un lato, aveva adeguatamente valutato le relazioni di attestazioni depositate dalla menzionata società, e, dall’altro, aveva affermato che quella del 26 maggio 2015, redatta da un diverso professionista rispetto alle prime, non esprimesse, nei punti decisivi, un controllo effettivo e critico, rimanendo “generica ed apoditticamente adesiva rispetto al ricorso del debitore”; ii) ha espressamente dichiarato di condividere – riportandolo nella propria motivazione – il passaggio motivazionale utilizzato dal tribunale per escludere la valenza delle attestazioni suddette “quanto alla decisiva valutazione di fattibilità in relazione alla prospettiva di soddisfacimento che dovrebbe essere assicurata dagli utili derivanti dalla continuità aziendale”; iii) ha evidenziato, a conferma della correttezza della valutazione effettuata dal primo giudice, che: iii-a) alla pagina 40 della relazione del secondo attestatore (Dott. Z.), si leggeva che “… il fatturato aziendale relativo al 2014 si attesta su circa Euro 1.200.000, mentre, nell’anno 2015, lo stesso fatturato, ad aprile 2015, era di solo Euro 136.000. Gli obbiettivi di fatturato della società sono ambiziosi, ma parrebbero supportati da proposte contrattuali di tutto interesse confermate dai colloqui con il sig. M.G., che conferma una certa staticità del mercato interno mentre constata una decisiva vivacità del mercato estero da cui continuano a pervenire proposte commerciali…”; iii-b) la società operava nel settore del commercio di mobili ed arredi; iii-c) i ricavi previsti del piano apparivano collegati, in parte determinante (Euro 1.600.000 per il 2015), ad una “(OMISSIS)” che l’attestatore (nel maggio 2015) indicava, su non esplicitate basi, destinata a trovare concretizzazione solo nel successivo mese di giugno.

5.2. La questione che la censura in esame pone, oggi, all’attenzione del Collegio investe, dunque, la individuazione dell’ambito del potere di controllo del tribunale sulla proposta concordataria.

5.2.1. Assume, tra l’altro, la (OMISSIS) s.r.l. che (cfr., amplius, pag. 27-38 del ricorso) “la Corte di appello di Trieste ha compiuto un’illegittima ed esorbitante valutazione in merito alla fattibilità e alla convenienza del piano concordatario, a dispetto di quanto le compete ex lege, travalicando i limiti che l’ordinamento impone alla cognizione del Giudicante”; che “…in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, al Giudice non compete il sindacato sull’accertamento della veridicità dei dati aziendali essendo tale valutazione, unitamente a quella di fattibilità del piano, riservata esclusivamente al professionista attestatore”; che “…unico limite che ravvisa la Suprema Corte all’autonomia privata è costituito dall’abuso del diritto, inteso come abuso dello strumento concordatario, allorchè emerga la prova che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio siano stati posti in essere con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento concordatario”; che “…l’accertamento compiuto dall’Autorità Giudiziaria, in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, è da intendersi, (…), quale sindacato di regolarità prettamente formale”; che “…in conclusione, la valutazione giudiziale di ammissione al concordato preventivo non deve, quindi, estendersi, come incredibilmente avvenuto nel caso di specie, ad una approfondita disamina della fondatezza delle valutazioni espresse dall’esperto, bensì può e deve consistere in una sorta di giudizio sul giudizio, che tende non già a ripercorrere criticamente gli stessi accertamenti e valutazioni ma a verificare se il percorso critico valutativo sia stato svolto e congruamente motivato. A ciò si aggiunga che anche l’interpretazione della L. Fall., art. 161, comma 3, suggerisce di valorizzare la fondamentale funzione di garanzia che la relazione dell’attestatore assume nell’ambito del procedimento, a fronte della scelta di esimere il tribunale, ai fini dell’ammissione, da ogni verifica sul punto”.

5.3. Tali argomentazioni non possono, però, essere condivise.

5.3.1. Invero, è opportuno ricordare che, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 1521 del 2013), in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità, peraltro, si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura concordataria.

5.3.2. In modo ancora più esplicito, poi, Cass. n. 18987 del 2011 ha evidenziato che il controllo della regolarità della procedura, proprio della tipica funzione dell’omologa, di imprimere giuridica efficacia al consenso espresso sulla proposta, comporta necessariamente la verifica della persistenza, fino a quel momento, delle medesime condizioni di ammissibilità della procedura stessa, seppure già scrutinate nella fase iniziale, dell’assenza di atti o fatti di frode che potrebbero dare impulso al procedimento di revoca L. Fall., ex art. 173 e, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione (cfr. in senso analogo, le successive Cass. n. 10778 del 2014 e Cass. n. 2234 del 2017).

