Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25473 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25473 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 13/11/2013

SENTENZA
sul ricorso n. 29800/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;
– ricorrente contro

Fogliani luigi, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Angelico n. 205, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe La
Bella,

rappresentato

e

difeso

dall’Avv.

Bruno

Forestieri, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –

3■

avverso la sentenza n. 67/06/07 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Umbria, depositata il 22
ottobre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 3 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.

udito l’Avv. dello Stato Lorenzo D’Ascia, per la
ricorrente;
udito

l’Avv.

Gianfrancesco

Vecchio,

per

delega

dell’Avv. Bruno Forestieri, per il resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n..0906/07, depositata il 22
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Umbria, rigettato l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 125/04/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Terni che aveva accolto il
ricorso del contribuente Fogliani Luigi avverso il
provvedimento n. Reg. 163201N739IV REGISTRO col quale
l’Amministrazione aveva ritenuto non dovuta
l’agevolazione di cui all’art. 5, comma l, 1. 22 aprile
1982, n. 168, norma che prevede che “Nell’ambito dei
piani di recupero di iniziativa pubblica, o di
iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli
articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n.

2

Ernestino Bruschetta;

457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei
soggetti che attuano il recupero, si applicano le
imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura
fissa”.
La CTR, diversamente dall’Amministrazione, riteneva che
il diritto all’agevolazione dovesse esser riconosciuto

contribuente non l’aveva richiesto e non era ancora
stata stipulata la convenzione col Comune; secondo la
CTR, difatti, in mancanza di espressa previsione,
l’art. 5, comma 1, 1. n. 168 del 1982, doveva esser
interpretato nel senso che la disposizione non
subordina il diritto al beneficio a nessuna delle due
vedute condizioni.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
1.

Col secondo motivo

di

ricorso, da esaminarsi per

primo per il suo più liquido carattere, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
comma l, n. 5, c.p.c. per “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 1. 1982/168, nonché degli
artt. 12 e 14 prel.”, deducendo che l’agevolazione,
giusto il tenore letterale dell’art. 5, comma 1, 1. n.
168 del 1982, cit., richiedeva, quale elemento
costitutivo del diritto,

che al momento della

registrazione dell’atto fosse in essere la Convenzione
col Comune, pena un’estendersi del beneficio che, in

pur se, al momento della registrazione dell’atto, il

I

quanto eccezione alla regola generale,

era da

considerarsi di stretta interpretazione e quindi non
applicabile fuori dei casi previsti dalla legge in
ragione del divieto di analogia di cui al’art. 14 prel.
Il quesito era: “se, in materia di agevolazione
dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 5 1.

registrazione la Convenzione col comune non era ancora
stata stipulata, essendo questa intervenuta dopo sei
mesi dalla registrazione, violi l’art. 5 1. 1982/168,
nonché gli artt. 12 e 14 prel. la sentenza della CTR
che riconosce il diritto all’agevolazione, mentre le
norme anzidette (correttamente intese alla luce del
divieto di interpretazione analogica delle norme
eccezionali quali sono quelle che concedono benefici
fiscali) avrebbero imposto di considerare non utile ai
fini del riconoscimento dell’agevolazione la predetta
Convenzione con il comune, in quanto intervenuta solo
dopo la registrazione dell’atto”.
Il motivo è fondato giacché, come questa Corte ha già
avuto occasione di chiarire, l’art. 5 1. n. 168 del
1982 riconosce l’agevolazione esclusivamente quando sia
stata stipulata la Convenzione ed atteso che questa è
indispensabile all’attuazione del recupero, cosicché in
mancanza vien meno la causa dell’agevolazione e per di
qui la conseguenza che la Convenzione deve esser
necessariamente intesa come elemento costitutivo del
beneficio; e non potendo ovviamente avere alcun rilievo
le sopravvenute vicende , A magari a distanza di molti

168/1982, nel caso in cui al momento della

MENTE DA REGIS’Ilt AMI*

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Al SENSI DEL D.I•3 •
11.131TAB.ALL.:,5—N.5
MATERIA TRIBUTARIA
anni (Cass. sez. trib. n. 17061 del 2010; Cass. sez.

trib. n. 8480 del 2009; Cass. sez. trib. n. 14478 del
2003).
2. Assorbito il primo motivo.
3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la
controversia può esseladecisa col rigetto del ricorso

4.

Nella particolarità della lite debbono farsi

consistere le ragioni che inducono la Corte a
compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara
assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, respinge il ricorso del
contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. Reg.
163201N739IV REGISTRO; compensa integralmente le spese
processuali di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 3 ottobre 2013

introduttivo della lite fiscale.

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