Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25473 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.12/12/2016), n. 25473
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23966/2015 proposto da:
EDILCENTRO INERTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso
lo studio dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati EDOARDO BELLI CONTARINI, ROBERTO
TIEGHI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Responsabile Contenzioso
Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato FRONTICELLI BALDELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA TAMBURELLI giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 195/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PERUGIA del 26/01/2015, depositata il 23/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
Edilcentro Inerti srl in liquidazione ricorre, con tre motivi, nei confronti di Equitalia Centro spa, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 195/04/14, depositata il 23 marzo 2015, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente, in quanto l’atto era stato notificato presso la sede di Equitalia Centro e non anche presso il domicilio eletto, affermando dia tale “irregolarità” non poteva ritenersi sanata, in quanto il difensore aveva dichiarato in udienza che la sua partecipazione era limitata a proporre, in via assorbente, l’eccezione e senza accettare il contraddittorio.
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 156 e 160 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 16 e 17, in relazione all’art. 360, n. 3), deducendo la sanatoria della nullità della notifica in conseguenza della costituzione dell’appellata.
Il motivo appare fondato, con assorbimento delle ulteriori censure.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2 (Cass. 1156/2008 e 2707/2014).
In conseguenza della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., appare dunque irrilevante la dichiarazione del procuratore della parte appellata di non accettare il contradditorio sul merito dell’impugnazione.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria.
PQM
La Corte accoglie ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR dell’Umbria.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016