Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25473 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5874-2012 proposto da:

5P ENGINEERING S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GABRIELE ZAMOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

M.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato PIETRO EMILIO

ANTONIO ICHINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SERGIO PASSERINI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

5P ENGINEERING S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GABRIELE ZAMOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1172/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/12/2011 R.G.N. 1434/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il ricorso principale

rimessione atti al Primo Presidente in subordine improcedibilità,

ricorso incidentale estinzione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

4. La Corte di appello di Milano in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha dichiarato che nel periodo dal 18 ottobre 2004 al 31 agosto 2007 tra M.L. e la 5P Engineering s.p.a. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato ed ha condannato la società convenuta a corrispondere a titolo di T.F.R. la somma di Euro 10.098,29 oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali sulle somme rivalutate dal 31.8.2007 al saldo, rigettate le domande di riconoscimento della qualifica dirigenziale e quelle economiche conseguenti.

2. La Corte di merito ha ritenuto che, sebbene il petitum investisse il periodo dal 29 novembre 2000 al 31 agosto 2007, tuttavia la causa petendi era limitata all’accertamento della nullità del contratto a progetto in quanto, per il periodo precedente, dal 29 novembre 2000 al 18 ottobre 2004, nulla era stato specificatamente allegato nel ricorso. Ha poi escluso che al contratto fosse allegato un progetto sufficientemente specifico (relativo alle pratiche per il conseguimento della certificazione ISO 9001), che potesse essere effettivamente qualificato come tale, atteso che non era suscettibile di produrre un risultato, non aveva un orizzonte temporale determinato o determinabile ed individuava una posizione lavorativa strutturale nell’organizzazione imprenditoriale, protrattasi per un lungo periodo di tempo e che non presentava caratteri di temporaneità nè risultava collegata a specifiche esigenze. Quanto alle mansioni svolte la Corte ha escluso che dal materiale probatorio acquisito fosse emersa, al di là dei compiti di coordinamento accertati, una autonomia decisionale che giustificasse il riconoscimento della qualifica rivendicata e conseguentemente ha escluso che spettassero le competenze economiche ad essa connesse, rivendicate. Ha quindi computato il TFR, comunque dovuto, nei limiti temporali di durata del contratto come indicati nella domanda compensando in parte (2/3) le spese di lite in ragione del solo parziale accoglimento della domanda.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la 5P Engineering s.r.l. ed articola tre motivi cui resiste con controricorso il M. il quale propone ricorso incidentale e chiede l’integrale accoglimento della domanda proposta. Resiste al ricorso incidentale la società 5P Engineering s.r.l.. M.L. ha depositato memoria con la quale, nel rinunciare al ricorso incidentale proposto, ha insistito per il rigetto del ricorso principale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente va rilevato che con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. M.L., nell’insistere per la reiezione del ricorso proposto dalla 5P Engineering s.p.a. ha altresì dichiarato di voler rinunciare al ricorso proposto in via incidentale. Alla rinuncia, sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato e notificata via PEC alla società 5P Engineering s.p.a., consegue ai sensi dell’art. 391 c.p.c. l’estinzione del procedimento con riguardo al ricorso incidentale proposto.

5. Venendo all’esame delle censure formulate nel ricorso principale va rilevato che con riguardo alla denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (primo motivo di ricorso) la censura, per come formulata presenta profili di inammissibilità. Come è noto, infatti, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, con l’indicazione delle norme che si assumono violate oltre che mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. 29/11/2016 n. 24298, 26/10/ 2016n. 21618). Nel caso concreto la società ricorrente ha del tutto omesso di precisare quali siano le norme che si pretendono violate e si è limitata nel corpo del motivo a denunciare un vizio di ultrapetizione assumendo che nel ricorso non fosse stata mai chiesta una pronuncia di nullità del contratto a progetto nè tanto meno una declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, rispetto al quale non era stato neppure prodotto in giudizio il contratto collettivo nello specifico ritenuto applicabile.

6. Ove pure si voglia ritenere ammissibile la censura questa è comunque infondata. La Corte territoriale, infatti, mantenendosi nel perimetro segnato dal petitum e dalla causa petendi del ricorso introduttivo del giudizio – con il quale le era stato chiesto di accertare che il contratto di lavoro a progetto intercorso tra le parti era nullo, stante l’inesistenza di un vero e proprio progetto, e che, pertanto, si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – ha correttamente verificato che non esisteva un progetto qualificabile come tale e, per l’effetto, ha dichiarato sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti così uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che “in tema di lavoro a progetto, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (cfr. Cass. 17/08/2016 n. 17127 ed anche Cass. 21/06/2016 n. 12820).

7. Quanto al denunciato vizio di motivazione per avere la Corte di merito con motivazione omessa insufficiente o contraddittoria ritenuto insussistente il progetto posto a fondamento del contratto, rileva il Collegio che la censura pretende che la Corte proceda ad un nuovo e diverso esame delle emergenze istruttorie, tutte compiutamente esaminate dal giudice di merito, onde pervenire ad una diversa e più favorevole valutazione delle stesse. Il giudice di appello al di là della formulazione letterale del progetto ha in concreto verificato, con accertamento di fatto a lui riservato ed in questa sede non censurabile poichè coerente con le emergenze istruttorie e logico nella sua ricostruzione, che l’attività demandata al M., di coordinamento dei disegnatori nell’ambito della realizzazione di protocolli qualità, non solo si era protratta con le medesime modalità per tutto il tempo della collaborazione (per sette anni) anche al di là della durata del progetto, ma inoltre era allineata a quella svolta anche da altri dipendenti della società.

8. Con l’ultimo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la decisione di condannare la società ricorrente al pagamento di un terzo delle spese di entrambi i gradi del giudizio compensandole per due terzi. Evidenzia la ricorrente che a fronte di una richiesta di condanna della società al pagamento per vari titoli della somma complessiva di Euro 140.877,76 la Corte di merito aveva riconosciuto come dovuto solo l’importo di Euro 10.098,29 per T.F.R.. Sostiene allora che, contrariamente a quanto disposto dal giudice di appello, la prevalente soccombenza del M. avrebbe dovuto convincere la Corte di merito a condannare il lavoratore al pagamento delle spese in favore della società. Anche tale ultima censura non può trovare accoglimento. In tema di regolamento delle spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità a condizione che non risulti violato il principio che esclude la possibilità di porre sia pure parzialmente le spese ad carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass., Sez. 1, 16 giugno 2011, n. 13229; Cass., Sez. 3, 10 settembre 1986, n. 5539). Nel caso in esame l’esito del giudizio, caratterizzato dal parziale accoglimento delle richieste formulate dall’attore, deve ritenersi di per sè sufficiente a rendere configurabile una soccombenza della odierna ricorrente e dunque la censura è, perciò, inammissibile.

9. In conclusione il ricorso proposto dalla società 5P Engineering deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte, dichiara estinto il processo in relazione al ricorso incidentale proposto. Rigetta il ricorso principale. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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