5.3.3. Va, peraltro, rimarcato che anche la fattibilità economica può ben essere sindacata dal giudice del fallimento laddove il piano si riveli irrealizzabile prima facie, al punto che la stessa distinzione astratta tra verifica di fattibilità giuridica e verifica di fattibilità economica può dirsi nella sostanza superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 645 del 2019; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 4790 del 2018; Cass. n. 9061 del 2017), in un’ottica da ultimo recepita anche dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge Delega 19 ottobre 2017, n. 155) in tema di riforma delle procedure concorsuali (cfr. art. 47).

5.3.4. Infine, come questa Corte da tempo afferma – anche a Sezioni Unite – è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e, in tale prospettiva, compete a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio (cfr. già Cass., SU, n. 1521 del 2013, e poi anche Cass. n. 13083 del 2013; Cass. n. 11423 del 2014; Cass. n. 5825 del 2018). Il tribunale, dunque, ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell’informazione che viene fornita ai creditori, proprio al fine di consentire a questi ultimi un’espressione libera e consapevole del voto (cfr. Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 5825 del 2018). Naturalmente è poi rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta; ma sempre che l’attestazione consenta di esprimere in modo completo la valutazione suddetta. Da questo punto di vista, spetta, quindi, al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell’attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell’andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019).

5.4. Nessun dubbio, allora, può sorgere, giusta i principi suddetti, circa il fatto che, nell’odierna vicenda, la corte distrettuale, attraverso le argomentazioni già esposte al precedente p. 5.1., abbia chiaramente operato (come già il tribunale) rimanendo nell’ambito del sindacato consentitole dalla riportata giurisprudenza di legittimità.

5.4.1. La corte giuliana, infatti, oltre a fare proprie le ragioni già esposte dal tribunale quanto alla valutazione negativa da quest’ultimo fornita in ordine alle attestazioni (quella originaria, e quella, ulteriormente prodotta il 26 maggio 2015, redatta da un diverso professionista), depositate dalla società ivi reclamante a corredo delle proprie proposte concordatarie (originaria e post richiesta di chiarimenti proveniente dal tribunale), ha altresì svolto ulteriori rilievi critici con riferimento alla relazione del secondo attestatore (Dott. Z.) che si risolvono in una complessiva valutazione, evidentemente fattuale, qui non ulteriormente sindacabile.

5.4.2. La censura, peraltro, si rivela inammissibile – perchè carente di autosufficienza, non riportandone, specificamente, i corrispondenti tenori letterali, o, comunque, perchè volta ad ottenere una nuova valutazione di merito – laddove propone un nuovo confronto tra le relazioni redatte dai diversi professionisti anche al fine di giustificare la convenienza della continuazione dell’attività in pendenza di procedura concordataria, investendo, sostanzialmente, le relative argomentazioni, il complessivo governo del materiale istruttorio, così finendo nuovamente – al pari di quanto si è detto con riferimento al secondo motivo – con il trasformare, del tutto surrettiziamente, oltre che inammissibilmente, il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass. n. 26300 del 2018).

6. Infondato, da ultimo, è anche il quarto motivo.

6.1. La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, o di altri atti processuali, o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (cfr. Cass., SU, n. 642 del 2015; Cass. n. 9334 del 2015; Cass. n. 22562 del 2016).

6.2. Nella specie, la corte distrettuale ha fatto proprio, dichiarando di condividerlo e trasferendolo nella propria motivazione, il passaggio motivazionale utilizzato dal tribunale per escludere la valenza delle attestazioni L. Fall., ex art. 161, comma 3, “quanto alla decisiva valutazione di fattibilità in relazione alla prospettiva di soddisfacimento che dovrebbe essere assicurata dagli utili derivanti dalla continuità aziendale”.

6.2.1. Ha, però, anche svolto, appunto nell’intento di confermare la correttezza della valutazione effettuata dal primo giudice, ulteriori rilievi critici, già evidenziati nel precedente p. 5.4.1. (da intendersi, qui riportati), con riferimento alla relazione del secondo attestatore (Dott. Z.), da ciò potendo ragionevolmente trarsi la conclusione che la condivisione dell’appena descritta opinione del tribunale sia stata il frutto, non già di un acritico recepimento di quest’ultima, ma di una ponderata sua valutazione avvenuta anche alla stregua di quegli ulteriori elementi.

7. Il ricorso va, pertanto, respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la curatela fallimentare ed il S. rimasti solo intimati, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto il 16 dicembre 2015), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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