Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25473 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 12/10/2018), n.25473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18945-2011 proposto da:

FIN PAR 2000 SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE PAPA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA in persona dei Direttore Regionale Lazio,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO 8, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2011 dilla COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La FIN. PAR. 2000 s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 01/29/11, depositata il 18.01.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Ha riferito che il 17 luglio 2008 riceveva notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis relativamente alla dichiarazione Unico 2005 per l’anno d’imposta 2004. Con essa l’Amministrazione chiedeva il pagamento di Euro 749.719,63 per omesso o carente versamento di ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo, Irap, Ires, Iva, oltre interessi e sanzioni.

L’atto impositivo era contestato dalla società per nullità della sua notifica, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, per omessa comunicazione preventiva dell’esito del controllo, nonchè per inesistenza della pretesa tributaria.

Nel contenzioso che ne seguiva nei confronti di Equitalia Gerit s.p.a. la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza n. 178/13/09. In particolare riconosceva la nullità della notifica della cartella nonchè la nullità dell’atto impositivo per omessa comunicazione dei risultati del controllo, e rigettava l’eccezione sollevata dall’agente della riscossione sul proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle questioni non inerenti la regolarità formale della cartella.

Equitalia appellava la sentenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con la sentenza ora impugnata superava l’eccepita nullità della notifica della cartella ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e, ritenendo che nella fattispecie si versasse in ipotesi di litisconsorzio necessario, accoglieva anche questo motivo d’appello, rinviando la causa al giudice di primo grado.

La ricorrente censura la decisione con due motivi:

con il primo per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 14 e 39 e art. 81 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’errore processuale in cui era incorso il giudice regionale nel ritenere necessaria l’integrazione del contraddittorio, ravvisando una ipotesi di litisconsorzio necessario;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 2 nonchè degli artt. 100 e 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente rimesso il giudizio dinanzi al giudice provinciale anzichè pronunciarsi sulla inammissibilità del gravame per l’omesso appello di Equitalia sugli altri punti della decisione di primo grado.

La controricorrente, costituendosi, ha contestato le censure chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza dell’11 luglio 2018, dopo la discussione, il PG e le parti hanno concluso e la causa è stata riservata per la decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ordine logico va esaminato il secondo motivo, con il quale ci si duole che il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse alla decisione, per aver impugnato l’appellante le sole statuizioni della sentenza relative al vizio di notifica della cartella e al difetto di legittimazione passiva, facendo acquiescenza invece sulla dichiarata nullità dell’atto impositivo per omessa comunicazione dei risultati della verifica.

Il motivo è infondato. La questione sollevata in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva e al difetto di contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, afferendo alla corretta costituzione del contraddittorio, e dunque alla validità del processo, era questione pregiudiziale che se accolta, come poi verificatosi dinanzi al giudice d’appello, avrebbe travolto la sentenza medesima ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b) e art. 354 c.p.c.. Ne discende che non assumeva rilevanza, rispetto a quella ipotesi, la mancata impugnazione di tutte le statuizioni della sentenza, perchè l’omessa costituzione del litisconsorzio necessario travolgeva l’intero giudizio e con esso tutte le decadenze eventualmente verificatesi.

Esaminando ora il primo motivo, esso è fondato e trova per l’effetto accoglimento.

Con una lunga motivazione il giudice regionale ha ritenuto che, quando sia impugnata la cartella di pagamento per vizi propri e per questioni che attengono alla pretesa tributaria dell’ente creditore, è necessario che l’impugnazione sia diretta all’agente della riscossione così come all’ente impositore, versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, sicchè, se il contribuente notifica il ricorso al solo riscossore, il contraddittorio va integrato, diversamente travolgendosi l’intero giudizio.

La ricostruzione della commissione regionale tributarla non trova condivisione, ed è errata in diritto.

Con orientamento ormai consolidato, e da cui non vi è ragione per discostarsi, questa Corte ha ripetutamente negato la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra i due enti quando sia impugnata la cartella di pagamento per vizi che afferiscono non già a quelli propri dell’atto, per i quali il soggetto passivo va senz’altro individuato nell’agente della riscossione, ma al debito fiscale, la cui legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario. In questo caso infatti, il contribuente che contesti la pretesa fiscale, oppure la ritualità dell’iter procedimentale all’esito del quale sia scaturito l’atto impositivo, può impugnare la cartella nei confronti del medesimo ente impositore, oppure anche nei confronti del concessionario, cui in questo caso incombe l’onere di chiamare in giudizio il titolare del credito tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. ord. n. 10019/2018; ord. 10528/2017; ord. 1532/2012; sent. 2803/2010). Ciò costituisce la regola, sia per la cartella preceduta da atti impositivi prodromici (ad es. per mancata notifica di questi ultimi), sia quando costituisca essa stessa l’atto impositivo, all’esito del procedimento formale di accertamento del credito fiscale dell’ente impositore, come nella ipotesi di accertamento automatizzato ex art. 36 bis cit..

A questo principio non si è attenuta la sentenza impugnata, erroneamente dichiarando la necessità della integrazione del contraddittorio e disponendo il rinvio a quel giudice per la nullità del giudizio.

Considerato che:

L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza, con rinvio del processo alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che in diversa composizione dovrà decidere sui motivi d’appello, nonchè sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il secondo motivo, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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